Cassazione Civile, Ordinanza n. 01620/2026 del 25/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una serie di contratti di lavoro a progetto e relative proroghe intercorsi tra una lavoratrice e una cooperativa sociale per il periodo dall'1 aprile 2008 al 23 settembre 2013. In primo grado era stato accertato che i contratti violavano l'art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003 per assenza di un progetto autonomo specifico, con conseguente conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato, condanna al pagamento dell'indennità onnicomprensiva di 10 mensilità e di differenze retributive, incluso il TFR. La Corte d'appello ha invece riformato la decisione, ritenendo che nei contratti fosse indicato in modo sufficiente e specifico il progetto/fase, relativo all'attività di assistente materiale di comunità per minori in comunità-alloggio, con obiettivi, metodologia e finalizzazione idonei; ha inoltre escluso la prova della subordinazione in concreto. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione del d.lgs. n. 276/2003 sostenendo che il progetto avrebbe dovuto essere individuato nel testo contrattuale in modo più specifico e puntuale; con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi, travisamento delle prove e ulteriore violazione di legge, lamentando che la Corte territoriale avesse selezionato solo alcune risultanze istruttorie e reso una valutazione difforme da quella del primo giudice.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la nozione di specifico progetto, ai sensi dell'art. 61 d.lgs. n. 276/2003, non richiede che l'attività sia eccezionale, originale o estranea all'ordinaria attività d'impresa, ma solo che sia chiaramente descritta, identificata e funzionalmente collegata a un risultato finale; la verifica della concreta corrispondenza del contratto al modello legale è giudizio di fatto non rivedibile in cassazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché volto a contestare l'apprezzamento delle prove e il merito della valutazione istruttoria, attività riservata al giudice di merito. Ne è seguita la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e il rilievo dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003
La mancanza di valida indicazione del progetto, programma o fase consente la conversione del rapporto; nel caso concreto la Corte ha escluso che ricorresse tale presupposto, ritenendo specificamente indicato il progetto.
art. 61 d.lgs. n. 276/2003
Il "specifico progetto" consiste in un'attività produttiva chiaramente descritta, identificata e funzionalmente ricollegata a un determinato risultato finale; non è necessario che sia eccezionale, originale o del tutto estranea all'attività ordinaria dell'impresa.
art. 62 d.lgs. n. 276/2003
La verifica della corrispondenza del singolo contratto ai requisiti di forma e al modello legale costituisce accertamento di fatto demandato al giudice di merito.
art. 52 d.lgs. 81/2015
È richiamato come norma abrogativa dell'art. 61 d.lgs. 276/2003, senza incidere sull'orientamento applicato al rapporto oggetto di causa.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Non consente una rivalutazione delle prove o un nuovo esame del merito; il sindacato di legittimità resta limitato all'omesso esame di fatti decisivi nei limiti propri del motivo.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel contratto di lavoro a progetto è sufficiente che il progetto o programma sia specificamente identificabile e funzionalmente orientato a un risultato finale; non è richiesta la sua estraneità rispetto all'attività ordinaria dell'impresa.
- La valutazione circa la validità del progetto e la sussistenza, in concreto, della subordinazione è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è, di regola, rivalutabile in cassazione.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una nuova lettura del materiale probatorio o per sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
- Ai fini dell'accertamento della subordinazione occorre una valutazione complessiva degli indici sintomatici emergenti dalle prove, non essendo sufficiente il solo coordinamento organizzativo, che è compatibile con il lavoro a progetto.
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