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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23587/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che aveva riformato la decisione di primo grado ritenendo legittimi gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate per i periodi d'imposta 2007-2009. I rilievi contestati dalle ricorrenti riguardavano: (1) il 'Rilievo Cash Pooling' con la riqualificazione del contratto di cash pooling (in particolare uno 'zero balance cash pooling') come contratto di finanziamento e la rideterminazione dei tassi degli interessi attivi percepiti; (2) il 'Rilievo Royalty' con la rideterminazione e parziale disconoscimento della deducibilità della royalty corrisposta a società estere (ridotta dall'Agenzia dal 3,5% al 2%). In cassazione le ricorrenti hanno dedotto vizi di motivazione (art. 132 c.p.c.), omesso esame di fatti e prove decisive (studi economici e comparabili per transfer pricing), e violazioni/erronee applicazioni della normativa civilistica e fiscale (art. 1813 c.c., artt. 110 e 9 TUIR), nonché altre questioni procedurali riguardanti sanzioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (insufficiente/contraddittoria motivazione della CTR sulla qualificazione del cash pooling come finanziamento, senza tener conto della specificità dello 'zero balance cash pooling' e della prassi amministrativa) e il sesto motivo (omesso esame da parte della CTR degli studi economici e della comparabilità usata dalle ricorrenti sul tema delle royalty e del metodo CUP), dichiarando assorbiti gli altri motivi. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell'Agenzia. La sentenza della CTR è stata cassata nei punti indicati e la causa è stata rinviata per un nuovo esame alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione, che dovrà riesaminare le questioni anche in ordine alle spese. Le questioni relative a documentazione e sanzioni potranno essere eventualmente riproposte nel giudizio di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 110, comma 7, T.U.I.R.

    «[i] componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti ... sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti ...»

    Consente all'Amministrazione di rideterminare componenti di reddito relativi a operazioni infragruppo se non in linea con il valore normale; grava sul contribuente l'onere di provare la corrispondenza ai valori di mercato; la valorizzazione va effettuata col metodo più appropriato (richiamo alle linee guida OCSE e al d.m. 14/5/2018)

  • art. 9, comma 3, T.U.I.R.

    Riferimento al criterio del valore normale nelle operazioni fra imprese correlate; principio richiamato nella verifica di congruità delle royalty e dei prezzi di trasferimento

  • art. 1813 c.c.

    Norma che definisce il contratto di mutuo/prestito; la Corte ha rilevato che il collegamento tra cash pooling 'zero balance' e contratto di finanziamento non può essere desunto senza adeguata motivazione e tenendo conto della prassi che distingue forme di cash pooling da un mutuo

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiesta di motivazione adeguata: la CTR è stata censurata per motivazione insufficiente o contraddittoria nella qualificazione giuridica del rapporto di cash pooling

  • art. 360, primo comma, nn. 3,4,5, cod. proc. civ.

    Norme di cassazione in relazione ai motivi impugnatori dedotti (vizi di diritto, motivazione, omesso esame di fatto decisivo)

  • d.m. 14 maggio 2018 (linee guida applicative art. 110, comma 7 TUIR)

    Definisce i metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento e stabilisce che va applicato il metodo più appropriato alle circostanze del caso (incluso il CUP), principio richiamato dalla Corte nell'esame del rilievo royalty

  • Circolare Agenzia Entrate 21/E del 3 giugno 2015

    "con riferimento alle somme movimentate infragruppo in base a contratti di cash pooling nella forma del c.d. zero balance system, si ritiene che non possa configurarsi un’operazione di finanziamento"

    Prassi amministrativa che esclude, per il c.d. zero balance cash pooling, la qualificazione come finanziamento; la Corte ha richiamato tale prassi per censurare la motivazione della CTR

  • Linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento

    Richiamate come riferimento interpretativo per la scelta del metodo di transfer pricing (es. CUP, TNMM) e per i criteri di comparabilità

  • art. 112 c.p.c.

    Richiesta di pronuncia sulla disapplicazione delle sanzioni: la Corte ha ritenuto la questione assorbita a seguito dell'accoglimento di altri motivi

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 33, comma 1 e d.P.R. n. 633/1972, art. 52, comma 5

    Citati nel ricorso incidentale dell'Agenzia in relazione a questioni processuali e tariffarie; il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile

Massime di principio

  • I contratti di cash pooling vanno valutati distinguendo le diverse tipologie (notional vs zero balance): lo 'zero balance cash pooling' è normalmente assimilato a una gestione di cassa comune e, secondo prassi amministrativa e giurisprudenza, non è automaticamente qualificabile come contratto di finanziamento salvo motivazione puntuale e documentata.
  • Per la riqualificazione fiscale di rapporti infragruppo (interessi, royalty, ecc.) l'Amministrazione deve fornire motivazioni adeguate e specifiche; decisioni generiche o basate su semplici enunciati possono essere annullate per carenza di motivazione.
  • In materia di transfer pricing l'Amministrazione e il giudice devono esaminare gli studi economici e le comparabilità prodotti dal contribuente; il metodo più appropriato (es. CUP, TNMM) va scelto in concreto sulla base delle circostanze e della disponibilità di comparabili affidabili.
  • L'onere della prova sulla congruità dei prezzi infragruppo grava sul contribuente: è quindi essenziale produrre studi di transfer pricing solidi, con comparabili adeguati e documentazione che dimostri l'applicabilità del metodo scelto.
  • Se il giudice di merito decide a favore dell'Amministrazione senza affrontare questioni sollevate dalle parti (es. esame di prove o studi), la decisione può essere cassata per omesso esame di fatto decisivo o per motivazione insufficiente.
  • Un ricorso incidentale condizionato è inammissibile in cassazione quando la parte che lo propone è risultata vittoriosa nel giudizio di merito rispetto alle questioni oggetto del motivo incidentale (mancanza di soccombenza), salvo che le questioni non siano più rilevanti a seguito dell'accoglimento del ricorso principale.
  • Alla stregua della pronuncia, nelle vertenze tributarie complesse è prudente per il contribuente ottenere e documentare con dettaglio tecnico-contabile gli elementi che dimostrino la natura contrattuale (es. mandate, obblighi di restituzione, periodicità degli azzeramenti) e la corretta applicazione dei principi di transfer pricing, per evitare riclassificazioni fiscali non adeguatamente motivate.

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