Cassazione Civile, Sentenza n. 23504/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
BT Italia ha chiesto il rimborso di IVA per operazioni ritenute sospette, avendo versato preventivamente l'imposta (in due tranche nel 2010-2011) in attesa dell'esito delle indagini penali. L'istanza di rimborso è stata presentata il 27/02/2014. Le Commissioni tributarie di merito hanno dichiarato il ricorso tardivo applicando il termine biennale di decadenza previsto dall'art.21 d.lgs. 546/1992 decorrente dal pagamento. In cassazione la società ha dedotto (i) che il termine biennale doveva decorrere dalla chiusura delle indagini penali, (ii) che la comunicazione del 25/02/2011, con cui aveva informato l'Amministrazione di aver pagato a titolo prudenziale con riserva di ripetizione, interrompeva o sospendeva la decadenza e costituiva istanza di rimborso, e (iii) nullità/omessa pronuncia su tali questioni.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il termine biennale di decadenza previsto dall'art.21 d.lgs. 546/1992 decorre dal pagamento (o dal verificarsi del presupposto per la restituzione) e non è sospeso o fatto decorrere dalla durata o chiusura di indagini penali. Le risultanze penali sono utilizzabili come mezzi di prova nel giudizio tributario ma non producono automaticamente autorità di cosa giudicata in materia tributaria. Quanto alla comunicazione del 25/02/2011, la Corte ha ritenuto la questione nuova in cassazione (non dedotta nei gradi precedenti nella forma necessaria) e quindi inammissibile. Non sono state liquidate spese in favore dell'intimata; è stato altresì rilevato l'obbligo a carico del ricorrente del contributo unificato previsto dalla normativa.
Norme richiamate
art. 21 d.lgs. n. 546/1992
"pagamento" ovvero dal verificarsi del "presupposto per la restituzione"
Il termine biennale di decadenza per l'istanza di rimborso decorre dal momento del pagamento o dal verificarsi del presupposto giuridico per la restituzione; tale decorrenza è autonoma rispetto all'andamento o all'esito di eventuali procedimenti penali, i quali possono fornire elementi di prova ma non sospendono né spostano il termine.
Sentenza Corte di Giustizia UE C‑277/14 (22 ottobre 2015)
"Quando ricorrono le condizioni sostanziali e formali previste dalla sesta direttiva per il sorgere e l'esercizio del diritto a detrazione..." (punti 49-52 citati)
I principi europei vietano di negare il diritto a detrazione a chi non poteva sapere dell'evasione del fornitore; l'amministrazione deve provare, con elementi oggettivi, che il destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'evasione; gli obblighi di verifica imposti al soggetto passivo devono essere proporzionati alle circostanze del caso.
art. 360 c.p.c. (vizi di legittimità invocati)
Norma processuale richiamata per inquadrare i motivi di cassazione (violazione di legge, omessa pronuncia, ecc.) utilizzati dal ricorrente; la Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi così formulati.
art. 112 c.p.c.
Richiamato rispetto al motivo di omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto che l'argomentazione sulla comunicazione del 25/02/2011 come causa impeditiva della decadenza non fosse stata dedotta nei termini e nella forma necessari in sede di merito.
artt. 2966 e 2967 c.c.
Norme civilistiche sulla prescrizione/decadenza richiamate dal ricorrente nella prospettazione dei termini; la Corte però ha confermato che la disciplina speciale tributaria (art.21 d.lgs. 546/1992) definisce la decorrenza del termine di decadenza per il rimborso.
art. 10 legge n. 212/2000
Norma sul comportamento dell'amministrazione e diritti dei contribuenti citata dal ricorrente; non ha determinato un diverso regime di decorrenza del termine rispetto a quanto previsto dall'art.21 d.lgs. 546/1992.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e art. 132 c.p.c.
Richiamati in relazione alla correttezza della motivazione e alla regola dell'indicazione delle coglienti ragioni rilevanti; la Corte ha ritenuto inammissibili per novità i profili che lamentavano carenze motivazionali con riferimento alla qualificazione della comunicazione del 25/02/2011.
art. 13 comma 1‑quater d.P.R. n. 115/2002 (come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012)
Norma richiamata per dare atto dell'obbligo del versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il termine biennale per proporre istanza di rimborso IVA decorre dal pagamento (o dal verificarsi del presupposto per la restituzione) e non è automaticamente sospeso o fatto decorrere dalla durata o chiusura di indagini penali.
- Una comunicazione informale all'Amministrazione (es. segnalazione del pagamento "a titolo prudenziale" o con "riserva di ripetizione") non equivale automaticamente a un'istanza formale di rimborso e, per impedire la decadenza, è prudente presentare entro termine una formale istanza di rimborso o altra azione idonea.
- Spetta all'Amministrazione l'onere di provare l'esistenza della frode e la consapevolezza (o la conoscibilità) del contribuente; il contribuente deve comunque essere in grado di dimostrare la propria buona fede e di aver adottato la diligenza massima esigibile nelle circostanze.
- Le risultanze del processo penale possono essere utilizzate come prova nel giudizio tributario, ma non hanno effetto automatico di cosa giudicata a favore o contro il contribuente nel processo tributario, per via dell'autonomia dei due rami giudiziari.
- Per preservare i diritti in caso di pagamenti prudenziali, è consigliabile: documentare tutte le attività di due diligence e le comunicazioni all'Amministrazione e alla Procura; depositare tempestivamente un'istanza di rimborso formale entro il biennio; se si intende fondare un rilievo in sede di legittimità, sollevarlo già nei gradi di merito per evitare l'inammissibilità per novità in cassazione.
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