Cassazione Civile, Sentenza n. 23550/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Disputa sull'applicabilità, nella fase di ottemperanza di una sentenza favorevole al contribuente per il rimborso IRPEF degli anni 1990-1992, delle limitazioni introdotte dall'art. 16-octies d.l. n. 91/2017 (che modifica l'art. 1, comma 665, legge n. 190/2014) prevedendo riduzione al 50% dei rimborsi e limiti di spesa. L'Agenzia deduceva che tali limiti operano anche quando il titolo di credito deriva da sentenza passata in giudicato e devono essere considerati nella fase esecutiva/di ottemperanza; la CTP di Catania aveva invece escluso l'operatività dell'art. 16-octies nel caso di titolo giudiziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo che l'art. 16-octies d.l. n. 91/2017 incide sulla sola fase esecutiva/di ottemperanza e non sul giudizio di cognizione in cui si accerta il diritto al rimborso. Ha censurato la CTP per avere escluso l'applicabilità della norma anche in presenza di titolo giudiziale e ha cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte tributaria di primo grado di Catania in diversa composizione affinché, nel giudizio di ottemperanza, verifichi la capienza delle risorse stanziate, applichi le modalità previste (riduzione al 50% o erogazione proporzionale se insufficienti le risorse) e adotti i provvedimenti necessari per l'attuazione (anche con le procedure previste dalla normativa di contabilità pubblica). Ha inoltre richiamato l'obbligo di non eseguire una falcidia dei diritti patrimoniali accertati e le misure alternative (commissario ad acta, ordine di pagamento in conto sospeso) per dare esecuzione alla decisione in caso di insufficienza di fondi. Il ricorso del contribuente che lamentava l'inutilità del processo per pagamento integrale è rimesso al giudice di merito per verifica fattuale.
Norme richiamate
art. 1 comma 665 legge n. 190/2014 (come modificato dall'art. 16-octies d.l. n. 91/2017)
In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017.
La disposizione non incide sul riconoscimento del diritto in sede di cognizione, ma sulle modalità di attuazione/esecuzione del rimborso: in fase di ottemperanza devono essere considerate le riduzioni e i limiti di spesa previsti; se le risorse sono insufficienti, l'erogazione può essere ridotta al 50% o ripartita proporzionalmente secondo le regole vigenti.
art. 16-octies d.l. n. 91/2017 conv. con legge n. 123/2017
Funziona da norma sopravvenuta che modifica l'attuazione dei rimborsi: si applica nella fase esecutiva/di ottemperanza (anche se il titolo è giudiziale) e determina limiti e criteri di riparto dei rimborsi entro le risorse stanziate.
art. 29 d.l. n. 162/2019 conv. con legge n. 8/2020
Ha inciso sul quantum delle risorse disponibili (aumentandole) senza modificare il principio che i limiti di spesa si valutano in fase di esecuzione/ottemperanza.
Provvedimento n. 195405/2017 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (26/09/2017)
2.1 Tenuto conto dei limiti di spesa autorizzati dall'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell’importo riferibile alle istanze di rimborso presentate, l’Agenzia delle entrate effettua i rimborsi delle istanze validamente liquidate, ai sensi del punto 1.1, applicando la riduzione del 50 per cento sulle somme dovute. 2.2 L’Agenzia delle entrate provvede periodicamente ad erogare gli importi validamente liquidati, nella misura sopra indicata, a partire da quelli che si riferiscono alle istanze con data di presentazione più remota, fino a concorrenza delle somme stanziate. 2.3 Al completamento dell’esame delle istanze di rimborso da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti e all’effettuazione dei rimborsi con la riduzione del 50 per cento degli importi risultanti dovuti, qualora eccedano risorse finanziarie rispetto ai limiti di spesa autorizzati, le somme residue sono erogate proporzionalmente al valore degli importi liquidati, ai sensi del punto 1.1.
Regola le modalità operative di erogazione: applicazione della riduzione al 50%, priorità cronologica delle istanze, e ripartizione proporzionale delle somme residue in caso di esaurimento parziale dei fondi.
art. 70 d.lgs. n. 546/1992 (art. 70, co. 7 e co. 10 menzionati)
Disciplina il procedimento di ottemperanza: il giudice dell'ottemperanza deve integrare il dictum della sentenza da eseguire con i provvedimenti necessari per l'attuazione, anche determinando le modalità se rilevanti per l'esecuzione del diritto accertato.
art. 9 comma 17 legge n. 289/2002
Norma richiamata in ricorso dall'Agenzia ma non specificamente sviluppata nella motivazione; contestualizzata tra le disposizioni normative evocate per la disciplina dei rimborsi/contabilità pubblica.
Massime di principio
- Le limitazioni di spesa introdotte da norme sopravvenute (es. art. 16-octies d.l. 91/2017) incidono sulla fase esecutiva/di ottemperanza e non sull'accertamento del diritto in sede di cognizione: l'Amministrazione deve dedurre tali eccezioni nel giudizio di ottemperanza, non nel giudizio di merito.
- Se il giudizio di ottemperanza è instaurato dopo l'entrata in vigore della norma limitativa, il giudice dell'ottemperanza deve verificare la disponibilità delle risorse stanziate e determinare le modalità di esecuzione del rimborso (riduzione al 50%, erogazione proporzionale, ordine cronologico).
- In caso di insufficienza delle risorse, il rimedio non è una riduzione automatica dei diritti riconosciuti dal giudice di merito, ma l'attivazione delle procedure di contabilità pubblica (es. nomina di commissario ad acta, emissione di ordine di pagamento in conto sospeso) per dare completa esecuzione alla decisione.
- L'Amministrazione che ritiene applicabili limiti finanziari deve sollevare tali questioni e produrre elementi nella sede di ottemperanza; il giudice di ottemperanza ha il potere-dovere di integrare il dictum della sentenza per definire il 'quomodo' dell'attuazione.
- Se, nel frattempo, l'Amministrazione ha provveduto al pagamento integrale, il giudice di merito deve verificare tale circostanza e valutare l'eventuale sopravvenuta carenza di interesse; gli aspetti fattuali devono essere esaminati nel merito.
- La norma regolamentare dell'Agenzia delle Entrate (Provvedimento n.195405/2017) stabilisce criteri operativi (riduzione 50%, priorità temporale, riparto proporzionale) che il giudice dell'ottemperanza dovrà considerare nell'attuazione dei rimborsi.
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