Cassazione Civile, Ordinanza n. 16807/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla revoca di un finanziamento pubblico concesso ai sensi della L. n. 488 del 1992 per un progetto industriale. La revoca era stata disposta perché l’istituto concessionario, incaricato di istruttoria e vigilanza, aveva segnalato che il beneficiario non aveva risposto alle richieste documentali del 13 e 21 dicembre 2004 e non aveva trasmesso la nota di monitoraggio prevista per l’anno di regime 2004; ciò aveva impedito la verifica di alcuni indicatori, in particolare quello sul personale medio occupato e quello ambientale. In primo grado il beneficiario aveva ottenuto l’annullamento della revoca e la condanna dell’Amministrazione a corrispondere la parte residua del finanziamento, ma in appello la decisione era stata riformata con rigetto della domanda. In Cassazione il ricorrente ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 1375 c.c. in combinato con l’art. 10 L. 241/1990, sostenendo che la P.A. fosse tenuta a comportarsi secondo correttezza, buona fede e legittimo affidamento e che avesse agito in modo improvviso, a distanza di molti anni, senza considerare le osservazioni del privato; con il secondo ha dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che fosse venuto meno l’addebito sull’indicatore occupazionale e che il decreto di revoca non indicasse la percentuale di sforamento dell’indicatore ambientale.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo perché infondato e ha dichiarato inammissibile il secondo motivo. Ha affermato che, nella fase esecutiva di un contributo pubblico già concesso, la revoca per mancato rispetto di prescrizioni puntuali non implica una valutazione discrezionale dell’interesse pubblico, ma un accertamento ricognitivo della mancanza di presupposti previsti dalla legge o dall’atto di concessione; in tale ambito opera sì il dovere generale di correttezza e buona fede della P.A., ma non attraverso i modelli di tutela propri dell’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies L. 241/1990. Ha inoltre rilevato che la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. era formulata in modo generico e non individuava correttamente il fatto storico decisivo omesso, oltre a trascurare che la revoca si fondava anche sull’inadempimento agli obblighi informativi verso la banca concessionaria. Ne è derivato il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La pubblica amministrazione, anche nei rapporti paritetici di diritto privato, è soggetta ai doveri di correttezza e buona fede; tuttavia, nel caso concreto tali doveri non sono stati violati dalla revoca del finanziamento, perché la revoca era conseguenza di un inadempimento del beneficiario e di un controllo ricognitivo sul permanere dei presupposti del beneficio.
La norma è richiamata dal ricorrente, ma la Corte ritiene che non governi direttamente la fattispecie, poiché la controversia riguarda la fase esecutiva di un rapporto di finanziamento e non la legittimità dell’atto amministrativo in senso provvedimentale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viene utilizzato per denunciare la violazione di legge; la Corte esamina il motivo sul piano della corretta qualificazione della revoca e dei doveri di buona fede della P.A., rigettandolo nel merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per il semplice dissenso sulle risultanze istruttorie o per la mancata considerazione di singoli elementi di prova.
È richiamato come modello di tutela dell’affidamento nella revoca di atti amministrativi illegittimi, ma la Corte precisa che tale disciplina non si applica alla revoca del contributo nella fase esecutiva, ove non vi è esercizio discrezionale di autotutela.
È menzionato come esempio di tutela dell’affidamento e di indennizzo nella revoca di provvedimenti amministrativi; anche questa disciplina è ritenuta non dirimente nel caso concreto.
È richiamato per evidenziare un diverso ambito di responsabilità da ritardo procedimentale, non applicabile alla fattispecie decisa.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il come e il quando della sua discussione processuale e la sua decisività.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
È richiamato insieme all’art. 366, n. 6, c.p.c. per ribadire gli oneri di specificità del ricorso per cassazione in tema di omesso esame di fatto decisivo.
art. 8, comma 1, lett. f), D.M. 527/1995
È evocato dal ricorrente in relazione all’indicatore ambientale, ma la Corte ritiene la censura non decisiva e comunque generica, anche perché la revoca si fondava su più inadempimenti.
art. 11, comma 1-bis, D.M. 527/1995
È richiamato in relazione all’obbligo di invio della nota di monitoraggio per l’anno di regime, la cui omissione concorre a fondare la revoca.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte applica la disciplina dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È richiamato come parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Costituisce la base normativa del finanziamento pubblico concesso e poi revocato.
Contiene la disciplina attuativa degli obblighi documentali e di monitoraggio relativi al finanziamento agevolato.
Massime di principio
- Nella fase esecutiva di un finanziamento pubblico già concesso, la revoca per mancato rispetto di prescrizioni puntuali non costituisce esercizio discrezionale di autotutela, ma accertamento ricognitivo del venir meno di un presupposto di legge o di convenzione, rimesso al giudice ordinario.
- Il dovere generale di correttezza e buona fede si applica anche alla pubblica amministrazione nei rapporti di diritto privato, ma non consente di trasformare la contestazione della revoca in una censura sulla legittimità del provvedimento amministrativo quando l’atto è fondato sul mero inadempimento del beneficiario.
- La tutela dell’affidamento e i modelli di cui agli artt. 21-quinquies e 21-nonies L. 241/1990 rilevano per la revoca o l’annullamento di atti amministrativi in senso proprio; non sono automaticamente estensibili alla revoca di contributi nella fase di controllo esecutivo, ove l’amministrazione verifica solo il rispetto di condizioni predeterminate.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se indica specificamente un fatto storico decisivo, il dato da cui esso risulta, il momento e il modo in cui fu discusso tra le parti; non basta lamentare genericamente una diversa lettura delle prove o il mancato esame di singoli elementi istruttori.
- Quando la revoca del beneficio si fonda su più inadempimenti concorrenti, il ricorrente che intenda censurare la decisione deve confrontarsi con ciascuno di essi e dimostrare la decisività dell’eventuale fatto omesso rispetto all’intera ratio decidendi.
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