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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04308/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia riguarda la legittimità del contributo di solidarietà trattenuto dalla Cassa su un trattamento pensionistico già determinato e in pagamento. In precedenza, i giudici di merito avevano dichiarato illegittime le trattenute operate sulla pensione nel quinquennio 2009-2013 e avevano condannato la Cassa alla restituzione delle somme trattenute. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione deducendo plurime violazioni di legge: D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008; L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12; L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; L. n. 201 del 2011, art. 24; artt. 3, 38 e 23 Cost. La censura sosteneva, in sostanza, la legittimità del prelievo in funzione dell'equilibrio di bilancio e della stabilità della gestione previdenziale dell'ente. Il controricorrente ha resistito chiedendo la conferma della decisione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha riaffermato l'orientamento consolidato secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con atti regolamentari o provvedimenti interni, un contributo di solidarietà che incida su pensioni già liquidate secondo i criteri applicabili. Un simile prelievo non attiene ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico né è giustificabile invocando il principio del pro rata; al contrario, esso integra una prestazione patrimoniale imposta, riconducibile all'art. 23 Cost., la cui introduzione spetta solo al legislatore. Sono rimaste assorbite le ulteriori censure. La parte ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2

    non attribuisce agli enti previdenziali privatizzati il potere di introdurre un contributo di solidarietà su pensioni già determinate.

  • art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008

    non può legittimare un prelievo che incida su trattamenti pensionistici già liquidati oltre i criteri di determinazione della pensione.

  • L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12

    richiamata quale parametro normativo del regime previdenziale, ma non idonea a fondare il potere di imporre il contributo di solidarietà contestato.

  • L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763

    richiamata dalla ricorrente a sostegno del prelievo, ma ritenuta non decisiva in senso favorevole alla legittimità della trattenuta.

  • L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488

    il prelievo è considerato, in linea con la giurisprudenza costituzionale, una prestazione patrimoniale imposta per legge.

  • L. n. 201 del 2011, art. 24

    richiamata tra le norme invocate nel ricorso, senza che la Corte ne ricavasse un potere regolamentare idoneo a sorreggere il contributo di solidarietà.

  • art. 3 Cost.

    invocato nel ricorso, ma non decisivo ai fini della legittimità del prelievo disposto dalla Cassa.

  • art. 38 Cost.

    richiamato nel ricorso in relazione alla funzione previdenziale, ma non idoneo a consentire alla Cassa l'imposizione del contributo contestato.

  • art. 23 Cost.

    il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta, dunque introducibile solo con legge.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    fonte del presupposto per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono, tramite regolamenti o atti interni, imporre prelievi che incidano su pensioni già liquidate e determinate secondo i criteri vigenti, quando tali prelievi non si traducano in un criterio di calcolo del trattamento ma in un autonomo sacrificio patrimoniale.
  • Un contributo di solidarietà applicato ai trattamenti pensionistici già in essere, pur se finalizzato all'equilibrio finanziario dell'ente, va qualificato come prestazione patrimoniale imposta ex art. 23 Cost.; perciò la relativa disciplina deve provenire da una fonte legislativa e non da autonome determinazioni dell'ente.
  • Il principio del pro rata tutela la misura del trattamento pensionistico già maturato e non può essere aggirato mediante la qualificazione nominalistica del prelievo come contributo di solidarietà.
  • Quando la questione è già stata risolta in modo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità e i nuovi argomenti difensivi non introducono elementi realmente diversi, il ricorso che ripropone le stesse censure va rigettato.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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