Cassazione Civile, Ordinanza n. 05705/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento di un ramo d'azienda, con decorrenza 1 novembre 2018, tra una società del gruppo Nexi e una società terza. Alcuni lavoratori hanno agito sostenendo la nullità del trasferimento del ramo e chiedendo il ripristino del rapporto di lavoro in capo alla società cedente. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo mancante il requisito della preesistenza del ramo ceduto. La Corte d'appello ha invece riformato la decisione, ritenendo non necessario il requisito della preesistenza dopo la riforma del 2003 e reputando sufficiente che il ramo trasferito fosse economicamente organizzato e funzionalmente autonomo al momento della cessione. I lavoratori hanno quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo in particolare la violazione dell'art. 2112 c.c. per avere la Corte territoriale escluso il requisito della preesistenza nell'accertamento dell'autonomia funzionale del ramo. La società ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato per omessa pronuncia o omessa motivazione sull'asserita carenza di interesse ad agire di alcuni lavoratori, sostenendo che una successiva iniziativa giudiziaria contro altro soggetto avrebbe fatto venir meno l'interesse o determinato cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo corretta la censura secondo cui, ai fini dell'art. 2112 c.c., l'autonomia funzionale del ramo va letta in integrazione con il requisito della preesistenza del ramo stesso. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame dell'appello alla luce del principio affermato. Gli altri motivi del ricorso principale sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorso incidentale condizionato della società è stato rigettato, poiché la proposizione di un'altra causa con diverso oggetto e diversi soggetti non fa venir meno l'interesse ad agire nella presente controversia sulla legittimità della cessione del ramo d'azienda. È stata anche disposta la regolazione delle spese del giudizio di legittimità in sede di rinvio e dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo a carico della ricorrente incidentale.
Norme richiamate
Per il trasferimento di ramo d'azienda è necessario accertare l'autonomia funzionale del ramo, intesa come capacità di svolgere autonomamente la propria funzione produttiva con mezzi propri, ma tale requisito deve essere letto in integrazione con la preesistenza dell'entità ceduta al trasferimento.
art. 32 d.lgs. n. 276 del 2003
La riforma non elimina, secondo la Corte, il requisito della preesistenza del ramo ceduto ai fini dell'applicazione dell'art. 2112 c.c.
art. 6, par. 1, direttiva 2001/23/CE
Il termine "conservi" è letto nel senso che l'autonomia dell'entità ceduta deve preesistere al trasferimento.
art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
La Corte non ravvisa elementi per discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale consolidato.
Richiamo ai precedenti conformi senza ripeterne integralmente le motivazioni.
Dedotto nel ricorso incidentale per omessa pronuncia, ma la censura è stata rigettata perché l'interesse ad agire non viene meno per effetto di altra causa con diverso oggetto.
Dedotto in subordine nel ricorso incidentale per omessa motivazione, ma la censura è stata rigettata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della sola ricorrente incidentale.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte della modifica all'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 2112 c.c., il trasferimento di un ramo d'azienda richiede non solo l'autonomia funzionale dell'entità ceduta, ma anche la sua preesistenza come articolazione organizzativa già esistente prima della cessione.
- L'autonomia funzionale del ramo va verificata come capacità, già al momento dello scorporo, di perseguire uno scopo produttivo con mezzi propri, senza integrazioni rilevanti da parte del cessionario.
- La riforma dell'art. 2112 c.c. non consente di prescindere dal requisito della preesistenza del ramo, ove la giurisprudenza consolidata lo consideri elemento costitutivo della fattispecie.
- Il giudice di merito che si discosti da un orientamento di legittimità consolidato deve confrontarsi espressamente con esso e indicare ragioni nuove e decisive per mutarlo.
- La proposizione di una diversa azione giudiziaria contro altri soggetti e con diverso oggetto non fa venire meno l'interesse ad agire nella controversia sulla validità del trasferimento del ramo d'azienda.
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