Cassazione Civile, Ordinanza n. 05690/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (socio)
La controversia
La controversia trae origine da un precedente giudizio di lavoro concluso con sentenza definitiva di condanna della società a corrispondere al lavoratore differenze retributive e spese di lite. La società era stata poi cancellata dal registro delle imprese. Il lavoratore ha quindi introdotto un nuovo giudizio contro un soggetto che assumeva essere socio accomandante della s.a.s., deducendo che questi, avendo in realtà compiuto atti di amministrazione e trattato affari in nome della società, avesse assunto responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali ai sensi dell'art. 2320 c.c. Chiedeva perciò la condanna di tale soggetto, in solido con l'altra socia, al pagamento della somma già liquidata nella precedente sentenza e delle spese di quel giudizio a favore del difensore antistatario. Il convenuto eccepiva di avere ceduto le proprie quote in data anteriore alla cancellazione della società e di non essere tenuto a rispondere nei termini pretesi; inoltre eccepiva la prescrizione dei crediti. In cassazione il ricorrente ha denunciato: 1) violazione delle norme sulla cancellazione della società e sulla responsabilità dei soci, sostenendo che il giudicato formatosi contro la società dovesse spiegare effetti anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile; 2) violazione delle norme in tema di prescrizione e di obbligazioni sociali, lamentando che il credito non fosse prescritto nei confronti del socio accomandatario di fatto; 3) violazione delle norme sulle spese di lite, censurando la mancata compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, chiarendo che, in astratto, dopo la cancellazione della società di persone i creditori possono agire contro i soci secondo il regime di responsabilità applicabile e che, se il socio è successore della società al momento della cancellazione, il giudicato formatosi contro la società può spiegare effetti nei suoi confronti. Tuttavia, nel caso concreto, il convenuto aveva ceduto le quote prima della cancellazione, sicché non era dimostrato che fosse ancora socio al momento in cui l'estinzione societaria aveva prodotto gli effetti successori rilevanti; pertanto il lavoratore avrebbe dovuto proporre un'autonoma azione e provarne i presupposti, entro il termine prescrizionale del credito retributivo, che era ormai decorso. È stato rigettato anche il terzo motivo, perché la compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e, in presenza di soccombenza totale, la condanna alle spese di appello è conforme al criterio di soccombenza. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, oltre distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
disciplina la responsabilità del socio accomandante che compia atti di amministrazione o ingerisca nella gestione, con possibile esposizione illimitata verso i terzi secondo la prospettazione del ricorrente.
dopo la cancellazione della società i creditori sociali insoddisfatti possono far valere i crediti verso i soci; la Corte richiama il regime successorio degli ex soci e precisa che rileva la qualità di socio al momento della cancellazione.
il giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi e aventi causa; la Corte ne usa il richiamo per spiegare quando la sentenza resa contro la società possa essere opposta al socio successore.
le spese seguono la soccombenza; la condanna del ricorrente alle spese del grado di merito e di legittimità è ritenuta coerente con il principio di causalità/soccombenza.
la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e la sua mancata applicazione non è di regola censurabile in cassazione.
la Corte di cassazione può correggere la motivazione della decisione impugnata quando il dispositivo sia conforme a diritto.
richiamato dal ricorrente in tema di prescrizione, ma non decisivo nella soluzione adottata.
richiamato dal ricorrente in tema di scioglimento e cancellazione della società; la Corte decide invece sulla base dell'art. 2495 c.c. novellato.
richiamato dal ricorrente per il regime della s.a.s.; la Corte distingue tra responsabilità dell'accomandatario e dell'accomandante.
richiamato dal ricorrente per la disciplina della società in accomandita semplice.
richiamato dal ricorrente in relazione alle obbligazioni sociali.
richiamato dal ricorrente nella censura sulla valutazione delle prove e dei fatti.
richiamato dal ricorrente per sostenere la solidarietà passiva.
richiamato dal ricorrente sul tema della responsabilità illimitata dei soci di società di persone.
richiamato dal ricorrente per sostenere la conversione del termine di prescrizione in quello decennale dopo il giudicato; la Corte non lo applica al caso concreto.
Massime di principio
- Dopo la cancellazione della società di persone opera un fenomeno successorio in favore dei soci: le obbligazioni sociali non si estinguono, ma possono essere fatte valere verso i soci secondo il regime di responsabilità da essi assunto pendente societate.
- Perché il giudicato formatosi contro la società sia opponibile al socio dopo la cancellazione, occorre che il socio fosse tale al momento dell'estinzione della società; chi abbia perso la qualità di socio prima della cancellazione non rientra nel novero dei successori cui si estende l'efficacia del giudicato.
- Chi intenda far valere nei confronti di un socio la responsabilità illimitata derivante da ingerenza nella gestione di una s.a.s. deve proporre un'autonoma domanda di accertamento dei presupposti di quella responsabilità e farlo entro il termine prescrizionale proprio del credito originario.
- La mera esistenza di un titolo giudiziale nei confronti della società non basta, da sola, a fondare automaticamente la condanna del soggetto indicato come socio: è necessario verificare la sua posizione societaria al momento rilevante e il rispetto della prescrizione.
- La compensazione delle spese processuali è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito; la mancata compensazione non è, di regola, censurabile in cassazione se la parte è totalmente soccombente.
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