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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05695/2026 del 12/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal decreto ingiuntivo ottenuto da un ex dipendente per il pagamento di ultime retribuzioni non corrisposte e del TFR. La società propose opposizione sostenendo, quanto al TFR, che la somma richiesta non fosse corretta e chiedendo una CTU contabile; inoltre formulò domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni che assumeva di aver subito perché il lavoratore aveva presentato istanza di fallimento della società, poi revocata in appello per mancato superamento della soglia minima dei debiti scaduti. La Corte d'appello respinse il gravame. In cassazione la società dedusse, con il primo motivo, violazione degli artt. 116 e 214 c.p.c., sostenendo che la busta paga prodotta dal lavoratore non fosse stata validamente contestata/disconosciuta e che non vi fosse onere di produrre un diverso conteggio del TFR; con il secondo motivo dedusse violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 15, ultimo comma, l. fall., affermando che il creditore non avrebbe potuto legittimamente chiedere il fallimento perché il proprio credito non raggiungeva la soglia di legge e perché ignorava l’esistenza di ulteriori debiti societari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la censura non cogliesse la ratio decidendi della sentenza impugnata e fosse comunque inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché la società non aveva indicato in modo specifico gli atti da cui desumere il preteso disconoscimento della busta paga né aveva trascritto i passaggi rilevanti. Ha inoltre rilevato che i giudici di merito avevano semplicemente valorizzato la mancata produzione, da parte della società, di un documento proveniente dalla stessa che smentisse la quantificazione del TFR risultante dalle buste paga prodotte dal lavoratore. Sul secondo motivo ha affermato che l'art. 15, ultimo comma, l. fall. non richiede che il singolo creditore alleghi un credito di almeno euro 30.000, poiché la verifica del superamento della soglia dei debiti scaduti e non pagati spetta al tribunale nell'istruttoria prefallimentare. Di conseguenza, non è ravvisabile colpa del creditore per il solo fatto che il credito da lui azionato sia inferiore alla soglia; spetta all'imprenditore che chieda il risarcimento provare ulteriori elementi idonei a dimostrare la colpa del creditore istante, prova che nel caso non è risultata raggiunta. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa dell'intimato; è stato dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    La ricorrente lo invocava per contestare la valutazione probatoria della Corte d'appello, ma la Cassazione ha escluso che la decisione di merito ne avesse fatto applicazione scorretta, trattandosi piuttosto di un apprezzamento sulla mancata produzione di documenti contrari e sulla loro provenienza.

  • art. 214 c.p.c.

    Il disconoscimento del documento prodotto dalla controparte deve essere specifico e riferibile agli atti di causa; nel caso, la censura era generica e non autosufficiente, mentre i giudici di merito avevano correttamente valorizzato l'assenza di un formale disconoscimento della busta paga.

  • art. 15, ultimo comma, r.d. 16 marzo 1942 n. 267

    "Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila."

    La soglia dei 30.000 euro è oggetto di verifica officiosa da parte del tribunale fallimentare nell'istruttoria prefallimentare; non grava sul singolo creditore l'onere di indicare un credito almeno pari a tale importo.

  • art. 6, comma primo, r.d. 16 marzo 1942 n. 267

    Il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere presentato dal creditore senza che sia necessario l'indicazione di un credito minimo pari alla soglia prevista dall'art. 15, ultimo comma.

  • art. 21 r.d. 16 marzo 1942 n. 267

    La norma sulla condanna del creditore istante alle spese e al risarcimento per colpa era già abrogata e quindi non applicabile al caso.

  • art. 22, comma secondo, secondo periodo, r.d. 16 marzo 1942 n. 267

    Nel reclamo avverso il provvedimento reiettivo dell'istanza di fallimento opera il divieto per il debitore di chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante per spese o responsabilità aggravata nei limiti previsti dalla norma, profilo richiamato dalla Corte per distinguere l'assetto delle tutele.

  • art. 96 c.p.c.

    La responsabilità del creditore per i danni derivanti da una dichiarazione di fallimento poi revocata è ricondotta, in via generale, a una particolare ipotesi di responsabilità processuale aggravata, richiedendo la prova della colpa o del dolo del creditore istante.

Massime di principio

  • In tema di impugnazione di una sentenza che abbia confermato un decreto ingiuntivo fondato su buste paga o documenti datoriali, la parte che contesti la quantificazione del credito deve offrire una contestazione specifica e, se intende negare la provenienza del documento, deve attivare il formale disconoscimento nelle forme di legge; la mancata produzione di un documento contrario proveniente dalla stessa parte può legittimare il giudice a ritenere corretta la somma richiesta.
  • La censura di violazione degli artt. 116 e 214 c.p.c. è inammissibile se non confronta la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e se non è sorretta da un adeguato onere di autosufficienza, con puntuale indicazione degli atti e dei documenti rilevanti.
  • In tema di responsabilità del creditore per l'istanza di fallimento poi revocata, il solo fatto che il credito azionato sia inferiore alla soglia di fallibilità non basta a integrare colpa del creditore, poiché la verifica della complessiva esposizione debitoria è rimessa al tribunale nell'istruttoria prefallimentare.
  • Chi agisce per il risarcimento dei danni asseritamente derivati da una dichiarazione di fallimento poi revocata deve provare che il creditore istante abbia agito almeno con colpa; non è sufficiente allegare l'esito favorevole del reclamo o la revoca del fallimento.
  • Il diritto del lavoratore-creditore di presentare istanza di fallimento per il soddisfacimento dei propri crediti non diviene abusivo o colposo per la sola circostanza che il suo credito personale sia inferiore alla soglia di legge, se non siano dimostrati ulteriori elementi di negligenza o imprudenza al momento della proposizione dell'istanza.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioniAccertamento del passivoContributi previdenzialiLicenziamento
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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