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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05640/2026 del 12/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La parte istante ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nella precedente sentenza di legittimità n. 22053/2025. In quella decisione, pur avendo la Corte accolto il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria n. 318/2022, erano stati indicati per mero refuso la Corte d'appello di Catanzaro sia come giudice che aveva pronunciato la sentenza impugnata, sia come giudice di rinvio. La ricorrente ha quindi chiesto che venisse corretto il dispositivo e la motivazione, sostituendo la Corte d'appello di Catanzaro con la Corte d'appello di Reggio Calabria.

La decisione

La Corte ha ritenuto che si trattasse di evidenti refusi, perché la sentenza cassata proveniva dalla Corte d'appello di Reggio Calabria e non emergevano ragioni per devolvere il rinvio a un diverso ufficio. Ha quindi accolto l'istanza di correzione e disposto che, nella sentenza n. 22053/2025, il riferimento alla Corte d'appello di Catanzaro fosse sostituito con quello alla Corte d'appello di Reggio Calabria, sia nella motivazione sia nel dispositivo. Ha inoltre escluso la pronuncia sulle spese e l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per la natura del procedimento.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'errore materiale nella sentenza è emendabile quando dal testo emergano in modo chiaro refusi o indicazioni incongrue rispetto al contenuto complessivo della decisione.
  • Quando la sentenza di cassazione indica il giudice di rinvio, tale indicazione va letta in coerenza con la sentenza cassata e con la motivazione: in mancanza di ragioni esplicite o implicite per devolvere la causa a un diverso ufficio, il rinvio deve restare al medesimo ufficio giudiziario che ha pronunciato la decisione annullata, in diversa composizione.
  • Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non si provvede sulle spese e non si applica, per tale sola attività, la disciplina del contributo unificato aggravato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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