Cassazione Civile, Ordinanza n. 05694/2026 del 12/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda un credito di lavoro per indennità sostitutiva di ferie non godute, chiesto dalla lavoratrice sulla base di un verbale ispettivo e della documentazione retributiva. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione del datore di lavoro al decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di euro 2.321,04; la corte d’appello, invece, ha riformato la decisione, revocando il decreto e ritenendo non dovuto il pagamento nei termini originariamente riconosciuti, perché dall’esame complessivo delle prove risultava un numero di ferie non godute inferiore a quello posto a base dell’ingiunzione e perché il datore aveva già corrisposto una somma eccedente il credito effettivamente spettante. In cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) violazione delle norme sul valore probatorio del verbale ispettivo, sostenendo che esso facesse piena prova fino a querela di falso per i fatti attestati dal pubblico ufficiale; 2) violazione delle regole sull’onere della prova e sulla valutazione delle presunzioni, nonché asserita efficacia confessoria delle buste paga; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente e omesso esame di alcune prove; 4) violazione delle norme sulle spese di lite per mancata compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o infondato il primo motivo perché il verbale ispettivo non era assistito da fede privilegiata per la parte in cui conteneva valutazioni tratte dall’esame di documenti aziendali non acquisiti al giudizio, e comunque il motivo pretendeva una diversa ricostruzione del contenuto dell’atto. Ha respinto il secondo motivo confermando il principio per cui, quando il lavoratore agisce per l’indennità sostitutiva delle ferie non godute dopo la cessazione del rapporto, grava su di lui l’onere di provare di aver lavorato nei giorni destinati alle ferie; ha inoltre ritenuto la doglianza inammissibile perché non confrontata con la motivazione d’appello e con l’accertamento complessivo compiuto sul numero di giorni maturati, goduti e già indennizzati. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che la critica non denunciava una vera motivazione apparente ma contestava il merito della valutazione delle prove, censura non proponibile in cassazione nei limiti dedotti. Ha infine respinto il quarto motivo, ribadendo che la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e che, in caso di soccombenza, la condanna alle spese segue il principio di causalità/soccombenza. La ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato per affermare che il lavoratore che chiede l’indennità sostitutiva delle ferie non godute dopo la cessazione del rapporto deve provare il fatto costitutivo del proprio credito, cioè di aver lavorato nei giorni destinati al riposo
richiamato per la qualificazione del verbale ispettivo come atto pubblico, ma con efficacia probatoria non indiscriminata sulle valutazioni contenute nel documento
le attestazioni del pubblico ufficiale fanno piena prova solo dei fatti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti/conosciuti senza margini valutativi; non coprono le valutazioni tecniche o ricostruttive tratte dall’esame di documenti
evocato dal ricorrente per sostenere la necessità della querela di falso, ma ritenuto non decisivo perché la parte censurata del verbale non era coperta da fede privilegiata
richiamato nella doglianza, ma non ritenuto violato nei termini prospettati
richiamato nella doglianza sulla valutazione delle prove, ma la censura è stata considerata in realtà diretta a contestare il merito dell’apprezzamento probatorio
D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 10, n. 5
richiamato dal ricorrente in tema di verbali ispettivi, senza che ciò conducesse a un diverso esito sul valore probatorio del verbale
richiamato nel secondo motivo, ma non determinante ai fini della decisione
richiamato nel secondo motivo, ma non applicato come base decisoria
richiamato per sostenere la prova presuntiva, ma la Corte ha ritenuto insussistente il vizio denunciato
richiamato per attribuire alle buste paga valore di confessione, ma senza accoglimento della tesi
richiamato per la confessione stragiudiziale, ma la Corte non ha riconosciuto alle buste paga il valore probatorio invocato
art. 111 Cost.
richiamato nel terzo motivo per censurare la motivazione della sentenza d’appello
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
richiamato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile
richiamato nel terzo motivo in tema di motivazione
richiamato nel terzo motivo in relazione alla prova testimoniale
richiamato per confermare che le spese seguono la soccombenza e che la condanna alle spese non è censurabile per la mancata considerazione di una possibile compensazione
richiamato nel quarto motivo, ma la Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice nella compensazione delle spese
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione
Massime di principio
- Il lavoratore che, cessato il rapporto, domandi l’indennità sostitutiva delle ferie non godute deve provare il fatto costitutivo del credito, ossia di avere prestato attività lavorativa nei giorni destinati alle ferie; non basta allegare la maggiore facilità probatoria del datore di lavoro.
- Il verbale ispettivo fa piena prova fino a querela di falso solo per i fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza o da lui percepiti senza valutazioni; la parte del verbale che ricostruisce la situazione mediante esame di documenti o apprezzamenti tecnici non è assistita da fede privilegiata piena.
- In cassazione non è consentito trasformare la censura sulla motivazione apparente in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio; il vizio motivazionale è deducibile solo nei limiti dell’anomalia motivazionale rilevante ex art. 360 c.p.c.
- La documentazione retributiva o aziendale può essere valorizzata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, ma la censura in sede di legittimità deve confrontarsi con l’intera ratio decidendi e non con singoli frammenti probatori isolati.
- La compensazione delle spese processuali è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito; la condanna alle spese, in presenza di soccombenza, segue il principio di causalità e non richiede una specifica motivazione sul mancato uso della compensazione.
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