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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05692/2026 del 12/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore, addetto alla conduzione di autocarri alle dipendenze di una società di autotrasporti per circa un anno, aveva agito per ottenere differenze retributive, compensi per trasferte, straordinari, ferie e festività non godute e differenze di TFR, oltre a contestare una dichiarazione unilaterale resa alla cessazione del rapporto. La società aveva resistito, contestando in larga parte le pretese e proponendo anche domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno derivante da un sinistro stradale occorso durante il rapporto di lavoro, deducendo una somma complessivamente superiore a quella che riconosceva dovuta al lavoratore per un superiore inquadramento. In appello il lavoratore aveva censurato sia il rigetto delle proprie domande sia il parziale accoglimento della riconvenzionale; in cassazione ha affidato il ricorso a due motivi: con il primo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 61, 62, 191 e 194 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato come tardiva la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio sui dischi cronotachigrafi e sull’esame del consulente di parte, nonostante la CTU avesse natura non strettamente istruttoria e potesse essere sollecitata anche successivamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché proposto solo ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme, senza che il ricorrente avesse indicato significative divergenze motivazionali tra primo e secondo grado; ha inoltre osservato che la censura, in realtà, non denunciava l’omesso esame di un fatto storico decisivo, ma una critica complessiva alle valutazioni di merito. Il secondo motivo è stato considerato infondato, con alcuni profili di inammissibilità, perché la richiesta di CTU sui cronotachigrafi era stata correttamente ritenuta tardiva: il lavoratore conosceva l’esistenza dei supporti, ma nel ricorso introduttivo non li aveva indicati come fonte di prova documentale; inoltre la richiesta si accompagnava all’esame del consulente tecnico di parte e, quindi, si inseriva in un complesso di deduzioni istruttorie soggette alle preclusioni processuali. La Corte ha anche richiamato il principio per cui la consulenza tecnica, pur potendo assumere funzione percipiente, resta radicata nell’ambito della prova e presuppone comunque un compendio probatorio tempestivamente allegato dalle parti. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è configurabile solo rispetto a un fatto storico decisivo; non può essere usato per una mera critica delle valutazioni di merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Nella doppia conforme opera la preclusione al motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c., applicabile ratione temporis.

  • art. 61 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la disciplina della consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 62 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la disciplina della consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 191 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla nomina del consulente tecnico d'ufficio.

  • art. 194 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle modalità di svolgimento della consulenza tecnica.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando, in presenza di doppia conforme, non vengano evidenziate rilevanti differenze tra le motivazioni delle decisioni di primo e di secondo grado.
  • L'omesso esame denunciabile in cassazione deve riguardare un vero fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non sono deducibili come "fatti" le argomentazioni difensive, le questioni giuridiche o una generica rilettura del materiale istruttorio.
  • La richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, quando si innesta su specifici fatti e documenti che la parte conosceva e avrebbe dovuto tempestivamente allegare come elementi probatori, può essere soggetta alle preclusioni processuali e non essere dedotta per la prima volta in modo tardivo.
  • Anche la consulenza tecnica d'ufficio di tipo percipiente resta ancorata a un substrato probatorio tempestivamente introdotto dalle parti; essa non può surrogare carenze allegative o istruttorie imputabili alla parte che la invoca.

Come è indicizzato

MaterieDifferenze retributiveImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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