Cassazione Civile, Ordinanza n. 05689/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal trattamento economico degli interventi effettuati da lavoratori in regime di reperibilità. In primo grado era stato riconosciuto il diritto dei dipendenti a percepire l’importo minimo di euro 18,42 per ogni singolo intervento, sulla base di un uso aziendale formatosi nel tempo, con condanna della banca al pagamento delle somme dovute per il periodo luglio 2014-30 novembre 2015. La banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato violazione di norme processuali e sostanziali e vizio motivazionale per il mancato accoglimento della prova testimoniale: sosteneva che tale prova fosse indispensabile per dimostrare che il precedente sistema di pagamento degli interventi da remoto era nato da un errore interpretativo del contratto collettivo, errore scoperto solo nel 2014 dopo interpello all’ABI, e non da una volontà negoziale di mantenere stabilmente quel trattamento. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione delle norme sull’uso aziendale e dell’interpretazione contrattuale, sostenendo che il comportamento pregresso non fosse spontaneo né idoneo a costituire uso aziendale, poiché posto in essere per errore e dunque privo dell’animus di regolare il futuro trattamento economico.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibile il secondo. Quanto alla prova testimoniale, ha affermato che la mancata ammissione è censurabile in cassazione solo se il giudice abbia violato regole processuali oppure abbia omesso di considerare la decisività della prova; nel caso concreto, la Corte d’appello aveva motivato l’irrilevanza delle prove richieste, reputando le allegazioni della banca mere asserzioni non supportate da specifiche deduzioni e ritenendo non dimostrato l’asserito errore interpretativo. La Corte ha escluso che vi fosse un error in procedendo o un vizio di motivazione rilevante ex art. 360 n. 5 c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché fondato su una diversa ricostruzione dei fatti, in particolare sull’esistenza dell’errore interpretativo negato dai giudici di merito. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della banca alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma asseritamente violata in relazione alla valutazione delle prove, ma senza accoglimento della censura.
Richiamato in tema di valutazione probatoria; la Corte ribadisce che la mancata ammissione della prova rientra, fuori dai casi di violazione di preclusioni inesistenti, nel potere discrezionale del giudice di merito.
Invocato dalla ricorrente in relazione alla prova testimoniale.
Invocato dalla ricorrente in relazione alla prova testimoniale.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.
Richiamati per contestare l’interpretazione delle clausole collettive sulla reperibilità.
Richiamato sia per la ripartizione dell’onere della prova sia per la critica alla decisione di merito; la Corte esclude che vi sia stata violazione nel caso concreto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Invocato per la dedotta nullità della sentenza e per il preteso error in procedendo; la Corte ne esclude la ricorrenza.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato per il dedotto omesso esame di un fatto decisivo; la Corte esclude che la mancata ammissione della prova integri il vizio nei limiti richiesti.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato per sostenere la mancanza del minimo costituzionale della motivazione; la Corte reputa la motivazione della sentenza d’appello sufficiente.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente; la censura è respinta.
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo in tema di uso aziendale.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la disciplina dell’uso aziendale.
Indicato come base del procedimento camerale deciso con ordinanza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La mancata ammissione di una prova testimoniale è censurabile in cassazione solo se integra violazione di specifiche regole processuali oppure se il ricorrente dimostra la decisività della prova, cioè la sua idoneità a sovvertire con certezza l’esito della decisione; in difetto, la censura è inammissibile o infondata.
- La valutazione sull’ammissibilità e rilevanza della prova rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione da una diversa ricostruzione del fatto.
- Chi deduce la formazione di un uso aziendale deve confrontarsi con la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito: se la censura presuppone un errore interpretativo o una spontaneità del comportamento che il giudice ha escluso, il motivo tende a risolversi in una critica di merito non scrutinabile in cassazione.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia ripartito l’onere probatorio in modo errato; non quando il ricorrente contesti semplicemente la valutazione delle prove o chieda una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- Il vizio di motivazione relativo alla prova non ammessa richiede che il mezzo istruttorio sia in concreto decisivo, non bastando l’allegazione generica della sua utilità difensiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 12 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05640/2026 del 12/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 12 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05690/2026 del 12/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 12 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05692/2026 del 12/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 12 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05694/2026 del 12/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 12 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05695/2026 del 12/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 12 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05696/2026 del 12/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →