Cassazione Civile, Ordinanza n. 05198/2025 del 27/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (promittenti venditrici)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare del 15 gennaio 2006, avente ad oggetto un appartamento, tre garage e un magazzino in Venezia-Favaro. Il promissario acquirente aveva già corrisposto l'intero prezzo pattuito, ma il compendio risultava gravato da ipoteca giudiziale nonostante la dichiarazione di libertà da pesi o vincoli resa dai promittenti alienanti. Il compratore ha quindi chiesto in giudizio l'esecuzione in forma specifica del preliminare o, in subordine, la risoluzione per inadempimento. I convenuti hanno eccepito la presenza di una clausola compromissoria contenuta nel preliminare, sostenendo che la controversia dovesse essere devoluta ad arbitri; hanno inoltre dedotto di avere restituito il prezzo, trattenendo solo la caparra confirmatoria, e di non aver mai ricevuto prima della citazione una manifestazione della volontà del compratore di stipulare il definitivo. Il Tribunale e poi la Corte d'appello hanno ritenuto operante la clausola arbitrale, interpretandola nel senso che, in mancanza di accordo sulla nomina del terzo arbitro, la designazione potesse essere demandata al Presidente del Tribunale in via suppletiva ex art. 810 c.p.c.; hanno inoltre escluso che vi fosse stata rinuncia alla clausola compromissoria e hanno considerato legittima la liquidazione separata delle spese in favore dei due gruppi di convenuti. In cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: 1) violazione degli artt. 809 e 810 c.p.c. e dei criteri ermeneutici contrattuali, sostenendo la nullità della clausola compromissoria per impossibilità di attuare il meccanismo di nomina del terzo arbitro, poiché il preliminare rimetteva la nomina, in caso di disaccordo, al Giudice conciliatore di Venezia, ufficio soppresso; 2) violazione delle norme sulle spese processuali e dei parametri di liquidazione, per avere la Corte d'appello escluso la liquidazione unitaria delle spese nonostante l'asserita identità delle difese e la comunanza di interessi tra i convenuti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha affermato che la clausola compromissoria non era nulla, perché la previsione della nomina del terzo arbitro da parte di un organo giudiziario imparziale, sebbene indicato come "Giudice conciliatore" già soppresso, manifestava la volontà delle parti di deferire comunque la controversia ad arbitri; pertanto, in applicazione analogica dell'art. 810 c.p.c., la nomina poteva essere richiesta al Presidente del Tribunale. Ha inoltre escluso la fondatezza della censura sulle spese, osservando che la Corte territoriale aveva motivato congruamente sulla non sovrapponibilità delle posizioni difensive dei due gruppi di convenuti, anche in ragione della diversità soggettiva e della non identità delle questioni trattate. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene utilizzato come parametro di deduzione della violazione o falsa applicazione di legge nei due motivi di ricorso.
La clausola compromissoria non è nulla per la sola previsione di una modalità di nomina del terzo arbitro, se questa esprime la volontà di devolvere comunque la controversia ad arbitri e la nomina risulta concretamente attuabile mediante il meccanismo suppletivo.
Il meccanismo suppletivo di nomina del terzo arbitro da parte del Presidente del Tribunale si applica anche quando la convenzione arbitrale rimetta la nomina a un organo terzo imparziale ormai soppresso, purché emerga la volontà delle parti di mantenere il giudizio arbitrale.
I criteri interpretativi del contratto devono essere impiegati per ricostruire la volontà delle parti, privilegiando un'interpretazione conservativa della clausola compromissoria quando il testo esprima la volontà di salvaguardare l'arbitrato.
Sono richiamati come base della censura sulla regolazione delle spese tra più parti assistite separatamente.
È invocato quale criterio di liquidazione dei compensi difensivi; la Corte lo richiama solo in relazione alla doglianza sulle spese.
art. 13 della legge n. 247/2012
È menzionato come base normativa del d.m. n. 55/2014 sui parametri forensi.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La clausola compromissoria non è nulla se la modalità di nomina del terzo arbitro, pur non più praticabile nei termini originariamente indicati, esprime chiaramente la volontà delle parti di affidare la decisione a un collegio arbitrale; in tale ipotesi opera il meccanismo suppletivo di nomina giudiziale ex art. 810 c.p.c.
- Quando le parti abbiano previsto che la nomina del terzo arbitro sia rimessa a un organo terzo e imparziale, la soppressione dell'ufficio indicato non comporta automaticamente la caducazione della clausola, dovendosi interpretare la previsione in senso conservativo e coerente con la persistente volontà compromissoria.
- L'eventuale disaccordo o l'inerzia successivi alla stipula non incidono sulla validità originaria della clausola compromissoria, ma al più sulla sua concreta operatività; i requisiti di validità dell'atto vanno verificati al momento del perfezionamento della fattispecie negoziale.
- Ai fini della liquidazione unitaria delle spese in favore di più parti, non basta una generica comunanza di interessi o l'uso di difese simili: occorre che le posizioni processuali siano realmente sovrapponibili e che l'attività difensiva sia sostanzialmente unica e non solo formalmente reiterata.
- La censura sulla liquidazione delle spese è infondata quando la sentenza impugnata dia motivazione congrua sulla diversità, anche solo parziale, delle difese e delle questioni di fatto o di diritto affrontate dai diversi gruppi di parti.
- Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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