Cassazione Civile, Ordinanza n. 01844/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La proprietaria di un fondo agiva in giudizio per far accertare la carenza di potere del Comune nell'aver autorizzato, con un provvedimento amministrativo, lo scarico fognario a favore del fabbricato confinante, per un tratto che attraversava il cortile insistente sulla sua proprietà, chiedendo conseguentemente la declaratoria di inefficacia del provvedimento. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo; la Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo che la domanda investisse un provvedimento rientrante nella giurisdizione esclusiva amministrativa in materia urbanistico-edilizia. Con il ricorso per cassazione erano dedotti tre motivi: 1) sopravvenuta cessazione della materia del contendere per asserita rimozione dei tubi e trasferimento dello scarico, questione ritenuta nuova e comunque inammissibile; 2) erronea declinatoria di giurisdizione, assumendosi che la domanda riguardasse il comportamento e non il potere dell'ente; 3) erroneità della liquidazione delle spese, perché parametrata a un valore della causa ritenuto dalla ricorrente di euro 2.820,00 e non allo scaglione corretto. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la pretesa non contestava la carenza di potere in astratto, ma la carenza di potere in concreto, ossia i presupposti del concreto esercizio del potere autorizzatorio; tale profilo integra una posizione di interesse legittimo oppositivo devoluta al giudice amministrativo. Ha respinto anche il terzo motivo, affermando che, essendo la controversia sul difetto di giurisdizione e sulla legittimità del provvedimento, il valore era indeterminabile e la liquidazione delle spese effettuata dai giudici di merito era corretta. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte ha confermato la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, affermando la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda volta a censurare l'autorizzazione comunale allo scarico fognario. Ha inoltre confermato la regolazione delle spese di merito e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, dando altresì atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
il motivo di ricorso deve indicare in modo specifico le norme violate e non può essere formulato in modo generico; la mancanza di tale requisito comporta inammissibilità della censura.
la questione di giurisdizione non richiedeva rimessione alle Sezioni Unite, trattandosi di tema già risolto dalla giurisprudenza di legittimità.
ratione temporis, la controversia rientrava nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia.
ha modificato l'assetto della giurisdizione esclusiva amministrativa rilevante per le controversie urbanistico-edilizie.
art. 21 septies L. n. 241/1990
la carenza di potere in concreto, attinente al quomodo dell'esercizio del potere pubblico, non esclude in sé la giurisdizione amministrativa; il tema va ricondotto all'annullabilità dell'atto e alla tutela dell'interesse legittimo.
la liquidazione delle spese segue il criterio della soccombenza e va commisurata al corretto scaglione di valore della controversia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
costituisce il parametro del contributo unificato richiamato per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Ai fini della giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale: se la domanda mira a contestare l'esercizio concreto di un potere amministrativo e i presupposti del suo esercizio, la posizione fatta valere è di interesse legittimo e la controversia appartiene al giudice amministrativo.
- La carenza di potere in concreto non equivale a difetto assoluto di potere in astratto: quando si contesta il quomodo dell'esercizio del potere pubblico, la tutela resta tipicamente amministrativa e l'atto non è automaticamente degradato a mera attività materiale.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non indica specificamente la norma violata e se introduce questioni nuove non coltivate ritualmente nei gradi di merito.
- Nelle controversie aventi ad oggetto la giurisdizione o l'impugnazione di provvedimenti amministrativi, il valore della causa può essere indeterminabile; in tal caso la liquidazione delle spese va effettuata secondo il corrispondente scaglione tabellare, non secondo il valore economico indicato dalla parte.
- La contestazione della liquidazione delle spese deve confrontarsi con il parametro di valore effettivamente applicabile alla controversia; una critica fondata su uno scaglione errato non coglie la ratio della decisione.
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