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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04467/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce da un decreto del Tribunale di Roma che aveva liquidato i compensi spettanti a un difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica aveva proposto opposizione avverso quel decreto, ma il Tribunale l’aveva dichiarata inammissibile per tardività, ritenendo non dimostrato che l’opposizione fosse stata proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. La Procura ha quindi ricorso per cassazione con due motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non aver mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che le risultanze del sistema SICID non bastassero a provare l’avvenuta comunicazione nelle forme di legge; (2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2697 c.c., deducendo che il giudice non avrebbe considerato l’attestazione del direttore amministrativo secondo cui non era stata effettuata alcuna comunicazione telematica o cartacea, e che non potesse essere posto a carico del Pubblico Ministero l’onere di provare la data di effettiva conoscibilità dell’atto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. In primo luogo ha rilevato la carenza della sommaria esposizione dei fatti di causa richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. In secondo luogo ha ritenuto il ricorso comunque inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la decisione del Tribunale era conforme all’orientamento della Cassazione: l’opposizione ai decreti di liquidazione in materia di patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; se tale comunicazione o notificazione manca, opera il termine lungo ex art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione del provvedimento. Sulla base di tale criterio, la tardività dell’opposizione era correttamente affermata. Non sono state regolate le spese per la natura pubblica del ricorrente e per la mancata costituzione dell’intimato; inoltre non è stato disposto l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    Individua il rimedio oppositorio avverso il decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 84 d.P.R. n. 115/2002

    Prevede che il decreto di pagamento del compenso al difensore sia comunicato al difensore, alle parti e al pubblico ministero, ed è opponibile nei modi previsti dall’art. 170.

  • art. 15 d.lgs. n. 150/2011

    Le opposizioni in tema di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario; la disciplina è richiamata per qualificare il rimedio e il relativo termine di impugnazione.

  • art. 702-quater c.p.c.

    Richiamato per assimilare il decreto di liquidazione all’ordinanza del giudice monocratico, con conseguente impugnabilità nei termini previsti per tale provvedimento.

  • art. 327 c.p.c.

    In mancanza di comunicazione o notificazione del decreto, si applica il termine lungo di impugnazione decorrente dalla pubblicazione del provvedimento.

  • art. 136 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per contestare la ritualità della comunicazione, ma il motivo non è stato scrutinato nel merito per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dal ricorrente sul riparto dell’onere della prova in ordine alla comunicazione/conoscibilità del decreto, ma non ha portato all’accoglimento del ricorso.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza della sommaria esposizione dei fatti di causa.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché la decisione impugnata era conforme all’interpretazione consolidata della Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato va proposta nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; in mancanza di tale comunicazione o notificazione, opera il termine lungo ex art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione.
  • La prova dell’avvenuta tempestiva impugnazione deve confrontarsi con il dies a quo effettivamente rilevante; se il giudice di merito applica il termine lungo per assenza di comunicazione rituale, la censura deve attaccare specificamente tale ratio, non essendo sufficiente contestare solo il profilo della conoscibilità di fatto.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene una sommaria ma chiara esposizione dei fatti di causa, poiché la Corte deve poter comprendere compiutamente il contesto sostanziale e processuale della controversia.
  • È inammissibile il ricorso che si ponga contro una decisione conforme alla giurisprudenza consolidata della Cassazione, salvo che deduca un effettivo contrasto o una diversa questione di diritto rilevante.
  • Nel processo di opposizione ai decreti di spesa di giustizia, la disciplina speciale si coordina con il sistema generale delle impugnazioni: la mancata comunicazione non elimina il potere di impugnare, ma sposta il dies a quo al momento previsto per i provvedimenti definitivi e decisori.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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