Cassazione Penale, Sentenza n. 47102/2023 del 23/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Zito era stato condannato per detenzione di armi comuni da sparo con matricola abrasa (pistola lanciarazzi e dispositivo a forma di penna), munizionamento, e per ricettazione (autoradio rubata). Ha impugnato sostenendo: (1) omissione di valutazione della circostanza attenuante di lieve entità ex art.5 legge 895/1967; (2) estinzione per prescrizione della contravvenzione contestata (art.697 c.p.); (3) insufficienza e contraddittorietà della motivazione, nonché che il materiale fosse dotazione di un gommone acquistato in passato e non merce delittuosa.
La decisione
La Cassazione ha rigettato in gran parte il ricorso ma ha disposto annullamenti parziali senza rinvio: (a) ha ritenuto manifestamente infondata la questione sull'applicabilità dell'attenuante ex art.5 L.895/67 alle armi clandestine (quindi rigetto su questo punto); (b) ha dichiarato estinta per prescrizione la contravvenzione contestata ex art.697 c.p. (tempo massimo quinquennale decorso); (c) ha dichiarato assorbiti gli artt.2 e 7 L.895/67 nell'imputazione ex art.23, comma 3, L.110/1975 (principio di specialità), con conseguente annullamento degli specifici capi; (d) ha rideterminato direttamente la pena alla luce delle eliminazioni sopra riportate riducendola a 2 anni e 11 mesi di reclusione ed euro 875,00 di multa; il resto delle doglianze è stato respinto (motivo di merito e onere probatorio difensivo non specificato).
Norme richiamate
Legge 2 ottobre 1967, n. 895, art.5
La circostanza attenuante del fatto di lieve entità non è applicabile alle armi clandestine, perché la clandestinità attribuisce all'arma una particolare pericolosità e impedisce di risalire alla provenienza
Legge 2 ottobre 1967, n. 895, artt.2 e 7
I reati di detenzione/porto di armi comuni previsti da questa legge sono stati ritenuti assorbiti, se contestati con la fattispecie specializzante prevista dalla legge n.110/1975 art.23
Legge 18 aprile 1975, n. 110, art.23, comma 3
Costituisce la fattispecie specializzante (clandestinità/alterazione) che assorbe le fattispecie meno gravi previste dalla legge 895/1967 quando ricorra unità dell'azione
Si tratta di contravvenzione che nel caso concreto è stata dichiarata estinta per prescrizione essendo spirato il termine massimo quinquennale
Norma sulla ricettazione applicata per gli oggetti di provenienza delittuosa (autoradio); costituisce nel caso il capo più grave su cui è stata calibrata la pena
Parametri di determinazione della pena: la Corte territoriale ha motivato (anche implicitamente) il rigetto delle attenuanti con richiamo ai parametri di questa norma
Codice penale, art.15 (principio di specialità)
Applicato per escludere il concorso formale tra reati quando una fattispecie specializzante assorbe una meno grave nello stesso evento unitario
Codice di procedura penale, art.606, comma 1, lett. b) ed e)
Criteri di censura in cassazione relativi a vizi della motivazione e a violazioni di legge; la Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi che non rispettavano gli oneri di specificazione
Codice di procedura penale, art.609, comma 2
Permette alla Corte di cassazione di rilevare d'ufficio questioni di qualificazione giuridica (qui: principio di specialità/assorbimento)
Codice di procedura penale, art.620, lett. i)
Autorizza la Corte di cassazione a rideterminare direttamente la pena quando la riconsiderazione non richiede nuovi accertamenti di fatto
Massime di principio
- La circostanza attenuante del fatto di lieve entità (art.5 L.895/67) non è applicabile alle armi clandestine: la clandestinità costituisce elemento di pericolosità che esclude la lieve entità
- Quando una fattispecie speciale (es. art.23 L.110/1975) riguarda lo stesso evento materiale, essa può assorbire le fattispecie generiche (es. artt.2 e 7 L.895/67) ai sensi del principio di specialità; occorre valutare l'unità naturalistica dell'azione
- Le contravvenzioni possono estinguersi per prescrizione in tempi più rapidi rispetto ai delitti; l'applicazione di aumenti per recidiva alle contravvenzioni è preclusa dopo la modifica normativa, con possibili effetti estintivi
- La Corte di cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare la pena quando le modifiche richieste sono di diritto e non richiedono ulteriori valutazioni di fatto
- La difesa ha l'onere di specificare chiaramente, per ciascun capo impugnato, quale parte della motivazione si ritiene viziata e in quale modo; doglianze generiche o cumulate rischiano l'inammissibilità
- La mancata esposizione esplicita di una richiesta favorevole (es. attenuanti, causa di non punibilità) può essere ritenuta implicitamente valutata e respinta se la motivazione complessiva mostra elementi che evidenziano il disvalore del fatto
- Le affermazioni difensive che giustificano il possesso (es. riferirlo a attrezzatura di uso personale o di imbarcazione) devono essere supportate da prove/documentazione chiara: il rinvenimento in abitazione, senza titoli e con matricola abrasa, è elemento molto gravoso per l'imputato
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