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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47021/2023 del 23/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per associazione a delinquere (art. 416 c.p.), deducendo: (1) carenza probatoria e vizio di motivazione in ordine all'affectio societatis, sostenendo di essere un dipendente della Larabet s.r.l. (società maltese munita di licenza) e non un partecipante all'associazione criminale; ha censurato l'equiparazione tra appartenenza alla società e partecipazione all'associazione e ha richiamato l'evoluzione normativa/giurisprudenziale sui CTD e bookmaker esteri; (2) travisamento delle prove e difetto dell'elemento soggettivo per l'aggravante di "agevolazione mafiosa", sostenendo che gli indizi (contatti con Gennaro, un episodio relativo al sequestro di incassi e qualche telefonata) siano isolati e insufficienti a dimostrare consapevolezza e finalità di agevolare la 'ndrangheta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza d'appello. Ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale coerente e logicamente sostenibile, richiamando il quadro probatorio già acquisito nel procedimento principale definitivamente deciso (con numerose condanne) e le dichiarazioni del collaboratore Gennaro Mario. Ha condiviso che i CTD non si limitavano a mera trasmissione ma gestivano attività di raccolta/conti e profitti, giustificando la responsabilità penale degli operatori italiani anche quando si avvalevano di allibratori esteri muniti di licenza. Quanto all'aggravante per agevolazione mafiosa, la Corte ha ritenuto acquisita la consapevolezza del Tripodi in ragione del suo ruolo fiduciario, dei contatti con i vertici (Lagrotteria, Gennaro), delle intercettazioni, dei movimenti finanziari (poste pay) e del viaggio a Malta dopo il sequestro; pertanto l'elemento soggettivo è stato considerato soddisfatto. Il ricorso è stato quindi rigettato, confermando la condanna a tre anni di reclusione per art. 416 c.p. con l'aggravante di cui alla L. n.203/1991; i reati relativi ai capi L e K risultavano estinti per prescrizione in sede di merito. Condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Fattispecie di partecipazione ad associazione a delinquere; la condanna è stata confermata sulla base del ruolo operativo e fiduciario del ricorrente nell'organizzazione, nonché della struttura gerarchica e dell'attività illecita svolta dai CTD

  • art. 7 L. n.203 del 1991 (aggravante "agevolazione mafiosa")

    L'aggravante richiede conoscenza della finalità di agevolare l'associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che tale elemento soggettivo possa essere desunto dai rapporti stretti con esponenti della 'ndrangheta e dal ruolo centrale svolto dal partecipante

  • art. 4, commi 1 e 4-bis L. n.401 del 1989

    Normativa sul divieto di raccolta diretta delle scommesse in Italia: la Corte ha applicato il principio secondo cui i CTD che svolgono attività oltre la mera trasmissione integrano l'esercizio abusivo dell'attività di gioco e scommesse, con rilievo penale in capo agli operatori italiani

  • art. 416-bis.1 cod. pen. (richiamato)

    Riferimento normativo relativo all'aggravante connessa all'agevolazione delle associazioni mafiose; la giurisprudenza richiede la conoscenza dell'obiettivo mafioso per applicare l'aumento di pena

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, 19/12/2019, Chioccini e altre pronunce richiamate)

    Principio secondo cui l'aggravante 'agevolazione mafiosa' ha natura soggettiva e si applica se il concorrente è consapevole della finalità agevolatrice; inoltre la Cassazione è giudice della motivazione e non può rivedere la valutazione puntuale di fatto svolta dal giudice di merito

  • Precedenti sentenze di Sezioni (es. Sez.3, n.53329 del 16/07/2018; Sez.3, n.889 del 28/06/2017)

    Richiamate per il principio che, quando i centri italiani non si limitano alla mera trasmissione ma svolgono raccolta/gestione autonoma, l'obbligo autorizzativo ricade sull'operatore italiano e la condotta può integrare il reato

Massime di principio

  • Il giudice di legittimità controlla la coerenza e la logicità della motivazione ma non può rivedere in toto la valutazione materiale delle prove compiuta dal giudice di merito
  • La partecipazione a un'associazione a delinquere può essere desunta non solo da dichiarazioni dirette ma anche dal ruolo operativo, dai rapporti fiduciari con i vertici e dalla reiterazione di condotte dirette alla gestione dell'attività illecita
  • L'utilizzo di società estere munite di licenza non esclude automaticamente la rilevanza penale quando gli operatori italiani svolgono attività autonome di raccolta, gestione di conti e distribuzione di profitti tramite CTD
  • L'aggravante per agevolazione mafiosa richiede la consapevolezza dell'obiettivo mafioso, che può essere desunta da circostanze convergenti (contatti con esponenti mafiosi, ruolo centrale, intercettazioni, movimentazioni finanziarie, comportamenti post-sequestro)
  • Eventi isolati e deboli indizi possono risultare insufficienti, ma elementi plurimi e convergenti (telefonate, movimenti di denaro, incarichi fiduciari, viaggi e rapporti gerarchici) possono legittimare la conclusione della sussistenza della responsabilità e dell'elemento soggettivo aggravante
  • Il riconoscimento della prescrizione per taluni capi non pregiudica la valutazione di responsabilità penale per altri reati non prescritti e non incide necessariamente sull'applicabilità delle aggravanti fondate sul ruolo e sulla consapevolezza

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