Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47022/2023 del 23/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 6/07/2021: contestano l'assunto di illegittimità del permesso di costruire e la valutazione probatoria che ha portato a condannarli per il residuo reato edilizio (artt. 110 c.p., 44 lett. b) d.P.R. n.380/2001). Filiberti deduce la sopravvenuta prescrizione e vizi di motivazione e di applicazione della normativa urbanistica (tra cui la qualificazione dell'intervento come ristrutturazione edilizia, la legittimità del titolo edilizio in area agricola e in fascia di rispetto cimiteriale, e il calcolo dei volumi interrati). Giannelli denuncia la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, lamenta che la Corte abbia semplicemente confermato il primo grado senza esaminare compiutamente i rilievi tecnici e non abbia motivato la sussistenza della colpa a suo carico.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto non manifestamente infondati i ricorsi, ha rilevato d'ufficio la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata (prescrizione perfezionatasi il 7 novembre 2021, tenuto conto dei periodi di sospensione) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, con declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Conseguentemente è stata disposta la revoca dell'ordine di demolizione collegato all'accusa. La Corte ha inoltre censurato l'atteggiamento eccessivamente sintetico della Corte d'appello nel valorizzare decisioni amministrative/passate ma senza chiarire se esse avessero deciso le stesse questioni dedotte in sede penale, e ha ricordato i limiti del richiamo automatico agli esiti amministrativi quando le questioni non siano coincidenti o il giudicato amministrativo formato su elementi parziali.

Norme richiamate

  • art. 483 cod. pen.

    Riferimento al reato per il quale Giannelli è stato assolto in appello perche' il fatto non costituisce reato

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato: norma richiamata per la responsabilità congiunta dei ricorrenti nel residuo illecito edilizio

  • art. 44, lett. b) d.P.R. n. 380/2001

    Normativa edilizia richiamata per la qualificazione dell'intervento (ristrutturazione/nuova costruzione) e per la determinazione del reato edilizio contestato

  • art. 338 legge n. 1265/1934

    Citato in relazione alla disciplina della fascia di rispetto cimiteriale e alla legittimità di interventi edilizi in tale area; menzionata anche la modifica dall'art. 28 legge n. 166/2002

  • Giurisprudenza richiamata (esemplificativa)

    Sez. 3, n. 39707/2003 Lubrano di Scorpianello; Sez. 3, n. 54/1996 Ciaburri; Sez. 3, n. 31282/2017 Merelli; Sez. 3, n. 17991/2018 Cusani; Sez. 3, n. 44077/2014 Scotto Di Clemente; Sez. 1, n. 11596/2011 Keller

    Principi sul confine tra giudicato amministrativo e sindacato penale: il giudice penale non e' precluso dall'esaminare la legittimità di un atto amministrativo salvo che il giudicato amministrativo irrevocabile abbia deciso le stesse questioni in modo espresso; inoltre, il giudice penale può sindacare l'atto amministrativo quando il giudicato sia formato su elementi parziali o non veritieri e quando emergano fatti obiettivi nuovi

  • Giurisprudenza sulla revoca dell'ordine di demolizione per estinzione del reato

    Sez. 3, n. 37836/2017 Catanzaro; Sez. 3, n. 50441/2015 Franchi; Sez. 3, n. 756/2010 Sicignano; Sez. 3, n. 10209/2006 Cirillo; Sez. 3, n. 3099/2000 Bifulco

    Principio che l'estinzione del reato per prescrizione comporta la revoca dell'ordine di demolizione connesso all'illecito penale

Massime di principio

  • Il giudice penale può e deve valutare la legittimità di un titolo amministrativo che costituisce presupposto dell'illecito, ma il suo sindacato trova limite se esiste un provvedimento amministrativo o giurisdizionale passato in giudicato che abbia deciso espressamente le medesime questioni.
  • Non è sufficiente per la Corte penale richiamare decisioni amministrative: deve esplicitare se e in quale misura quelle decisioni hanno affrontato e risolto le stesse questioni dedotte in sede penale; in mancanza, le argomentazioni tecniche della difesa non possono essere semplicemente liquidate come "opinioni" senza adeguata valutazione.
  • Sealla formazione del giudicato amministrativo sono emersi fatti obiettivi non conosciuti o sopravvenuti, il sindacato penale sulla legittimità dell'atto amministrativo resta possibile.
  • La prescrizione può essere rilevata d'ufficio in Cassazione se è intervenuta dopo la sentenza impugnata; se il reato è spento per prescrizione, conseguentemente deve essere revocato l'ordine di demolizione correlato all'illecito.
  • Nella valutazione della rilevanza di volumi interrati e della qualificazione dell'intervento (ristrutturazione vs nuova costruzione) è necessario un esame tecnico-giuridico puntuale: valutazioni sommarie o mancate verifiche (es. calcoli dei volumi, sopralluogo) possono rendere carente la motivazione della sentenza.
  • La responsabilità penale di progettista/direttore dei lavori e del funzionario che ha rilasciato il permesso richiede un'adeguata motivazione circa la colpa specifica di ciascuno; l'assenza di qualsiasi argomentazione sulla colpa torna a favore dell'imputato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.