Cassazione Penale, Sentenza n. 47019/2023 del 23/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Le ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati edilizi loro ascritti, lamentando la violazione degli artt. 531 c.p.p. e 31 d.P.R. n. 380/2001 perché, nonostante la dichiarazione di prescrizione, non era stato eliminato l'ordine giudiziale di demolizione del manufatto abusivo
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi, ritenendo che l'ordine giudiziale di demolizione presupponga una sentenza di condanna (o equivalente) e non possa essere mantenuto quando il reato sia stato estinto per prescrizione. Pertanto ha annullato senza rinvio, ai sensi dell'art. 620 lett. i) c.p.p., la parte della sentenza impugnata relativa all'ordine di demolizione. Ha inoltre precisato che tale pronuncia non incide sugli eventuali ordini di demolizione disposti dall'amministrazione pubblica, che rimangono autonomi
Norme richiamate
art. 531 cod. proc. pen.
richiamato dalla difesa delle ricorrenti come norma collegata alla necessità di eliminare provvedimenti accessori in presenza di proscioglimento; la corte valorizza il principio secondo cui l'ordine di demolizione è accessorio alla sentenza di condanna
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
norma del testo unico dell'edilizia relativa agli interventi abusivi e alle facoltà dell'amministrazione; nel caso concreto segnalata dalle ricorrenti come richiamo normativo rispetto all'ordine di demolizione, ma la corte distingue l'ambito della sanzione giudiziale da quella amministrativa
art. 620 lett. i) cod. proc. pen.
norma procedurale che consente alla Cassazione di annullare senza rinvio la sentenza impugnata eliminando una parte del provvedimento (qui l'ordine di demolizione); la corte l'ha applicata per sopprimere l'ordine accessorio non più compatibile con il proscioglimento per prescrizione
Massime di principio
- L'ordine giudiziale di demolizione di un'opera abusiva è accessorio alla sentenza di condanna: può essere mantenuto solo se sussiste una condanna o un suo equivalente.
- La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione comporta l'impossibilità di mantenere un ordine giudiziale di demolizione basato sul procedimento penale.
- L'annullamento giudiziale dell'ordine di demolizione non pregiudica gli eventuali provvedimenti di demolizione adottati dalla Pubblica amministrazione, i quali hanno autonomia rispetto alla sanzione giudiziale.
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la parte di sentenza contenente l'ordine di demolizione quando risulti incompatibile con il proscioglimento per prescrizione (art. 620 lett. i) c.p.p.).
- In situazioni analoghe, chi contesta un ordine di demolizione legato al procedimento penale deve verificare se esista una condanna definitiva; in assenza di condanna (es. estinzione per prescrizione) il rimedio è la richiesta di eliminazione dell'ordine giudiziale in sede di impugnazione in Cassazione.
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