Cassazione Civile, Ordinanza n. 39058/2021 del 09/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento emessa a fronte di una pluralità di cartelle esattoriali. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'agente della riscossione, confermando l'annullamento dell'atto per asserita mancanza di motivazione circa le ragioni della decadenza della contribuente dal piano di rateizzazione del debito tributario. L'agente della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 21-octies, comma 2, L. n. 241/1990, dell'art. 7 L. n. 212/2000 e degli artt. 19 e 50 del D.P.R. n. 602/1973, sostenendo che l'intimazione di pagamento, quale atto a contenuto vincolato, non richiede una motivazione ulteriore e specifica sulla decadenza dal beneficio della rateazione, essendo sufficiente il richiamo alle cartelle già notificate; inoltre, la decadenza per mancato pagamento di cinque rate è automatica e rende esigibile l'intero residuo debito, tanto più se il contribuente è stato previamente avvisato delle ragioni della decadenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo del ricorso. Ha affermato che l'avviso di intimazione ex art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 ha contenuto vincolato e non necessita di una motivazione ulteriore rispetto a quella imposta dal modello ministeriale, essendo sufficiente il riferimento alla cartella di pagamento presupposta. Ha inoltre precisato che, in caso di decadenza dal piano di rateizzazione per mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive, la ripresa della esigibilità in unica soluzione dell'importo residuo è automatica e non richiede una specifica autonoma motivazione. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio non partecipata, secondo il procedimento accelerato previsto dalla norma.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
È invocato dal ricorrente come norma sulla motivazione del provvedimento amministrativo, ma la Corte esclude la necessità di una motivazione ulteriore per l'intimazione di pagamento vincolata.
art. 21-octies, comma 2, L. 7 agosto 1990, n. 241
È richiamato per sostenere che l'atto amministrativo vincolato non è illegittimo per mancata motivazione ulteriore quando il contenuto è predeterminato.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
È invocato quale norma sul diritto del contribuente all'informazione e motivazione degli atti tributari; la Corte ne circoscrive la portata in presenza di un'intimazione vincolata.
art. 19 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La Corte richiama la previsione per affermare l'automaticità della decadenza dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive e la conseguente esigibilità immediata del debito residuo.
art. 50 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo ha contenuto vincolato e deve conformarsi al modello ministeriale; è sufficiente il richiamo alla cartella notificata per identificare la pretesa tributaria.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Nel suo complesso è il decreto richiamato per la disciplina della riscossione, della rateazione e dell'intimazione di pagamento.
Massime di principio
- L'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione ha contenuto vincolato e non richiede una motivazione autonoma e ulteriore rispetto a quella prevista dal modello normativo, essendo sufficiente il richiamo alla cartella presupposta.
- La decadenza dal piano di rateizzazione per mancato pagamento del numero di rate previsto dalla legge opera automaticamente e determina l'immediata esigibilità dell'intero residuo, senza necessità di una specifica motivazione dell'intimazione successiva.
- Quando il contribuente sia stato già informato delle ragioni della decadenza dalla rateazione, non può pretendersi che l'intimazione di pagamento rechi nuovamente e analiticamente quelle stesse ragioni.
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