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Sentenza

Sentenza del 16/01/2015 n. 673 - Corte di Cassazione

Accertamento imposte sui redditi - Accertamento induttivo - Percentuale di ricarico - Determinazione - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva impugnato le sentenze della Commissione Tributaria Regionale della Campania che avevano annullato gli accertamenti relativi all’anno 2002. Gli accertamenti contestavano alla società maggiori ricavi ai fini IVA e IRAP, omessa certificazione o fatturazione di corrispettivi, l’omessa autofatturazione di un immobile destinato all’uso personale del socio e l’irregolarità di una nota di credito. Ai soci era stato inoltre imputato, ai fini IRPEF, il maggior reddito da partecipazione derivante dalla rettifica del reddito societario. La questione centrale riguardava la legittimità della percentuale di ricarico del 48,39%, calcolata con media semplice su un campione pari a circa il 9% delle merci, nonostante la varietà dei prodotti e le rilevanti differenze di prezzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i tre ricorsi e li ha integralmente respinti. Ha ritenuto legittimo, in astratto, l’accertamento induttivo fondato su percentuali di ricarico incongrue, ma ha confermato che il criterio utilizzato dall’Amministrazione deve essere logicamente coerente, congruo e rapportato alla natura dei beni, alla rappresentatività del campione e alla scelta tra media semplice e media ponderata. Nel caso concreto, il campione del 9% e la media semplice applicata a beni eterogenei, con ricarichi oscillanti dal 15,54% al 93,01%, non sono stati ritenuti sufficientemente rappresentativi. Sono state inoltre confermate le valutazioni dei giudici di merito sugli altri rilievi: il rilievo sui corrispettivi era considerato duplicativo, l’autoconsumo dell’immobile non era imputabile al 2002 e la nota di credito risultava adeguatamente giustificata. È stato quindi confermato l’annullamento degli accertamenti a carico della società e, conseguentemente, dei soci. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 5.000 euro, oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 5 del TUIR

    I redditi delle società di persone sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili.

    La rettifica del reddito della società di persone si riflette automaticamente sui redditi dei soci. Pertanto, l’annullamento dell’accertamento societario comporta il venir meno anche degli accertamenti IRPEF fondati sul maggior reddito da partecipazione.

  • Art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992

    Disciplina l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari.

    Nei giudizi riguardanti una società di persone e i suoi soci, di regola devono partecipare tutti i soggetti interessati dall’accertamento unitario. Tuttavia, quando i giudizi siano stati instaurati separatamente ma trattati simultaneamente e con difese sostanzialmente identiche, è possibile procedere alla riunione dei procedimenti per sanare il difetto di litisconsorzio.

  • Art. 274 c.p.c.

    Consente la riunione delle cause connesse.

    La Corte ha riunito i ricorsi relativi alla società e ai soci, ritenendo sussistente una connessione oggettiva derivante dall’unicità dell’accertamento e dalla derivazione automatica dei redditi dei soci dal reddito societario.

  • Art. 360 c.p.c.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione, inclusi la nullità della sentenza e i vizi di motivazione.

    La Corte ha chiarito che il giudizio di cassazione non consente una nuova valutazione del merito, salvo che la motivazione sia totalmente omessa, logicamente inesistente o presenti una concreta e decisiva carenza argomentativa.

  • Artt. 2, commi 5 e 6, e 6 del D.P.R. n. 633/1972

    Costituiscono cessioni di beni la destinazione di beni al consumo personale o familiare dell’imprenditore e le assegnazioni ai soci; l’imposta diviene esigibile secondo le regole temporali previste dall’art. 6.

    La destinazione di un bene aziendale a finalità personali può integrare un’operazione imponibile ai fini IVA. Tuttavia, l’imposizione deve riferirsi al momento effettivo della destinazione o del prelievo del bene, non a un periodo d’imposta successivo.

  • Accertamento induttivo fondato sulle percentuali di ricarico

    Il riscontro di incongrue percentuali di ricarico può costituire legittimo presupposto dell’accertamento induttivo, purché la percentuale sia coerente con natura e caratteristiche dei beni venduti.

    L’Amministrazione può ricostruire induttivamente i ricavi sulla base del ricarico, ma deve dimostrare che il campione è rappresentativo e che il metodo di calcolo è congruo. La media aritmetica semplice è appropriata soprattutto per merci omogenee; in presenza di beni eterogenei o con prezzi molto diversi occorre una metodologia più adeguata, normalmente una media ponderata o un’analisi maggiormente rappresentativa.

Massime di principio

  • Un accertamento induttivo basato sulle percentuali di ricarico non è automaticamente illegittimo, ma la percentuale utilizzata deve essere adeguatamente motivata e coerente con il settore, la tipologia e il valore dei prodotti.
  • Quando l’attività commerciale riguarda beni eterogenei e con prezzi o margini molto diversi, un campione ridotto e una media aritmetica semplice possono risultare inidonei a rappresentare l’effettivo andamento dell’impresa.
  • Il giudice tributario deve verificare concretamente la rappresentatività del campione, la qualità e quantità dei beni selezionati e la coerenza tra metodo di calcolo e caratteristiche della merce; non può limitarsi a recepire automaticamente i dati dell’Amministrazione.
  • La mera differenza tra il ricarico dichiarato e quello stimato dall’Ufficio non è sufficiente, da sola, a giustificare la rettifica: occorre che la ricostruzione sia logicamente attendibile e quantitativamente significativa.
  • Nelle società di persone, l’accertamento societario e quello dei soci sono strettamente collegati: se viene annullata la rettifica del reddito della società, normalmente vengono meno anche i maggiori redditi imputati ai soci.
  • L’utilizzo personale di un bene aziendale può generare conseguenze fiscali, ma l’imposizione deve essere riferita all’anno in cui è avvenuta effettivamente la destinazione estranea all’attività d’impresa.
  • In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o del merito; sono censurabili soltanto motivazioni mancanti, apparenti, illogiche o gravemente carenti su un fatto decisivo.

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