Sentenza del 16/01/2015 n. 3 - Comm. Trib. Prov. Aosta
Oggetto: II.DD. e I.V.A. - Avviso di accertamentoIstituto dell'inammissibilità per mancanza di motivi, ex art. 18, comma 2, lett. e) e comma 4 del D.Lgs. 546/92. Non configurabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per asserita mancanza dei motivi, ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. e), e comma 4, del D.Lgs. 546/1992. La questione riguardava il fatto che il contribuente avesse indicato le poste numeriche contestate e la relativa ragione, pur senza allegare o produrre prove documentali a sostegno.
La decisione
L'eccezione di inammissibilità è stata ritenuta non configurabile. La mancata produzione di documenti probatori può incidere sulla fondatezza della domanda, ma non comporta, di per sé, l'inammissibilità del ricorso quando l'atto contiene l'indicazione delle poste contestate e delle ragioni della contestazione. Il ricorso, quindi, non può essere dichiarato inammissibile per carenza di motivi sulla sola base dell'assenza di documentazione probatoria.
Norme richiamate
Art. 18, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 546/1992
Il ricorso deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione. La disposizione non richiede necessariamente che, a pena di inammissibilità, i motivi siano già accompagnati da tutta la documentazione probatoria.
Art. 18, comma 4, del D.Lgs. 546/1992
La sanzione dell'inammissibilità per mancanza o genericità dei motivi opera quando il ricorso non consente di individuare le contestazioni rivolte all'atto impugnato; non si applica automaticamente quando i motivi sono individuabili, anche se le prove documentali non sono state prodotte.
Massime di principio
- Un ricorso tributario non è inammissibile soltanto perché il contribuente non ha allegato documenti probatori, se individua con sufficiente chiarezza le poste contestate e spiega le ragioni della contestazione.
- Occorre distinguere tra ammissibilità del ricorso e fondatezza della pretesa: la carenza di prova può comportare il rigetto nel merito, ma non necessariamente l'inammissibilità processuale.
- Per evitare contestazioni, è comunque opportuno indicare in modo specifico gli importi, gli elementi dell'avviso impugnati, le violazioni denunciate e le ragioni giuridiche e fattuali della domanda, allegando per quanto possibile la documentazione disponibile.
- L'inammissibilità per difetto di motivi richiede una carenza sostanziale dei contenuti del ricorso, tale da impedire all'Amministrazione e al giudice di comprendere l'oggetto e le ragioni dell'impugnazione.
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