Sentenza del 16/01/2015 n. 24 - Comm. Trib. Prov. Mantova
AVVISO DI ACCERTAMENTO - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - Diciture pubblicitarie - Cabine per fototessera.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità a diciture pubblicitarie apposte su cabine per fototessera o strutture analoghe. Il principio affermato è che le insegne riferibili ad attività commerciali e di produzione di beni o servizi sono esenti quando la superficie complessiva destinata al messaggio pubblicitario non supera cinque metri quadrati. Ai fini dell'esenzione non rileva il luogo in cui le insegne sono collocate, che può essere la sede principale, una sede secondaria oppure una pertinenza accessoria. L'elemento decisivo è esclusivamente la superficie complessiva del messaggio pubblicitario.
La decisione
La sentenza afferma che l'esenzione deve essere riconosciuta sulla base della superficie complessiva delle insegne, entro il limite di cinque metri quadrati, senza attribuire rilievo alla collocazione delle cabine o delle insegne rispetto alla sede dell'attività. Dal testo fornito non risultano indicati né l'esito formale del ricorso né il dispositivo preciso, ma il principio enunciato è favorevole al contribuente qualora la superficie pubblicitaria complessiva rientri nel limite previsto.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni
Sono esenti dall'imposta comunale sulla pubblicità le insegne di attività commerciali e di produzione di beni o servizi nei limiti di una superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.
L'esenzione dipende dalla superficie complessiva destinata alla pubblicità, non dal luogo in cui l'insegna è installata. Sono quindi rilevanti anche insegne collocate presso sedi secondarie o pertinenze accessorie, purché rispettino il limite dimensionale.
Massime di principio
- Per verificare l'esenzione occorre misurare la superficie complessiva delle insegne o delle diciture pubblicitarie riferibili all'attività, verificando che non superi cinque metri quadrati.
- La collocazione fisica dell'insegna non esclude di per sé l'esenzione: possono rilevare anche strutture accessorie, sedi secondarie e cabine o impianti collocati fuori dalla sede principale.
- L'amministrazione non dovrebbe negare l'esenzione soltanto perché il messaggio pubblicitario si trova su una pertinenza o su una struttura separata dalla sede dell'impresa.
- Se la superficie complessiva supera il limite di cinque metri quadrati, l'esenzione non opera, almeno per la parte e secondo le modalità previste dalla disciplina applicabile.
- È opportuno conservare documentazione fotografica, planimetrie, misurazioni e indicazioni sulle singole superfici, poiché la dimensione del messaggio pubblicitario costituisce il criterio centrale per contestare o difendere l'accertamento.
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