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Sentenza

Sentenza del 16/01/2015 n. 88 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Domicilio fiscale - Residenza effettiva - Onere prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata riconosciuta la rilevanza degli elementi documentali comprovanti la residenza effettiva all’estero. Di conseguenza, ai redditi assimilati a lavoro dipendente corrisposti al soggetto non residente si applica la ritenuta d’imposta del 30% prevista dall’art. 24, comma 1-ter, del d.P.R. 600/1973, anziché il diverso regime applicabile ai residenti.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la corretta individuazione della residenza fiscale e del domicilio fiscale del contribuente. L’elezione del domicilio fiscale presso una società italiana non era sufficiente a dimostrare la residenza fiscale in Italia. Il contribuente doveva provare la propria residenza effettiva all’estero mediante elementi concreti, quali la cancellazione dall’anagrafe italiana, l’iscrizione all’A.I.R.E., utenze domestiche estere e l’assenza di un’abitazione sul territorio nazionale.

Norme richiamate

  • Art. 58 del d.P.R. 600/1973

    Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito.

    Il domicilio fiscale del non residente è individuato in base al luogo di produzione del reddito; l’elezione del domicilio presso una società italiana non dimostra, da sola, la residenza fiscale in Italia.

  • Art. 24, comma 1-ter, del d.P.R. 600/1973

    I redditi assimilati a lavoro dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, sono assoggettati a ritenuta d’imposta nella misura del 30%.

    Quando il percettore è effettivamente non residente, i redditi assimilati a lavoro dipendente sono soggetti alla ritenuta del 30%.

  • Norme sull’iscrizione all’A.I.R.E. e sulla residenza anagrafica

    La cancellazione dall’anagrafe italiana e l’iscrizione all’A.I.R.E. costituiscono elementi probatori rilevanti, ma la residenza fiscale deve essere valutata anche sulla base della situazione effettiva e dei collegamenti concreti del contribuente.

Massime di principio

  • Il domicilio fiscale e la residenza fiscale sono concetti distinti: l’indicazione di un domicilio in Italia non dimostra automaticamente la residenza fiscale italiana.
  • La residenza effettiva all’estero deve essere provata con elementi concreti e coerenti, non soltanto con una dichiarazione formale.
  • Sono particolarmente rilevanti la cancellazione dall’anagrafe italiana, l’iscrizione all’A.I.R.E., la disponibilità di un’abitazione e di utenze all’estero e l’assenza di una stabile abitazione in Italia.
  • In caso di contestazione, l’onere probatorio grava sul contribuente che invoca la non residenza fiscale italiana.
  • Una volta dimostrata la non residenza, i redditi assimilati a lavoro dipendente corrisposti da soggetti italiani possono essere assoggettati alla ritenuta del 30% prevista per i non residenti.

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