Sentenza del 16/01/2015 n. 7 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
I.C.I. Fabbricati rurali - Esenzione - Condizioni - Variazione catastale ex art. 7 comma 2bis D.L. n. 70/2011 - Legge di interpretazione autentica - Efficacia retroattiva - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente contestava gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2007 e 2008, sostenendo che l'immobile, funzionalmente e permanentemente destinato alla conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci, fosse un fabbricato rurale esente dall'imposta. Al momento degli accertamenti l'immobile risultava censito in categoria catastale D/1, ma nel 2011 era stata presentata domanda di variazione catastale ai sensi dell'art. 7, comma 2-bis, del D.L. n. 70/2011, con successivo classamento in categoria D/10. In primo grado era stata esclusa l'efficacia retroattiva della variazione, pur con annullamento delle sanzioni.
La decisione
La Commissione di secondo grado ha accolto l'appello della contribuente, applicando lo ius superveniens introdotto dall'art. 2, comma 5-ter, del D.L. n. 102/2013, convertito dalla legge n. 124/2013, quale norma di interpretazione autentica dell'art. 13, comma 14-bis, del D.L. n. 201/2011. È stata riconosciuta efficacia retroattiva alla variazione catastale in D/10, limitatamente al quinquennio precedente la domanda di variazione, comprendente gli anni 2006-2010. Poiché gli anni contestati erano il 2007 e il 2008, è stata esclusa l'applicabilità dell'ICI e sono stati annullati gli accertamenti tributari. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Richiamato nell'ambito della disciplina dell'ICI applicabile ai fabbricati rurali.
Rilevante per la disciplina dei requisiti di ruralità degli immobili.
D.L. n. 70/2011, art. 7, comma 2-bis, convertito dalla legge n. 106/2011
Ha previsto la possibilità di chiedere la variazione catastale per il riconoscimento della ruralità dell'immobile, mediante attribuzione della categoria catastale pertinente e presentazione della relativa autocertificazione.
D.L. n. 201/2011, art. 13, comma 14-bis, convertito dalla legge n. 214/2011
La sua portata è stata successivamente chiarita in via autentica, riconoscendo efficacia retroattiva alle variazioni catastali effettuate secondo la disciplina prevista per gli immobili rurali.
D.L. n. 102/2013, art. 2, comma 5-ter, convertito dalla legge n. 124/2013
Norma di interpretazione autentica che ha riconosciuto efficacia retroattiva alle variazioni catastali relative agli immobili rurali, entro il limite del quinquennio precedente la domanda di variazione, rendendo la disciplina applicabile anche ai giudizi pendenti e alle richieste di rimborso tempestive.
Ha consentito la disapplicazione delle sanzioni in presenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni tributarie.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18565/2009
È stato richiamato il principio secondo cui il classamento catastale nella categoria D/10 costituisce il presupposto per il riconoscimento della ruralità dell'immobile ai fini dell'esenzione dall'ICI.
Cassazione tributaria, sentenza n. 422/2014
Ha confermato che il quinquennio coperto dall'efficacia retroattiva della variazione catastale comprende gli anni precedenti la domanda, nel caso esaminato dal 2006 al 2010.
Massime di principio
- Quando una norma successiva qualifica espressamente una disposizione come interpretazione autentica, essa può applicarsi retroattivamente anche ai giudizi tributari ancora pendenti, salvo i limiti stabiliti dalla norma stessa.
- Per l'esenzione ICI dei fabbricati rurali, la variazione catastale richiesta secondo la procedura prevista dalla legge può produrre effetti retroattivi entro il quinquennio precedente alla presentazione della domanda, se risultano sussistenti con continuità i requisiti di ruralità.
- La retroattività non è illimitata: occorre verificare sia il periodo massimo coperto dalla norma sia la tempestività della domanda o dell'eventuale richiesta di rimborso.
- Il classamento catastale nella categoria D/10, o l'annotazione della ruralità secondo la disciplina applicabile, costituisce un elemento decisivo per dimostrare la spettanza dell'esenzione, ma deve essere accompagnato dall'effettiva sussistenza dei requisiti sostanziali e funzionali dell'immobile.
- Le modifiche normative interpretative devono essere considerate anche in appello e negli altri gradi di giudizio, in quanto lo ius superveniens si applica ai contenziosi pendenti.
- In presenza di una disciplina normativa particolarmente incerta, il giudice può escludere o disapplicare le sanzioni, anche quando il tributo risulti inizialmente dovuto secondo l'interpretazione allora prevalente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 16 gen 2015Sentenza del 16/01/2015 n. 3 - Comm. Trib. Prov. Aosta
- Sentenza · 16 gen 2015Sentenza del 16/01/2015 n. 23 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 16 gen 2015Sentenza del 16/01/2015 n. 24 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 16 gen 2015Sentenza del 16/01/2015 n. 83 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 16 gen 2015Sentenza del 16/01/2015 n. 88 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 16 gen 2015Sentenza del 16/01/2015 n. 90 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →