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Sentenza

Sentenza del 16/01/2015 n. 83 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

PROVA - SENTENZA PENALE IRREVOCABILE - Nessuna efficacia.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'efficacia, nel contenzioso tributario, di una sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, pronunciata in relazione a reati fiscali e fondata sugli stessi fatti posti a base dell'accertamento tributario. La questione era stabilire se tale sentenza producesse automaticamente effetti di giudicato nel processo tributario.

La decisione

La sentenza penale irrevocabile non ha automatica autorità di cosa giudicata nel processo tributario, anche quando riguardi gli stessi fatti dell'accertamento fiscale. Il giudice tributario deve valutare autonomamente gli elementi probatori secondo le regole proprie del processo tributario. In particolare, sono ammesse le presunzioni semplici, che possono essere sufficienti a fondare l'accertamento fiscale, pur non essendo idonee, da sole, a sostenere una condanna penale. L'esito è quindi favorevole alla tesi dell'Amministrazione finanziaria circa l'autonomia del giudizio tributario.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.

    La disposizione delimita i mezzi di prova utilizzabili nel processo tributario e conferma l'autonomia di tale giudizio rispetto a quello penale. Nel giudizio tributario possono assumere rilievo anche presunzioni semplici, secondo i requisiti previsti dalla disciplina civilistica, benché tali elementi possano non raggiungere lo standard probatorio richiesto in sede penale.

Massime di principio

  • Una sentenza penale irrevocabile, sia di condanna sia di assoluzione, non determina automaticamente la vittoria o la soccombenza nel contenzioso tributario, anche quando riguardi gli stessi fatti.
  • Il giudice tributario deve effettuare una valutazione autonoma delle prove secondo le regole del processo tributario e non è vincolato automaticamente dalla ricostruzione effettuata dal giudice penale.
  • L'assoluzione penale non esclude necessariamente la legittimità dell'accertamento fiscale, perché nel processo tributario possono essere utilizzate presunzioni semplici non sufficienti per una condanna penale.
  • La condanna penale può costituire un elemento valutabile nel giudizio tributario, ma non sostituisce l'accertamento autonomo richiesto al giudice tributario.
  • In situazioni analoghe occorre confrontare concretamente i fatti, le prove e gli standard probatori dei due procedimenti, senza attribuire alla sentenza penale un'efficacia vincolante automatica.

Testo integrale

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