Cassazione Civile, Ordinanza n. 10420/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
La controversia nasce dal rifiuto di un consorzio di bonifica di rimborsare a due contribuenti le quote consortili da essi versate per gli anni 2011 e 2012, per un importo complessivo di euro 497,96. In primo grado la commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso dei contribuenti; in appello, invece, la commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, ritenendo che i contributi ai consorzi di bonifica abbiano natura tributaria e che la riscossione mediante ruolo prevista dall’art. 21 R.D. 215/1933, richiamato dall’art. 864 c.c., fosse ancora vigente. Secondo la CTR, avendo i contribuenti pagato senza impugnare tempestivamente la cartella esattoriale, la successiva domanda di rimborso era inammissibile. I ricorrenti hanno proposto cinque motivi di cassazione, tutti centrati sulla dedotta erronea affermazione della perdurante vigenza dell’art. 21 R.D. 215/1933 e della conseguente legittimità della riscossione a ruolo: omesso esame di un fatto decisivo, violazione della legge delega sul taglia-leggi, eccesso di delega e illegittimità del D.Lgs. 179/2009, erronea applicazione della clausola di continuità dell’art. 17, comma 3, D.Lgs. 46/1999 e conseguente abrogazione anche dell’art. 864 c.c. per incompatibilità. Prima della decisione, però, i ricorrenti hanno depositato rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola rituale e idonea a determinare l’estinzione del giudizio di legittimità. Ha quindi dichiarato estinto il processo e, in applicazione dell’art. 391, comma 2, c.p.c., ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, osservando che tale misura non si applica nei casi di estinzione del giudizio, essendo prevista soltanto per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti
Viene richiamato dai ricorrenti come vizio di legittimità, ma la Corte non decide nel merito dei motivi per effetto della rinuncia.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e costituzionale.
art. 21 R.D. 215/1933
È la disposizione indicata dai ricorrenti come abrogata dal taglia-leggi; la CTR l’aveva invece ritenuta ancora vigente per legittimare la riscossione a ruolo dei contributi consortili.
È la norma richiamata come riproduttiva dell’art. 21 R.D. 215/1933 e, secondo i ricorrenti, implicitamente abrogata per incompatibilità con il nuovo assetto normativo.
art. 14, commi 14 e 14-ter, L. 246/2005
Richiamata come base della disciplina di abrogazione generalizzata delle norme anteriori al 1970, salvo espressa salvaguardia.
art. 14, comma 17, lett. c), L. 246/2005
Invocata per sostenere che non avrebbe confermato la legittimità della riscossione dei contributi consortili tramite ruolo.
Richiamato come decreto attuativo del taglia-leggi che avrebbe abrogato l’art. 21 R.D. 215/1933, non essendo esso incluso nell’allegato 1 tra le norme salvate.
È indicato dai ricorrenti come elenco tassativo delle disposizioni mantenute in vita; l’art. 21 non vi sarebbe compreso.
art. 76 Cost.
Richiamato per sostenere il possibile eccesso di delega del decreto legislativo se si ritenesse ancora vigente la norma sulla riscossione.
art. 17, comma 3, D.Lgs. 46/1999
Invocato per contestare la tesi della continuità della riscossione a ruolo dei contributi consortili, ritenuta dai ricorrenti non estensibile a norme successivamente abrogate.
Richiamato per sostenere l’abrogazione implicita dell’art. 864 c.c. per incompatibilità con la normativa successiva.
La Corte ne richiama la disciplina sulla rinuncia al ricorso per cassazione quale atto unilaterale non accettizio.
Il decreto, l'ordinanza o la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese
Viene applicato per porre le spese del giudizio di legittimità a carico della parte che ha dato causa all’estinzione.
d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché tale misura ha natura eccezionale e non si estende ai casi di estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio: non richiede l’accettazione della controparte e, quando esprime il venir meno dell’interesse all’impugnazione, determina l’estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la Corte può condannare alle spese la parte che ha dato causa all’estinzione ai sensi dell’art. 391, comma 2, c.p.c.
- Il raddoppio del contributo unificato è misura di natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicato oltre i casi tassativamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
- Quando la parte impugnante rinuncia al ricorso prima della decisione, la Corte non entra nel merito dei motivi dedotti e dichiara l’estinzione del processo, prescindendo dalla fondatezza delle questioni di diritto prospettate.
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