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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05158/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da una compravendita di un bene agricolo, in relazione alla quale l'acquirente aveva chiesto il risarcimento del danno per vizi della cosa venduta. In appello il giudice aveva escluso l'applicabilità della disciplina del codice del consumo, ritenendo che l'acquirente esercitasse attività di impresa agricola, e aveva quindi applicato le norme comuni, dimezzando il risarcimento in base a una clausola contrattuale limitativa della responsabilità. Con il ricorso per cassazione l'acquirente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. 206/2005 e dell'art. 116 c.p.c., oltre a vizi di motivazione e di specificità dei motivi di appello, sostenendo che l'inapplicabilità del codice del consumo non fosse stata specificamente dedotta dalla controparte e che egli dovesse essere qualificato consumatore. Con il secondo motivo ha lamentato, in parte, la violazione degli artt. 33 e 36 del codice del consumo e, per la restante parte, la violazione dell'art. 1341 c.c. in relazione alla clausola di limitazione di responsabilità.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché era stato lo stesso ricorrente a invocare in appello l'applicazione della disciplina consumeristica; il Tribunale aveva poi escluso la qualifica di consumatore con un accertamento in fatto, valorizzando che il ricorrente svolgeva attività di impresa agricola, e la prova della qualità di consumatore gravava sul ricorrente che la deduceva. Conseguentemente è stata dichiarata assorbita la censura relativa agli artt. 33 e 36 cod. cons. e infondata la doglianza ex art. 1341 c.c., poiché il giudice di merito aveva accertato in fatto che il contratto non era stato predisposto secondo modelli o formulari. Sono state poste a carico del ricorrente le spese del giudizio e l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. 206/2005

    La qualifica di consumatore non è riconosciuta quando il soggetto agisce nell'ambito della propria attività di impresa; la prova della qualità di consumatore incombe su chi la invoca.

  • art. 116, comma 1, c.p.c.

    La censura è stata ritenuta infondata in presenza di un accertamento in fatto del giudice di merito sulla qualità professionale del ricorrente.

  • art. 342, comma 1, c.p.c.

    La doglianza sulla specificità dei motivi di appello è stata reputata non decisiva, poiché la questione dell'applicabilità del codice del consumo era stata sollevata dallo stesso appellante.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Non emerge un vizio motivazionale della sentenza impugnata, essendo il ragionamento del giudice di merito fondato su un accertamento in fatto.

  • artt. 33 e 36 del codice del consumo

    Le censure sono state assorbite dal rigetto della questione sulla qualifica di consumatore; la disciplina delle clausole abusive non è stata applicata perché il rapporto non è stato qualificato come consumeristico.

  • art. 1341 c.c.

    La limitazione di responsabilità non è stata scrutinata come clausola vessatoria in quanto il giudice di merito ha accertato che il contratto non era predisposto secondo modelli o formulari.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto dal ricorrente un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La parte che intende avvalersi della disciplina del codice del consumo deve allegare e provare la propria qualità di consumatore, non essendo sufficiente una mera deduzione in astratto.
  • Se il giudice di merito accerta in fatto che il soggetto svolge attività d'impresa in relazione al rapporto controverso, può escludere l'applicabilità della disciplina consumeristica.
  • La censura sulla vessatorietà o inefficacia di una clausola limitativa della responsabilità presuppone l'effettiva operatività del regime invocato e l'esistenza di un contratto predisposto unilateralmente secondo modelli o formulari.
  • In sede di legittimità non può ottenersi una diversa valutazione del fatto quando la decisione impugnata poggia su un accertamento di merito sorretto da motivazione congrua e coerente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniClausole vessatorieCompravendita
RamiProcesso civileConsumatoriContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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