Cassazione Civile, Ordinanza n. 11915/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Gli eredi di un contribuente avevano impugnato dinanzi al giudice tributario un avviso di accertamento relativo al reddito di partecipazione del loro dante causa in una società in accomandita semplice. La pretesa fiscale derivava da un precedente accertamento emesso nei confronti di una società partecipata, nel quale era stata rettificata la dichiarazione per omessa indicazione di sopravvenienze attive connesse alla restituzione di somme versate a una banca in esecuzione di rapporti di conto corrente poi ritenuti indebiti per anatocismo. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso dei contribuenti e la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Agenzia, richiamando integralmente una diversa sentenza resa nello stesso giorno in un giudizio fra l'Amministrazione e la società-società madre. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132 c.p.c., perché motivata con rinvio integrale a una decisione non riprodotta né richiamata nel contenuto; 2) violazione dell'art. 109 TUIR e dell'art. 2697 c.c., contestando l'individuazione dell'anno di imputazione a reddito della sopravvenienza attiva derivante dalla restituzione delle somme, che la CTR aveva collocato nell'anno di definitività della sentenza favorevole alla società, mentre l'Ufficio sosteneva dovesse rilevare l'anno precedente, in cui la sentenza era stata depositata e il credito era divenuto certo; 3) violazione degli artt. 10, comma 1, e 12, comma 2, L. n. 212/2000, contestando l'assunto di illegittimità dell'atto perché scaturito da una verifica originariamente riferita a un'annualità diversa, rilevando che il controllo aveva consentito di estendere gli esiti ad annualità successive e che era stato preceduto da questionario non riscontrato dalla società. In via preliminare i contribuenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per cassazione per mancata notificazione rituale a tutte le controparti e per notificazione, in realtà, di un ricorso relativo a un diverso provvedimento e a un diverso giudizio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione preliminare dei controricorrenti: l'Agenzia aveva notificato il ricorso a un solo soggetto e, per di più, con riferimento a una sentenza diversa da quella impugnata, così che non si era instaurato ritualmente il contraddittorio nei confronti di tutte le parti del giudizio d'appello. La successiva costituzione dei controricorrenti non ha sanato il vizio, perché l'atto notificato era privo degli elementi essenziali idonei a rendere riconoscibile il ricorso diretto contro la sentenza corretta e contro tutti i destinatari del precedente giudizio. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese del giudizio, escludendo la condanna al contributo unificato aggravato in ragione della natura pubblica della parte soccombente patrocinata dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro della necessità di una motivazione effettiva e riconoscibile della sentenza.
La motivazione per relationem è censurabile se non consente di individuare le ragioni della decisione.
art. 109 d.P.R. 31 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Invocato come norma sulla imputazione temporale dei componenti reddituali, in particolare delle sopravvenienze attive.
Richiamato in tema di riparto dell'onere probatorio sulla corretta collocazione temporale del reddito.
art. 10, comma 1, L. 22 luglio 2000, n. 212
Invocato per contestare la pretesa illegittimità dell'atto fiscale per asserita violazione dei doveri nei rapporti con il contribuente.
art. 12, comma 2, L. 22 luglio 2000, n. 212
Richiamato con riguardo alle garanzie del contribuente nella fase di verifica e alla sequenza controllo-accertamento.
Richiamato dai controricorrenti per sostenere la perenzione del termine di impugnazione e il giudicato della sentenza d'appello.
Citando il deposito in cassazione della copia della sentenza correttamente individuata, ma ciò non ha sanato l'errore di notificazione del ricorso.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in ragione della qualità di amministrazione pubblica della parte soccombente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la notificazione non sia effettuata nei confronti di tutte le parti necessarie del giudizio di merito e, soprattutto, quando l'atto notificato non corrisponda al provvedimento effettivamente impugnato, mancando così gli elementi essenziali per riconoscere l'impugnazione.
- La costituzione del destinatario non sana ogni vizio della notificazione: la sanatoria opera solo se l'atto, pur nullo, sia comunque idoneo a identificare il ricorso e il suo oggetto; se invece la notificazione è inesistente perché riferita a un diverso giudizio o a una diversa sentenza, manca un valido instaurarsi del contraddittorio.
- In tema di spese processuali, la soccombenza della parte ricorrente comporta la sua condanna, mentre l'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando la parte soccombente sia un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11830/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_civile · 6 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11831/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_civile · 6 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11836/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_civile · 6 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11839/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_civile · 6 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11842/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_civile · 6 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11846/2025 del 06/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →