Cassazione Civile, Ordinanza n. 27176/2025 del 10/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione di una delibera assembleare con cui un condominio aveva approvato il consuntivo di lavori straordinari e il relativo riparto. Il condomino impugnante deduceva: mancata convocazione nei termini previsti dall'art. 66 disp. att. c.c., poiché l'avviso sarebbe pervenuto solo pochi giorni prima dell'assemblea; violazione dell'art. 13 del regolamento condominiale, per omesso invio del consuntivo almeno dieci giorni prima; in cassazione, dopo un primo giudizio di legittimità conclusosi con cassazione con rinvio per vizio di specificità dell'appello, il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 384 e 392 c.p.c. per asserito mancato rispetto del dictum del giudice di legittimità, la violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 1335 c.c. per errata valutazione della prova della tempestiva conoscenza della convocazione, nonché la violazione degli artt. 1372, 1136 e 1138 c.c. in relazione all'art. 13 del regolamento, sostenendo che la prassi non avrebbe potuto derogare a una clausola regolamentare contrattuale che imponeva l'invio del consuntivo nei dieci giorni precedenti l'assemblea.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice di rinvio si è conformato alla precedente cassazione limitandosi a riesaminare nel merito le prove, con apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità; ha ritenuto infondato il secondo motivo perché, nel regime previgente alla riforma del 2012, la convocazione assembleare poteva avvenire con libertà di forme purché pervenisse nella sfera di normale conoscibilità del destinatario, e la Corte territoriale ha logicamente valorizzato la deposizione del teste sulla prassi di inserimento dell'avviso nella cassetta postale, considerandola tempestiva rispetto alla raccomandata successiva; ha ritenuto infondato il terzo motivo perché la clausola regolamentare relativa all'invio del consuntivo è stata qualificata come organizzativa e non incidentale sulla proprietà, sicché poteva essere interpretata e modificata anche per facta concludentia alla luce della prassi successiva dei condomini. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. in favore del controricorrente e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Nel testo previgente alla riforma del 2012 la convocazione assembleare poteva essere effettuata con libertà di forme, purché l'avviso pervenisse nella sfera di normale conoscibilità del destinatario.
Il regolamento condominiale può contenere sia clausole contrattuali sia clausole di natura organizzativa; queste ultime non incidono sulla proprietà e seguono regole interpretative più elastiche.
La doglianza è stata ritenuta inammissibilmente rivolta contro la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, che resta insindacabile se logicamente motivata.
L'avviso si considera conosciuto quando giunge nella sfera di normale conoscibilità del destinatario; la Corte ha ritenuto integrato tale effetto con l'immissione nella cassetta postale.
Le clausole regolamentari di contenuto organizzativo possono essere interpretate anche in base al comportamento successivo delle parti e alla prassi concreta seguita in condominio.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'intangibilità del regolamento contrattuale; la Corte ha escluso che la clausola in esame avesse natura contrattuale.
Richiamato in relazione alla validità della delibera assembleare e alla sua formazione, ma il motivo è stato respinto per ragioni probatorie e interpretative.
Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; nel caso concreto la Corte ha escluso il mancato rispetto del dictum.
Richiamato in relazione al giudizio di rinvio successivo alla cassazione della precedente sentenza d'appello.
È stata richiamata la procedura accelerata per i ricorsi manifestamente infondati, inammissibili o improcedibili.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità aggravata e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato affermato l'obbligo, se dovuto, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel regime previgente alla riforma del 2012, la convocazione dell'assemblea condominiale non richiedeva forme solenni: è sufficiente che l'avviso sia portato nella sfera di normale ed abituale conoscibilità del condomino.
- L'apprezzamento delle prove testimoniali e della loro attendibilità appartiene al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale o della violazione dei criteri legali di valutazione.
- Quando la Cassazione cassa una sentenza d'appello per erronea declaratoria di inammissibilità e rinvia per l'esame di merito, il giudice di rinvio deve riesaminare i motivi alla luce del principio di diritto enunciato, ma resta libero nella valutazione del fatto e delle prove.
- Le clausole del regolamento condominiale aventi natura meramente organizzativa non sono equiparabili a clausole incidenti sui diritti di proprietà; per esse rileva anche il comportamento successivo dei condomini e la prassi attuativa, che può integrare o modificare la disciplina regolamentare per facta concludentia.
- In tema di avviso di convocazione condominiale, una spedizione raccomandata successiva e prudenziale non esclude, di per sé, che la convocazione sia già stata validamente effettuata in precedenza con altra modalità idonea a rendere l'atto conoscibile al destinatario.
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