Cassazione Civile, Ordinanza n. 33773/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione avverso un verbale per superamento del limite di velocità accertato mediante apparecchiatura elettronica su strada statale. Il destinatario della sanzione contestava: l'incompetenza territoriale e la carenza di legittimazione della polizia locale; l'invalidità della segnaletica di preavviso dell'autovelox per difformità tecniche e scarsa visibilità; la nullità del nulla osta ANAS; la mancata indicazione nel verbale del soggetto proprietario dell'apparecchio; l'assenza di illuminazione e catarifrangenti del dispositivo; la mancata preventiva verifica di funzionalità dell'apparecchiatura. Il Giudice di pace aveva accolto l'opposizione ritenendo non provata dall'amministrazione l'idoneità della segnaletica. In appello il Comune ha sostenuto che la segnalazione era regolare e che l'onere di provare l'inadeguatezza del cartello gravava sull'opponente. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: nullità della sentenza per omesso esame della documentazione prodotta (fotografie e ordinanze prefettizie) e violazione dell'art. 2697 c.c. e della normativa di settore, per avere il Tribunale posto a carico dell'opponente la prova dell'inadeguatezza della segnaletica invece che dell'amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, in tema di rilevamento della velocità, la preventiva segnalazione della postazione e la sua visibilità sono requisiti distinti e autonomi, entrambi necessari; tuttavia, quando il ricorrente contesta non l'assenza assoluta della segnaletica ma la sua inadeguatezza concreta, grava su di lui l'onere di dimostrare che il cartello non fosse percepibile o leggibile o comunque non assolvessse la funzione informativa. Il Tribunale aveva, inoltre, accertato in fatto l'esistenza di una segnalazione adeguata e visibile, sicché non vi era violazione dell'art. 2697 c.c. Quanto al primo motivo, la motivazione è stata reputata sufficiente e il richiamo alle fotografie e alle ordinanze prefettizie è stato giudicato generico e quindi non scrutinabile. Il ricorso è stato pertanto respinto; nessuna pronuncia sulle spese per la mancata costituzione del Comune intimato. La Corte ha inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
ricorso ex artt. 204-bis del c.d.s.
norma processuale posta a base dell'opposizione al verbale di violazione del codice della strada
ricorso ex artt. 204-bis del c.d.s. e 7 del d.lgs. n. 150/2011
norma che disciplina il rito dell'opposizione a sanzione amministrativa
art. 142, comma 6-bis, d.lgs. n. 285/1992
le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili
impone un obbligo di preventiva segnalazione e visibilità delle postazioni di controllo della velocità
imporre all'ente proprietario della strada di dare idonea informazione dell'installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità
prevede un dovere informativo in capo all'ente proprietario della strada
d.m. 15 agosto 2007
norme stabilite nel regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada
costituisce il parametro tecnico per la conformità della segnaletica di preavviso
principio generale sulla distribuzione dell'onere probatorio
l'onere di provare l'inadeguatezza concreta della segnaletica grava sull'opponente quando non contesta l'assenza assoluta del cartello
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
nullità della sentenza per radicali e insanabili deficienze della motivazione
censura proposta per omesso esame della documentazione e per motivazione asseritamente carente
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.
censura proposta per erronea ripartizione dell'onere della prova
Massime di principio
- In materia di sanzioni per eccesso di velocità rilevato con autovelox, la preventiva segnalazione della postazione e la sua visibilità sono requisiti distinti e autonomi, entrambi necessari per la legittimità dell'accertamento.
- Quando la contestazione dell'opponente riguarda non l'inesistenza del cartello di preavviso, ma la sua inadeguatezza concreta o la sua scarsa percepibilità, l'onere di provare tale inidoneità grava sull'opponente, quale fatto impeditivo o paralizzante della pretesa sanzionatoria.
- Il verbale non è nullo per il solo fatto che non indichi se l'apparecchio sia stato preventivamente segnalato, purché l'esistenza della segnaletica sia comunque accertata.
- Il giudice di merito può ritenere assolto l'obbligo informativo dell'amministrazione sulla base del materiale probatorio acquisito; il sindacato di legittimità non può essere fondato su richiami generici a documenti se non ne viene specificato il contenuto rilevante.
- La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è infondata se il giudice di merito non attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata, ma valuta in concreto la prova dell'adeguatezza o inadeguatezza della segnaletica.
- rami
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