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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31878/2022 del 27/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IVA e IRAP relativamente all’anno d’imposta 2010, fondato su PVC della Guardia di finanza che contestava alla società operazioni di cessione di gasolio agricolo ritenute fraudolente, con coinvolgimento di una ditta individuale indicata come mero prestanome del gestore di fatto. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, valorizzando il decreto penale di archiviazione in sede penale e alcuni adempimenti formali posti in essere dalla società. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell’art. 132 c.p.c., per avere il giudice di appello sostanzialmente ripetuto la decisione di primo grado senza confrontarsi con i motivi di gravame; 2) violazione dell’art. 20 d.lgs. 74/2000 e dell’art. 654 c.p.p., per avere la CTR richiamato il procedimento penale senza una vera autonoma valutazione delle risultanze probatorie; 3) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., per errata applicazione delle regole sull’onere della prova e sulle presunzioni, avendo la CTR ritenuto sufficiente la buona fede della contribuente sulla base di verifiche meramente formali e senza considerare il quadro indiziario offerto dall’Ufficio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati, esaminandoli congiuntamente, i tre motivi di ricorso. Ha osservato che la CTR non aveva realmente scrutinato il complesso quadro indiziario posto a base dell’accertamento, limitandosi ad affermazioni apodittiche sulla non consapevolezza della contribuente e sulla sua buona fede, senza spiegare perché controlli formali e adempimenti documentali potessero superare le presunzioni dell’Amministrazione. La Corte ha inoltre ribadito che, in presenza di un articolato quadro presuntivo, la contribuente deve dimostrare di aver agito con l’ordinaria diligenza e di non sapere, né poter sapere, della frode. Il ricorso è stato quindi accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato come parametro della nullità per motivazione apparente o mancante della sentenza, censura accolta in via di principio ma poi assorbita dalla fondatezza complessiva dei motivi.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È la norma processuale che sorregge la censura di nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c.

  • art. 20 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    È richiamato nel motivo di ricorso in relazione ai rapporti tra processo penale e processo tributario.

  • art. 654 c.p.p.

    È invocato per sostenere che il giudicato penale non poteva essere automaticamente trasposto nel giudizio tributario, che resta autonomo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale usata per denunciare la violazione di norme sostanziali e probatorie.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che, in materia tributaria, l’Amministrazione deve provare i fatti costitutivi della pretesa, mentre il contribuente, in presenza di un solido quadro presuntivo, deve dimostrare la propria buona fede e la diligenza esigibile.

  • art. 2729 c.c.

    È richiamato in tema di presunzioni semplici: il quadro indiziario dell’Ufficio deve essere valutato nel suo complesso e può fondare la pretesa se grave, preciso e concordante.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992

    "L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni"

    La Corte afferma che la nuova disposizione non introduce un onere probatorio più gravoso per il contribuente o più favorevole all’Amministrazione, ma si pone in continuità con i principi già vigenti, ribadendo il ruolo centrale della prova nel giudizio tributario.

  • art. 43 l.fall.

    È citato solo per escludere che l’apertura del fallimento determini l’interruzione del giudizio di legittimità, perché nel giudizio di cassazione opera l’impulso d’ufficio.

  • art. 375 c.p.c.

    È richiamato per la fissazione della causa in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato anche per il deposito della memoria delle parti.

Massime di principio

  • In materia tributaria, la motivazione del giudice di merito è inidonea quando si limita a recepire la sentenza di primo grado o a richiamare genericamente la buona fede del contribuente senza confrontarsi con le specifiche censure dell’appello e con il quadro indiziario dell’Ufficio.
  • Quando l’Amministrazione fonda l’accertamento su presunzioni semplici, il giudice deve valutare gli elementi nel loro complesso; non è sufficiente isolare singoli adempimenti formali del contribuente se essi non spiegano la liceità sostanziale dell’operazione contestata.
  • In presenza di una frode o di operazioni soggettivamente inesistenti, il contribuente non si libera con il solo richiamo a verifiche documentali formali, ma deve dimostrare di avere agito con l’ordinaria diligenza e di non sapere, né potere sapere, dell’illecito.
  • Il giudizio tributario è autonomo rispetto al giudizio penale: l’esito di quest’ultimo può essere considerato, ma non sostituisce l’obbligo del giudice tributario di compiere una autonoma valutazione delle prove raccolte nel processo tributario e nel procedimento penale.
  • L’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992 conferma che l’Amministrazione deve provare in giudizio la fondatezza della pretesa, ma la decisione va resa sulla base delle prove complessivamente emerse nel processo, senza alterare i criteri tradizionali di riparto dell’onere probatorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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