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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25269/2023 del 25/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2009 nei confronti di una società che svolge trasporto pubblico locale, con recupero a tassazione di contributi erogati dalla Provincia Autonoma di Bolzano. L’Ufficio ha riqualificato il rapporto tra Provincia e società da concessione a contratto di servizio, sostenendo che i contributi percepiti fossero, in tutto o in parte, corrispettivi imponibili sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini IVA. La CTR ha invece escluso l’imponibilità, ritenendo che il rapporto fosse regolato da disciplina pubblicistica concessoria e che i contributi fossero determinati da criteri normativi, non da un sinallagma contrattuale. Con il primo motivo l’Agenzia ha denunciato la violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 546/1992 per l’ammissibilità dell’intervento della Provincia autonoma nel giudizio tributario. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di norme IVA e IRES e della disciplina provinciale e unionale, sostenendo che i contributi, commisurati a chilometraggio e costi standard, compensassero il servizio reso e quindi dovessero essere considerati ricavi/corrispettivi imponibili; ha inoltre contestato l’applicabilità della norma agevolativa invocata dalla CTR per le imposte dirette.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, confermando l’ammissibilità dell’intervento adesivo dipendente della Provincia autonoma, perché la decisione sull’accertamento poteva incidere sulla sua sfera giuridica. Ha accolto il secondo motivo solo in parte: ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al profilo IVA, rilevando che la CTR non aveva verificato in concreto se i contributi fossero direttamente connessi al prezzo del servizio e dunque imponibili. Ha invece respinto la censura nella parte relativa alle imposte dirette, ribadendo che i contributi pubblici al trasporto locale non costituiscono componenti positivi di reddito. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario è ammissibile l’intervento adesivo dipendente del terzo quando l’atto impositivo può pregiudicare i suoi diritti producendo effetti giuridici diretti nei suoi confronti.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale dedotto per la censura sulla partecipazione del terzo al giudizio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale dedotto per la censura di violazione di legge in tema di imponibilità dei contributi.

  • art. 3, comma 1, d.l. n. 833/1986, conv. in l. n. 18/1987

    I contributi pubblici alle imprese di trasporto pubblico non costituiscono componenti positivi di reddito e sono esclusi dall’imposizione diretta.

  • art. 13 d.P.R. n. 633/1972

    La base imponibile IVA comprende anche le integrazioni direttamente connesse ai corrispettivi dovuti da altri soggetti; rileva quindi la connessione funzionale del contributo col prezzo dell’operazione.

  • art. 85, comma 1, lett. a), TUIR

    Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di qualificare i contributi come ricavi imponibili.

  • artt. 1 e 6 legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16

    Disciplinano gli interventi finanziari provinciali nel trasporto locale e i criteri di determinazione dei contributi.

  • art. 3, comma 2, lett. b) e c), legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16

    La legge provinciale prevede interventi finanziari anche a sostegno della politica tariffaria.

  • art. 5, comma 2, lett. b), legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16

    L’amministrazione provinciale stabilisce livelli tariffari e contributivi per assicurare l’equilibrio economico della gestione delle imprese.

  • art. 14, legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16

    I contributi devono essere calcolati in modo da assicurare al concessionario, per i viaggiatori a tariffa preferenziale e speciale, un introito complessivo corrispondente a quello derivante dalle tariffe ordinarie.

  • regolamento (CE) n. 1370/2007

    Richiamato nel dibattito sulla disciplina del trasporto pubblico locale e sul regime concessorio.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l’intervento adesivo dipendente del terzo è ammissibile quando l’esito della lite può riverberarsi direttamente sulla sua sfera giuridica, anche se il terzo non è destinatario immediato dell’atto impositivo.
  • Ai fini dell’IVA, la rilevanza di un contributo pubblico non dipende dalla qualificazione formale del rapporto tra ente erogatore e prestatore, ma dalla sua funzione economica: occorre verificare se il contributo sia direttamente connesso al prezzo del servizio o del bene fornito.
  • Un contributo è imponibile IVA quando viene versato affinché il prestatore offra un servizio determinato a un prezzo inferiore, essendo quindi parte integrante della determinazione del corrispettivo.
  • La circostanza che il contributo sia parametrato a criteri normativi, a costi standard o a chilometri percorsi non esclude di per sé l’imponibilità IVA: è necessaria una verifica in concreto sulla connessione col prezzo e sul vantaggio per l’utente.
  • I contributi pubblici destinati al ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale non costituiscono, per consolidato orientamento, componenti positivi di reddito e sono esclusi dall’imposizione diretta.
  • La disciplina fiscale interna sui contributi al trasporto pubblico può applicarsi anche nel contesto dell’autonomia speciale provinciale, nei limiti in cui la norma richiamata esprima una regola di portata generale compatibile con l’assetto normativo locale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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