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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23499/2024 del 02/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (INPS)

La controversia

Un lavoratore aveva agito per ottenere dall'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, il pagamento di € 7.493,27 a titolo di TFR maturato durante il rapporto di lavoro con una società poi fallita. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che il rapporto di lavoro fosse proseguito, senza soluzione di continuità, con la cessionaria del ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c.; di conseguenza il TFR non era ancora esigibile e mancavano i presupposti per l'intervento del Fondo. Il ricorrente ha censurato tale decisione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 47, commi 4-bis e 5, L. n. 428/1990, in relazione alla direttiva 2001/23/CE, sostenendo che l'accordo sindacale di trasferimento d'azienda avrebbe dovuto operare in deroga all'art. 2112 c.c. e rendere rilevante, ai fini dell'intervento del Fondo, la situazione di crisi/insolvenza preesistente della cedente, anche se il fallimento era sopravvenuto solo dopo il trasferimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, nel caso di trasferimento di ramo d'azienda con prosecuzione del rapporto di lavoro presso la cessionaria, l'accordo sindacale non può derogare al principio di continuità del rapporto sancito dall'art. 2112 c.c. in modo da rendere esigibile il TFR maturato presso la cedente e da attivare il Fondo di garanzia. Ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui l'art. 47, commi 4-bis e 5, L. n. 428/1990 opera in ipotesi differenti e non consente di attribuire all'accordo il significato di interrompere il passaggio automatico dei lavoratori; inoltre l'accordo è res inter alios acta e non vincola l'INPS. Poiché il credito TFR non era ancora esigibile, mancava il presupposto per l'intervento del Fondo. Il ricorso è stato quindi rigettato; spese dichiarate non ripetibili e contributo unificato posto a carico del ricorrente nei limiti di legge.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    il trasferimento d'azienda non interrompe il rapporto di lavoro, che prosegue con il cessionario alle medesime condizioni; il TFR maturato presso la cedente non diventa esigibile per il solo trasferimento

  • art. 47, commi 4-bis e 5, L. n. 428/1990

    le due disposizioni disciplinano ipotesi diverse; l'accordo sindacale può incidere sulle condizioni di lavoro nei limiti previsti dalla norma e dal diritto UE, ma non può automaticamente derogare al passaggio dei lavoratori alla cessionaria nel caso di continuità aziendale

  • direttiva 2001/23/CE

    va interpretata nel senso di distinguere le imprese in crisi da quelle soggette a procedure liquidatorie; l'interpretazione conforme non consente di privare i lavoratori delle garanzie minime previste dagli artt. 3 e 4 della direttiva

  • art. 2120 c.c.

    l'esigibilità del TFR consegue alla cessazione definitiva del rapporto di lavoro ed è presupposto necessario per l'intervento del Fondo di garanzia

  • d.lgs. n. 14 del 2019

    non è applicabile alle procedure aperte prima della sua entrata in vigore; può fungere solo da criterio interpretativo ove vi sia continuità tra vecchio e nuovo regime

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    le spese sono state dichiarate non ripetibili per la dichiarazione resa dalla parte ricorrente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stata proposta una censura per violazione e falsa applicazione di legge

Massime di principio

  • Nel trasferimento di ramo d'azienda, se il rapporto di lavoro prosegue con la cessionaria ai sensi dell'art. 2112 c.c., il TFR maturato presso la cedente non è immediatamente esigibile solo in ragione del trasferimento e non può di per sé fondare l'intervento del Fondo di garanzia.
  • L'accordo sindacale stipulato nell'ambito di un trasferimento d'azienda non può essere interpretato, in assenza dei presupposti normativi specifici, come idoneo a derogare al principio di continuità del rapporto di lavoro e al passaggio automatico dei lavoratori al cessionario.
  • Le deroghe previste dall'art. 47 L. n. 428/1990 vanno lette in modo coerente con la direttiva 2001/23/CE: le ipotesi di crisi aziendale e quelle di procedure concorsuali liquidatorie sono distinte e non possono essere sovrapposte per attribuire all'accordo effetti ulteriori rispetto a quelli consentiti dalla norma.
  • L'accordo sindacale sul trasferimento dell'azienda è, nei confronti dell'INPS gestore del Fondo di garanzia, res inter alios acta e non può modificare la disciplina pubblicistica che regola i presupposti di intervento del Fondo.
  • Le disposizioni del codice della crisi d'impresa non si applicano retroattivamente alle procedure anteriori alla loro entrata in vigore e non possono essere utilizzate per alterare la lettura della disciplina previgente se non nei limiti di una effettiva continuità normativa.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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