Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23467/2024 del 02/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice volta a ottenere dall'INPS il pagamento del trattamento di fine rapporto dal Fondo di garanzia, in relazione al credito maturato nei confronti di una società poi fallita. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo che l'ammissione del credito al passivo fallimentare in via definitiva precludesse all'INPS di contestare le somme, anche se l'ente aveva sostenuto che il rapporto di lavoro fosse in realtà proseguito con la società cessionaria d'azienda. Con il ricorso per cassazione l'INPS ha denunciato violazione dell'art. 2 L. n. 297/1982, del D.Lgs. n. 80/1992 e degli artt. 1203, 1898 e 2112 c.c., lamentando che la corte territoriale avesse trascurato la responsabilità solidale del cessionario e la circostanza che il licenziamento era intervenuto il giorno precedente il trasferimento d'azienda, seguito da immediata riassunzione presso il cessionario.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'INPS. Ha affermato che il diritto del lavoratore alla prestazione del Fondo di garanzia ha natura autonoma di credito previdenziale e che, proprio per tale autonomia, l'INPS può contestare i presupposti interni della fattispecie previdenziale che fanno sorgere l'obbligo del Fondo, inclusa la verifica della cessazione del rapporto di lavoro e del collegamento temporale e causale tra insolvenza del datore e intervento del Fondo. La sentenza impugnata, fondata sul solo precedente orientamento poi superato, è stata cassata con rinvio alla stessa corte d'appello in diversa composizione, affinché verifichi se l'INPS abbia tempestivamente dedotto la continuità del rapporto e abbia provato la cessione d'azienda e la mancata cessazione del rapporto lavorativo. Le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2 L. n. 297/1982

    disciplina il Fondo di garanzia per il pagamento del TFR e richiede, tra i presupposti dell'intervento, la cessazione del rapporto di lavoro e l'insolvenza del datore di lavoro al momento della cessazione.

  • D.Lgs. n. 80/1992, art. 1

    1 decreto legislativo 80 del 1992

    richiamato quale base normativa del sistema di tutela del Fondo di garanzia, in collegamento con la disciplina speciale del TFR.

  • D.Lgs. n. 80/1992, art. 2

    D.Lgs. n. 82 del 1990, art. 2

    richiamato nel testo per individuare i presupposti di intervento del Fondo di garanzia, da verificare in concreto nella fattispecie previdenziale.

  • art. 1203 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte fonda la decisione soprattutto sulla disciplina speciale del Fondo e non sulla surrogazione in senso tecnico.

  • art. 1898 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, senza che il provvedimento ne sviluppi una specifica applicazione autonoma.

  • art. 2112 c.c.

    rileva per la continuità del rapporto in caso di trasferimento d'azienda, circostanza che può escludere la cessazione del rapporto e quindi il presupposto per l'intervento del Fondo.

  • art. 2120 c.c.

    la disciplina del TFR costituisce il contenuto dell'obbligo assicurativo pubblico; il TFR è esigibile alla cessazione del rapporto di lavoro e tale cessazione è presupposto necessario per l'intervento del Fondo.

  • L. n. 297/1982, art. 2

    L. n. 297 del 1982, art. 2

    il diritto del lavoratore verso l'INPS è autonomo e si perfeziona al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, che includono cessazione del rapporto e insolvenza datoriale.

  • direttiva 2001/23

    richiamata per evidenziare che la tutela dei lavoratori in ipotesi di trasferimento d'azienda è affidata anche ad altre specifiche previsioni di derivazione comunitaria.

Massime di principio

  • Il credito del lavoratore verso il Fondo di garanzia INPS per il TFR ha natura di prestazione previdenziale autonoma e distinta dal credito verso il datore di lavoro insolvente; non si tratta di obbligazione solidale.
  • L'INPS, quale gestore del Fondo, può contestare non solo le eccezioni interne al rapporto di lavoro, ma anche l'esistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi propri della fattispecie previdenziale che fanno sorgere l'obbligo di intervento del Fondo.
  • Per l'intervento del Fondo di garanzia è necessario che il TFR sia divenuto esigibile per cessazione del rapporto di lavoro e che, in tale momento, il datore sia insolvente; in mancanza di cessazione del rapporto o di nesso temporale e causale con l'insolvenza, la prestazione non è dovuta.
  • Nel caso di trasferimento d'azienda, la continuità del rapporto lavorativo con il cessionario può escludere il presupposto della cessazione del rapporto, impedendo l'accesso al Fondo di garanzia.
  • L'accertamento del passivo fallimentare non preclude automaticamente all'INPS la contestazione dei presupposti della prestazione previdenziale quando la contestazione riguarda elementi interni alla fattispecie del Fondo e non il solo credito verso il datore di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiTrasferimento d'azienda
RamiPrevidenzaLavoro
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.