Cassazione Civile, Ordinanza n. 23464/2024 del 02/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Due ex dipendenti di una cooperativa in liquidazione coatta amministrativa agirono per ottenere dall'INPS l'integrale pagamento del trattamento di fine rapporto ammesso al passivo fallimentare. Il giudice di primo grado rigettò le domande; la corte d'appello, sulla base di consulenza contabile, le accolse solo parzialmente, condannando l'INPS al pagamento di somme residue. La corte territoriale ritenne che, per i periodi anteriori all'entrata in vigore della L. n. 196 del 1997, l'operatività retroattiva del Fondo di garanzia presupponesse il versamento dei contributi da parte della cooperativa e che tale circostanza dovesse essere provata dai lavoratori, rilevando che l'estratto contributivo prodotto evidenziava solo contribuzione IVS e non quella destinata al Fondo. L'INPS ricorse per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2729 c.c., sostenendo che la corte d'appello avesse erroneamente posto a suo carico il pagamento del TFR in assenza della prova del versamento contributivo necessario per l'intervento del Fondo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione impugnata fosse conforme al principio già affermato in casi sovrapponibili: l'art. 24 della L. n. 196 del 1997 ha esteso al socio lavoratore di cooperativa la disciplina del Fondo di garanzia, rendendo salvi i contributi versati per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge anche per crediti sorti prima di tale data. Tuttavia, l'operatività retroattiva del Fondo presuppone che la cooperativa abbia effettivamente versato i contributi previdenziali per il periodo considerato e che chi chiede la prestazione ne dia prova. Nel caso concreto, la corte territoriale aveva accertato in fatto che la contribuzione risultava sotto la voce "lavoro dipendente" e che non vi era motivo di ritenerla riferita a titolo diverso da un normale rapporto di lavoro; la censura dell'INPS mirava quindi solo a una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in cassazione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere della prova; la Corte ritiene che la doglianza, in realtà, solleciti una rivalutazione del fatto e della prova, non consentita in sede di legittimità.
art. 2729 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'erronea valorizzazione di presunzioni; la Corte reputa la censura inammissibile perché diretta contro l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 24 della L. n. 196 del 1997
Ha esteso al socio lavoratore di cooperativa la disciplina del Fondo di garanzia; l'estensione retroattiva presuppone però il previo versamento dei contributi previdenziali per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
art. 2 della L. n. 297 del 1982
Richiamato come disciplina estesa ai soci di cooperativa dall'art. 24 della L. n. 196 del 1997 in tema di intervento del Fondo di garanzia per il TFR.
artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992
Indicati come modifiche alla disciplina del TFR poi estesa ai soci lavoratori di cooperativa.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Richiamata quale norma che ha introdotto il testo vigente dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
L. n. 412 del 1991
Richiamata dalla sentenza di merito per interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute.
Massime di principio
- L'estensione del Fondo di garanzia ai soci lavoratori di cooperativa opera anche per periodi anteriori alla legge che l'ha introdotta, ma solo se risulta provato il versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo considerato.
- Chi invoca la prestazione del Fondo di garanzia deve provare il presupposto costitutivo dell'intervento, cioè l'esistenza della contribuzione utile e il suo versamento da parte della cooperativa per il periodo antecedente all'estensione normativa.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza formalmente qualificata come violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze di fatto e della prova compiuta dal giudice di merito.
- Quando il giudice di merito abbia espressamente accertato la natura della contribuzione versata, la censura che miri a rimettere in discussione tale accertamento è inammissibile in cassazione.
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