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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23468/2024 del 02/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei due motivi di ricorso perché il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, motivato dalla cancellazione dall'albo e dal decesso del difensore, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. La rinuncia è risultata accettata dall'INPS; pertanto la Corte ha dichiarato estinto il giudizio, senza pronuncia sulle spese.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Un lavoratore, già dipendente di una società poi fallita, aveva agito per ottenere dall'INPS l'intervento del Fondo di garanzia ex d.lgs. n. 80/1992 per il pagamento di crediti di lavoro ammessi al passivo, comprese le ultime tre mensilità retributive (maggio, giugno e luglio 2010, con luglio già riconosciuto dall'INPS). Il Tribunale aveva accolto la domanda, rigettando l'eccezione di decadenza sollevata dall'INPS. La Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione ritenendo maturata la decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970, individuando nel decorso di 90 giorni dalla presentazione del ricorso amministrativo il dies a quo del termine annuale per agire in giudizio. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: 1) violazione dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 per errata individuazione del termine decadenziale e del relativo dies a quo, sostenendo che, decorso il termine per provvedere sul ricorso amministrativo, dovesse operare il termine "residuale" di 300 giorni dalla domanda amministrativa; 2) violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 80/1992 per mancato riconoscimento delle mensilità di maggio e giugno 2010, pur ammesse allo stato passivo.

Norme richiamate

  • art. 47 d.P.R. n. 639/1970

    Nel giudizio di merito era stata applicata dalla Corte d'appello per dichiarare la decadenza dall'azione giudiziaria; il ricorrente contestava l'individuazione del dies a quo e la Corte di cassazione non si è pronunciata sul punto per intervenuta rinuncia.

  • art. 2 d.lgs. n. 80/1992

    È richiamato come base normativa del diritto all'intervento del Fondo di garanzia per il pagamento delle ultime mensilità di retribuzione non corrisposte dal datore di lavoro fallito; la doglianza verteva sul mancato riconoscimento di alcune mensilità.

  • art. 390 c.p.c.

    È richiamato come norma che consente la rinuncia al ricorso per cassazione e determina l'estinzione del giudizio.

  • art. 391 c.p.c.

    È richiamato quale disciplina dell'estinzione del processo per rinuncia; la rinuncia è stata dichiarata efficace anche perché accettata dall'INPS.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    È richiamato per affermare che, essendo stata accettata la rinuncia dalla controparte, non vi è pronuncia sulle spese.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta e accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio e impedisce qualunque pronuncia sul merito delle censure.
  • Quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia, la Corte non deve esaminare i motivi di ricorso, neppure se attinenti a questioni di decadenza o di spettanze retributive.
  • L'accettazione della rinuncia da parte della controparte esclude, in linea di principio, la regolazione delle spese nel provvedimento estintivo.
  • Le questioni interpretative sul dies a quo della decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970 restano estranee alla decisione se il processo si chiude per rinuncia prima della loro trattazione nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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