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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23456/2024 del 02/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente, rinuncia risultata accettata dall'INPS, e ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese processuali.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento, da parte della società datrice di lavoro, di alcune mensilità retributive e dalla successiva domanda della lavoratrice di ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia dell'INPS per il soddisfacimento dei crediti di lavoro ammessi al passivo fallimentare. Il Tribunale aveva accolto la domanda della lavoratrice, rigettando l'eccezione di decadenza sollevata dall'INPS. La Corte d'appello, invece, ha riformato tale decisione, ritenendo maturata la decadenza ex art. 47 del D.P.R. n. 639/1970 per decorso del termine annuale per proporre l'azione giudiziaria, calcolato dalla scadenza del termine per provvedere sul ricorso amministrativo. La lavoratrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 47 D.P.R. n. 639/1970 per erronea individuazione del dies a quo del termine decadenziale, sostenendo che dovesse applicarsi il termine "residuale" di 300 giorni dalla domanda amministrativa e non quello di 90 giorni dal ricorso amministrativo; (2) violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 80/1992 per il mancato riconoscimento delle mensilità di maggio e giugno 2010, già ammesse allo stato passivo dal giudice delegato. Prima della decisione sul merito, la ricorrente ha però depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 47 del D.P.R. n. 639/1970

    termine annuale; termine "residuale" di 300 gg.; 90 gg.

    La Corte d'appello aveva ritenuto decorsa la decadenza per l'esercizio dell'azione giudiziaria in materia previdenziale, ma la Cassazione non si è pronunciata nel merito perché il ricorso è stato rinunciato.

  • art. 2 del d.lgs. n. 80/1992

    ultime tre mensilità di retribuzione

    Norma evocata per il diritto all'intervento del Fondo di Garanzia e al pagamento delle ultime retribuzioni maturate e ammesse al passivo; anche su tale motivo non vi è stata decisione di merito per sopravvenuta rinuncia.

  • artt. 390 e 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso ha determinato l'estinzione del giudizio.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    La rinuncia, risultata accettata dalla parte resistente, ha impedito ogni pronuncia sulle spese.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta e accettata dalla parte resistente, determina l'estinzione del giudizio senza esame dei motivi di impugnazione.
  • In presenza di rinuncia accettata, la Corte non pronuncia sulle spese del giudizio.
  • Quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia, restano impregiudicate le questioni di merito dedotte nel ricorso, che non vengono decise dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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