Cassazione Civile, Ordinanza n. 23470/2024 del 02/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda del lavoratore di ottenere dall'INPS, tramite il Fondo di garanzia, il pagamento del trattamento di fine rapporto maturato anche per il periodo lavorato presso il cedente in un trasferimento d'azienda, dopo che il rapporto era proseguito con il cessionario e il cessionario era fallito. La Corte d'appello aveva ritenuto dovuto l'intervento del Fondo anche per tale quota di TFR e aveva escluso che fosse necessario il fallimento del cedente o il previo esperimento di azioni verso quest'ultimo o altri coobbligati solidali. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione dell'art. 2 della L. n. 297 del 1982, degli artt. 1298 e 2112 c.c., sostenendo che l'intervento del Fondo non fosse dovuto per la quota maturata presso il cedente e, in sostanza, che il lavoratore dovesse prima agire verso gli altri obbligati solidali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo dell'INPS, affermando che il TFR sorge alla cessazione del rapporto di lavoro, qui continuato con il cessionario, e che il Fondo di garanzia dell'INPS interviene con una prestazione previdenziale autonoma, non subordinata alla previa escussione di altri coobbligati solidali né alla dimostrazione di un ulteriore beneficio d'ordine o di escussione. Ha quindi confermato la decisione della Corte d'appello che aveva riconosciuto il diritto al Fondo anche rispetto alla quota di TFR riferibile al periodo presso il cedente. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2 L. n. 297 del 1982
La disciplina del Fondo di garanzia consente l'accesso diretto alla prestazione previdenziale per il TFR in caso di insolvenza del datore di lavoro, senza subordinazione alla previa escussione di altri obbligati solidali o all'esistenza di un beneficio d'ordine o di escussione.
art. 1298 c.c.
La presenza di una coobbligazione solidale non esclude l'intervento del Fondo di garanzia, che opera come obbligazione previdenziale autonoma.
art. 2112 c.c.
Nel trasferimento d'azienda il rapporto prosegue con il cessionario e può permanere una coobbligazione per quote; tuttavia ciò non impedisce l'intervento del Fondo per il TFR in caso di insolvenza del datore rilevante.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'intervento del Fondo di garanzia INPS per il TFR è una prestazione previdenziale autonoma e non una mera garanzia sussidiaria del debito del datore di lavoro.
- Per l'accesso al Fondo non è richiesta la previa escussione degli eventuali coobbligati solidali tenuti, anche pro quota, al medesimo debito.
- Nel rapporto di lavoro proseguito dopo trasferimento d'azienda, il diritto al TFR matura alla cessazione del rapporto complessivamente considerato; l'insolvenza del soggetto rilevante ai fini della tutela di garanzia non viene esclusa dalla sola presenza di altri obbligati.
- La disciplina del Fondo non prevede, oltre al presupposto dell'insolvenza e agli adempimenti procedurali richiesti, ulteriori condizioni di beneficio d'ordine o di escussione.
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