Cassazione Civile, Ordinanza n. 23463/2024 del 02/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure perché la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di non avere più interesse a coltivarlo a causa della cancellazione dall'Albo e del decesso del difensore. Il giudizio è stato pertanto dichiarato estinto per rinuncia ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, non essendosi l'INPS costituito con difese scritte.
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una ex dipendente di una società poi fallita, volta a ottenere dall'INPS, tramite il Fondo di Garanzia, il pagamento di crediti di lavoro ammessi al passivo fallimentare, in particolare delle ultime tre mensilità retributive (maggio, giugno e luglio 2010) e dei relativi interessi. Il Tribunale aveva accolto la domanda e respinto l'eccezione di decadenza; la Corte d'appello, invece, riformando la decisione, aveva ritenuto maturata la decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 47 del D.P.R. n. 639/1970. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva due censure: 1) violazione dell'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, per errata individuazione del dies a quo del termine decadenziale annuale, sostenendo che, in caso di rigetto del ricorso amministrativo oltre il termine di 90 giorni, dovesse applicarsi il termine "residuale" di 300 giorni dalla domanda amministrativa e non quello di 90 giorni dalla presentazione del ricorso amministrativo; 2) violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 80/1992, per non avere riconosciuto anche le mensilità di maggio e giugno 2010, sebbene ammesse allo stato passivo dal giudice delegato.
Norme richiamate
art. 47 del D.P.R. n. 639/1970
Richiamato come norma sulla decadenza dall'azione giudiziaria in materia previdenziale; la censura del ricorrente riguardava la corretta individuazione del dies a quo e l'eventuale applicazione del termine residuale di 300 giorni dalla domanda amministrativa, ma la Corte non si è pronunciata nel merito perché il ricorso è stato rinunciato.
art. 2 del d.lgs. n. 80/1992
Richiamato quale base del diritto al pagamento, tramite Fondo di Garanzia, delle ultime mensilità di retribuzione maturate e ammesse al passivo; anche su tale profilo la Corte non ha deciso nel merito per intervenuta rinuncia.
art. 390 c.p.c.
Norma posta a fondamento della rinuncia al ricorso per cassazione.
art. 391 c.p.c.
Norma richiamata per la conseguente declaratoria di estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio quando sia rituale e l'interesse alla coltivazione del gravame venga meno.
- In caso di estinzione per rinuncia, la Corte non esamina i motivi di ricorso né si pronuncia sul merito delle questioni sostanziali o processuali sollevate.
- Quando la parte resistente non svolge difese scritte, il giudice può esonerarsi dal provvedere sulle spese nel provvedimento che dichiara l'estinzione.
- Le questioni relative alla decadenza dall'azione previdenziale ex art. 47 del D.P.R. n. 639/1970 e al diritto alle prestazioni del Fondo di Garanzia ex art. 2 del d.lgs. n. 80/1992 restano impregiudicate se il giudizio si estingue per rinuncia.
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