Cassazione Penale, Sentenza n. 32768/2021 del 02/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Quindici consiglieri comunali ricorrevano contro la sentenza della Corte d'appello di Messina del 20 dicembre 2018 (indicata nella narrativa anche come del 20 dicembre 2020), che aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Messina del 3 luglio 2017. Era loro contestato di avere ottenuto gettoni di presenza per sedute di commissioni permanenti senza parteciparvi effettivamente: in particolare, apponendo la firma sul foglio presenze e allontanandosi prima dell'apertura della seduta e della verifica del numero legale, oppure trattenendosi solo per pochi minuti. A tre imputati era inoltre contestato di avere attestato falsamente, nei verbali di sedute da loro presiedute, l'esistenza del numero legale o la relativa verifica. La Corte d'appello aveva assolto per truffa e falso i consiglieri rimasti in aula durante la seduta per un tempo limitato, anche inferiore a tre minuti, ma aveva confermato la responsabilità di chi si era allontanato prima dell'apertura e della verifica del numero legale; aveva rideterminato le pene, concesso a tutti la sospensione condizionale e confermato le statuizioni civili, riducendo la provvisionale di 3.000 euro per ciascuno. I ricorsi, in larga parte sovrapponibili, contestavano: l'interpretazione del requisito dell'effettiva partecipazione e la possibilità che l'allontanamento avesse una motivazione politica; l'idoneità della firma a integrare artifici o raggiri e falsità per induzione, nonché l'effettiva induzione in errore del Segretario generale, sostenendo che questi conoscesse la prassi e disponesse anche dei verbali; la valutazione delle testimonianze dei segretari delle commissioni e il dedotto travisamento della prova; la sussistenza del dolo e l'affidamento in una prassi amministrativa consolidata; il difetto di correlazione tra imputazione e sentenza e la mancata rinnovazione dell'istruzione per un nuovo esame del Segretario generale. Alcuni ricorrenti invocavano, in subordine, la riqualificazione del fatto come indebita percezione di erogazioni, deducendo il mancato superamento della soglia di punibilità. Erano inoltre proposte censure individuali sul computo delle sedute, sulle indagini e sull'uscita dalla sala, sulla particolare tenuità del fatto, sull'aggravante teleologica, sulle attenuanti, sulla pena, sulla non menzione e sulle statuizioni civili e sulla provvisionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che la normativa subordinasse il gettone all'effettiva partecipazione e che la firma seguita dall'allontanamento prima dell'apertura della seduta e della verifica del numero legale non potesse integrare tale requisito. In quei casi la sottoscrizione del foglio presenze, utilizzato in concreto per liquidare i gettoni, costituiva artificio idoneo a indurre in errore l'ente; la prassi amministrativa, anche se diffusa, non escludeva né la tipicità né il dolo. Le censure sul travisamento della prova sollecitavano una diversa lettura delle risultanze e non dimostravano un travisamento macroscopico e decisivo; erano infondate le doglianze sulla qualificazione come truffa anziché come indebita percezione. Le questioni sulla correlazione tra accusa e sentenza e sulla rinnovazione istruttoria sono state ritenute infondate o assorbite; le censure individuali del consigliere che non aveva specificato le sedute utili erano inammissibili, così come quelle meramente dirette a una nuova valutazione di fatto o della pena. È stata confermata la valutazione di non particolare tenuità in ragione della reiterazione, il diniego delle circostanze attenuanti dedotte e della non menzione, nonché la motivazione sulle statuizioni civili; la provvisionale non era impugnabile in cassazione. Restano ferme le assoluzioni parziali, le condanne e la rideterminazione delle pene disposte dalla Corte d'appello, inclusa la sospensione condizionale per tutti e la riduzione della provvisionale di 3.000 euro ciascuno. Il testo disponibile si interrompe durante la trattazione dell'ultimo motivo civile e non riporta il dispositivo finale né eventuali statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
la corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni
Il gettone spetta solo in presenza di partecipazione effettiva ai lavori; la mera firma seguita dall'allontanamento prima dell'apertura della seduta non soddisfa il requisito.
art. 19, comma 12-bis, L. reg. Sicilia 30/2000
la corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento dell'ente locale stabilisce termini e modalità
La disciplina regionale condiziona il gettone all'effettiva partecipazione e rimette al regolamento dell'ente la determinazione dei termini e delle modalità.
Con argomentazioni congrue, pertanto, in tali casi la Corte di appello di Messina ha riconosciuto nella sottoscrizione dei fogli di presenza, da parte di chi, poi, non avrebbe presenziato effettivamente alla seduta, nemmeno per attendere l'apertura di questa e la verifica del numero legale, gli artifici e raggiri di cui all'art. 640 cod. pen., attraverso i quali i ricorrenti inducevano in errore il pubblico ufficiale tenuto a verificare l' "effettiva partecipazione" dei consiglieri alle sedute consiliari, ai fini dell'erogazione del gettone di presenza, a nulla rilevando la diffusività del fenomeno, tale da comportare la diffusione di una sorta di prassi contra legem.
La sottoscrizione del foglio di presenza, quando il consigliere si allontana prima dell'apertura e della verifica del numero legale, può costituire artificio idoneo a indurre in errore il funzionario e a ottenere il gettone non dovuto; la diffusione di una prassi contra legem non esclude il reato.
in tema di falsità ideologica in atto pubblico (art. 479 cod. pen.), ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, e cioè la volontarietà e la consapevolezza della falsa attestazione, mentre non è richiesto ne l'animus nocendi ne' l'animus decipiendi
Per la falsità ideologica è sufficiente la volontà e consapevolezza della falsa attestazione; non occorre uno specifico intento di nuocere o ingannare.
nel caso di specie dalla ricostruzione della sentenza impugnata emerge con chiarezza che i giudici di merito non hanno ravvisato alcun elemento per attribuire la falsità della sottoscrizione ad una leggerezza dell'agente, ovvero ad una incompleta conoscenza od errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, alla negligente applicazione di una prassi amministrativa
La prospettata ignoranza o interpretazione errata della disciplina non esclude il dolo quando la ricostruzione di merito non individua una leggerezza, una conoscenza incompleta o una negligente applicazione della prassi.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Ne consegue che gli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" menzionati ora dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., non possono che essere quelli concernenti fatti decisivi che, se convenientemente valutati anche in relazione all'intero contesto probatorio, avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito
Il vizio di motivazione relativo agli atti processuali richiede l'indicazione di elementi decisivi e non consente alla Cassazione di sostituire una propria valutazione del materiale probatorio a quella del giudice di merito.
in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa
La violazione della correlazione tra accusa e sentenza sussiste quando il fatto subisce una trasformazione radicale che genera incertezza sull'imputazione e un concreto pregiudizio difensivo.
in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa
La nullità conseguente alla difformità tra imputazione e sentenza presuppone una modifica sostanziale del fatto che abbia concretamente compromesso il diritto di difesa; il mero confronto letterale non è sufficiente.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
l'atto, però, non indicava a quali sedute il Cucinotta avesse effettivamente partecipato in quel periodo, e nemmeno quantificava tali sedute, sicché si trattava di ricorso sul punto inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indicava gli elementi posti alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Il motivo di impugnazione deve indicare gli elementi posti a fondamento della censura in modo da consentire al giudice di individuare le critiche e svolgere il proprio controllo.
Conseguentemente, l'art. 316-ter. cod. pen. punisce condotte decettive non incluse nella fattispecie di truffa, nelle quali l'erogazione non discende da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell'ente pubblico erogatore, che non viene indotto in errore, perché in realtà si rappresenta correttamente solo l'esistenza della formale attestazione del richiedente.
L'indebita percezione è fattispecie residuale per condotte decettive che non determinano un errore dell'ente erogatore; se l'ente è concretamente indotto in errore da una rappresentazione fraudolenta, ricorre la truffa.
La sentenza impugnata si è correttamente uniformata a tale giurisprudenza, evidenziando da un lato la non corrispondenza delle risultanze dei fogli di presenza alla realtà, e dall'altro che gli stessi hanno indotto in errore l'ente pubblico, portato a corrispondere l'emolumento ai consiglieri assenti solo per il mancato accertamento, da parte della segreteria dell'ente, della corrispondenza o meno di tali risultanze all'effettiva partecipazione dei consiglieri alle sedute, quantomeno nei termini delineati dalla sentenza impugnata.
La truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche è applicabile quando l'ente erogatore sia concretamente indotto in errore da attestazioni artificiosamente decettive; la fattispecie residuale dell'art. 316-ter non prevale in tale situazione.
la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131- bis cod. pen., non sussistendo alcuna identificazione tra continuazione e abitualità, può essere dichiarata anche in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione purché, però, non espressivi di una tendenza o inclinazione al crimine
La continuazione non equivale automaticamente ad abitualità, ma la particolare tenuità può essere esclusa quando la reiterazione concreta degli episodi esprima una tendenza o inclinazione al crimine.
la Corte di appello ha correttamente rilevato che la condotta ascritta ai ricorrenti, consistente nell'aver creato la mera apparenza di partecipazione alle sedute, era chiaramente finalizzata alla percezione indebita del gettone di presenza, con il quale si consumava la truffa e, pertanto, la falsa attestazione indotta nel pubblico con la sottoscrizione del foglio di presenze non era fine a se stessa, bensì finalizzata all'indebita erogazione del gettone.
L'aggravante teleologica è configurabile quando la falsa attestazione è specificamente diretta a realizzare la truffa, anche se la condotta integra un concorso formale di reati.
la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res"
La speciale tenuità del danno richiede un pregiudizio pressoché irrisorio, valutato considerando anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli causalmente conseguenti al reato.
la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti - o per la continuazione - rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale.
La determinazione della pena è riservata al giudice di merito; la motivazione può essere sintetica quando la pena è prossima ai minimi, mentre occorre una spiegazione più analitica se essa supera ampiamente la media edittale.
Massime di principio
- Quando la legge subordina un emolumento alla partecipazione effettiva a una seduta, la firma di presenza non basta se l'interessato si allontana prima dell'apertura e della verifica del numero legale; in tale situazione non sussiste il diritto all'emolumento.
- La sottoscrizione di un foglio di presenza non corrispondente alla partecipazione effettiva può integrare l'artificio o raggiro della truffa se il documento è concretamente utilizzato per liquidare un emolumento e induce in errore il funzionario o l'ente erogatore. La diffusione di una prassi amministrativa contra legem non esclude di per sé la tipicità o il dolo.
- L'indebita percezione di erogazioni pubbliche ha carattere residuale rispetto alla truffa: si applica quando l'erogazione non deriva da un errore dell'ente sulla rappresentazione dei presupposti; se l'ente è concretamente circuitato da attestazioni artificiosamente decettive, trova applicazione la fattispecie di truffa pertinente.
- Per la falsità ideologica in atto pubblico è sufficiente la volontarietà e consapevolezza della falsa attestazione, senza necessità di un autonomo animus nocendi o animus decipiendi.
- In caso di doppia conforme, il travisamento della prova è deducibile in cassazione solo nei limiti indicati dalla giurisprudenza: deve trattarsi di un errore macroscopico o manifestamente evidente e decisivo, non di una diversa lettura delle prove.
- La violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza richiede una trasformazione radicale del fatto, tale da creare incertezza sull'oggetto dell'accusa e un concreto pregiudizio al diritto di difesa; non è sufficiente una difformità meramente letterale.
- La rinnovazione istruttoria in appello è eccezionale: può essere disposta quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, ferma la presunzione di completezza dell'istruttoria di primo grado.
- La continuazione non coincide automaticamente con l'abitualità ai fini dell'art. 131-bis c.p.; tuttavia la reiterazione degli episodi può escludere la particolare tenuità quando riveli una tendenza o inclinazione al crimine.
- L'aggravante del nesso teleologico può configurarsi anche in caso di concorso formale, quando un reato sia specificamente finalizzato alla commissione dell'altro.
- La particolare tenuità del danno va valutata considerando non solo il valore economico direttamente sottratto, ma anche gli ulteriori pregiudizi patrimoniali conseguenti alla condotta.
- Il sindacato di cassazione sulla commisurazione della pena non consente una nuova valutazione di merito; è sufficiente una motivazione sintetica quando la pena è prossima al minimo edittale, salvo che sia sensibilmente superiore alla media.
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