Cassazione Penale, Sentenza n. 39332/2021 del 03/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
Il ricorrente aveva riportato una condanna definitiva per guida sotto l'influenza dell'alcool, con sostituzione della pena di tre mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda con 94 giorni di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, del d.lgs. n. 285 del 1992. Il Tribunale di Brescia, quale giudice dell'esecuzione, aveva revocato la pena sostitutiva rilevando che il condannato non aveva mai iniziato l'attività, non era comparso a due udienze e non aveva fornito giustificazioni, escludendo così l'estinzione della pena ai sensi dell'art. 173 c.p. Il ricorrente deduceva, con il primo motivo, la violazione degli artt. 186, comma 9-bis, cod. strada, 5 del d.m. 26 marzo 2001, 44 del d.lgs. n. 274 del 2000, 173 c.p. e 125 c.p.p., nonché vizio di motivazione, sostenendo che non spettava a lui individuare l'ente o la struttura presso cui svolgere il lavoro né attivare la procedura esecutiva. Secondo la prospettazione difensiva, spettava al giudice della cognizione individuare l'ente convenzionato e le modalità concrete di esecuzione, mentre spettava al pubblico ministero promuovere l'esecuzione, comunicare le indicazioni necessarie e chiedere eventuali modifiche qualora l'ente non fosse più operativo o convenzionato. Il ricorrente rilevava inoltre che la sentenza non aveva indicato un termine per l'inizio dell'attività. Con il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 173 c.p. e il vizio di motivazione, sostenendo che erano trascorsi oltre cinque anni dall'irrevocabilità della sentenza e che la mancata esecuzione non era a lui imputabile.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati. Ha affermato che, in caso di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità per il reato di guida in stato di ebbrezza, il condannato non è tenuto ad attivarsi autonomamente per individuare l'ente o avviare la procedura esecutiva. L'autorità giudiziaria deve individuare l'ente e le modalità di svolgimento dell'attività; il pubblico ministero deve dare impulso all'esecuzione, comunicare formalmente al condannato e all'ente l'avvio della procedura, indicare il termine entro il quale il condannato deve presentarsi e assicurare gli ulteriori adempimenti necessari. Poiché dall'ordinanza impugnata non risultava che il pubblico ministero avesse comunicato un termine per la presentazione presso l'ente, non era possibile imputare automaticamente al condannato il mancato inizio dell'attività. L'ordinanza è stata pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Brescia, affinché verifichi se il mancato inizio e svolgimento del lavoro di pubblica utilità siano imputabili al condannato.
Norme richiamate
art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
«al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste»
La sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità può essere disposta anche in presenza della sola non opposizione dell'imputato; il condannato non deve necessariamente individuare l'ente presso cui svolgere l'attività.
art. 54, comma 6, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
«le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto d'intesa con la Conferenza unificata»
La disposizione costituisce la base normativa per la disciplina regolamentare delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
art. 3, d.m. 26 marzo 2001
«con la sentenza di condanna con la quale viene applicata la pena del lavoro di pubblica utilità, il giudice individua il tipo di attività, nonché l'amministrazione, l'ente o l'organizzazione convenzionati presso il quale questa deve essere svolta»
L'individuazione del tipo di attività e dell'ente convenzionato compete al giudice che applica la pena sostitutiva.
art. 5, d.m. 26 marzo 2001
La disposizione attribuisce al pubblico ministero competenze in materia di esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
art. 44, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Il pubblico ministero deve chiedere al giudice la modifica delle modalità esecutive quando l'ente non sia più convenzionato o abbia cessato l'operatività e può incaricare la polizia giudiziaria o la pubblica sicurezza di verificare la regolare prestazione del lavoro.
art. 655 c.p.p.
La disposizione è richiamata quale fondamento generale della competenza del pubblico ministero in materia di esecuzione dei provvedimenti di condanna.
art. 661 c.p.p.
La disposizione è richiamata come ulteriore conferma delle competenze del pubblico ministero nell'esecuzione delle sanzioni sostitutive.
art. 173 c.p.
La norma è stata richiamata in relazione alla possibile estinzione della pena sostitutiva, ma la Corte ha disposto il rinvio per verificare preliminarmente l'imputabilità al condannato del mancato svolgimento dell'attività.
art. 125 c.p.p.
La disposizione è stata invocata dal ricorrente con riferimento al vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata.
Massime di principio
- Quando la pena detentiva o pecuniaria è sostituita con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il condannato non è tenuto ad attivarsi autonomamente per individuare l'ente o la struttura presso cui svolgere l'attività.
- L'individuazione dell'ente convenzionato e del tipo di attività spetta al giudice che applica la pena sostitutiva, mentre l'impulso alla fase esecutiva compete al pubblico ministero.
- Perché il mancato svolgimento del lavoro di pubblica utilità possa essere imputato al condannato e possa giustificare la revoca della pena sostitutiva, devono risultare comunicati all'interessato l'ente presso cui presentarsi, le modalità di esecuzione e un termine per l'inizio dell'attività.
- La revoca della pena sostitutiva non può fondarsi sulla mera constatazione che il condannato non abbia iniziato il lavoro, se non è stato previamente dimostrato che l'autorità competente abbia attivato correttamente la procedura esecutiva e abbia posto il condannato in condizione di adempiere.
- In sede di rinvio, il giudice dell'esecuzione deve verificare in concreto se il mancato inizio e lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità siano imputabili al condannato.
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