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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21404/2021 del 31/05/2021

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due ricorrenti hanno impugnato per cassazione l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo dei saldi attivi di conti correnti. Nei confronti del primo ricorrente, indagato per autoriciclaggio e appropriazione indebita, il sequestro era stato disposto ai sensi degli artt. 321, comma 2, c.p.p. e 648-quater c.p.; nei confronti della seconda ricorrente, terza interessata e intestataria di uno dei conti, il vincolo riguardava somme ritenute riconducibili al primo indagato ed era funzionale anche alla possibile confisca per equivalente. Il primo ricorrente ha dedotto: la mancanza assoluta di motivazione sull'omesso esame, da parte del GIP e del Tribunale del riesame, della documentazione difensiva relativa alla provenienza e alla riferibilità delle somme; la mancanza di motivazione sulla causa di non punibilità prevista dall'art. 648-ter.1, comma 4, c.p.; l'insussistenza del reato presupposto di appropriazione indebita e dell'elemento della condotta dissimulatoria richiesto per l'autoriciclaggio, sostenendo che il trasferimento delle somme dal conto della defunta al proprio conto, seguito da un investimento presso una società estera di trading, non avrebbe ostacolato l'identificazione della provenienza del denaro. Ha inoltre chiesto, in subordine, la rimessione alle Sezioni Unite per asserito contrasto giurisprudenziale. La seconda ricorrente ha dedotto: l'omesso esame di documentazione dalla quale sarebbe risultata l'assenza di effettivo utilizzo del conto da parte del marito, nonostante la delega ad operare; l'insufficienza della sola delega a dimostrare la disponibilità delle somme da parte del delegato; la mancanza di motivazione sul dissequestro di euro 25.000, somma asseritamente proveniente da una caparra confirmatoria relativa alla vendita di un immobile di sua esclusiva proprietà. Ha anch'essa chiesto, in subordine, la rimessione alle Sezioni Unite.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso del primo ricorrente, ritenendo inammissibile per genericità la censura sulla motivazione relativa alla documentazione difensiva e infondati gli altri motivi. Ha affermato che il trasferimento delle somme dal conto della defunta al conto dell'esecutore testamentario non era necessario per adempiere al mandato, potendo le operazioni successorie essere eseguite direttamente dal conto della de cuius. Ha inoltre ritenuto sussistente il fumus dell'appropriazione indebita, poiché le somme, conferite con uno specifico vincolo di destinazione, erano state trasferite sul conto personale dell'indagato e poi impiegate per investimenti a suo nome e interesse. È stato ravvisato anche il fumus dell'autoriciclaggio: il trasferimento verso una società estera di trading, tramite un conto di appoggio presso una banca estera, senza causale e senza l'indicazione dei contratti sottostanti, era concretamente idoneo a rendere più difficile l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro. La Corte ha quindi escluso la necessità di un assoluto impedimento all'identificazione della provenienza, essendo sufficiente un'attività concretamente idonea anche soltanto a ostacolare gli accertamenti. Il ricorso della seconda ricorrente è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che la riconducibilità delle somme al primo indagato non fosse stata desunta dalla sola esistenza della delega, ma da una pluralità di elementi: la revoca della delega durante il procedimento, il regime di comunione legale, l'assenza di una stabile occupazione lavorativa della titolare e la natura delle operazioni effettuate sul conto. Quanto alla somma di euro 25.000, la motivazione è stata ritenuta adeguata, poiché non era stata dimostrata la riconducibilità concreta di quella somma al conto sottoposto a sequestro. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali; la seconda ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento di euro 2.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 321, comma 1, c.p.p.

    Consente il sequestro preventivo quando la libera disponibilità della cosa pertinente al reato può aggravare o protrarre le conseguenze del reato oppure agevolare la commissione di altri reati; nel caso concreto il vincolo sul conto della terza interessata è stato valutato anche in funzione della possibile confisca per equivalente.

  • art. 321, comma 2, c.p.p.

    Costituisce la base processuale del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, applicato nei confronti dell'indagato.

  • art. 648-ter.1 c.p.

    L'autoriciclaggio può configurarsi anche quando le operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento siano riferibili allo stesso autore del reato presupposto, purché inserite in una filiera dinamica concretamente idonea a rendere più difficile l'identificazione della provenienza delittuosa.

  • art. 648-ter.1, comma 4, c.p.

    La causa di non punibilità invocata dalla difesa non è stata ritenuta configurabile nel caso concreto, in assenza dei presupposti dedotti.

  • art. 648-quater c.p.

    È stato richiamato quale fondamento del sequestro connesso alla confisca dei beni relativi al delitto di autoriciclaggio.

  • art. 646 c.p.

    L'inosservanza del vincolo di destinazione imposto sulle somme ricevute può integrare appropriazione indebita quando il soggetto muti il titolo della disponibilità e utilizzi le somme per fini propri.

  • art. 325, comma 1, c.p.p.

    Nel ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari reali sono deducibili i vizi riconducibili alla violazione di legge; non è invece consentito trasformare il ricorso in una censura di mera illogicità o rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 240 c.p.

    Richiamato in relazione al vincolo reale apposto sulle somme depositate sul conto intestato alla terza interessata.

Massime di principio

  • L'esecutore testamentario non è autorizzato, per il solo fatto di tale qualifica, a trasferire le somme appartenenti alla massa ereditaria su un proprio conto personale quando le operazioni successorie possono essere eseguite direttamente dal conto del defunto; il trasferimento deve essere giustificato da una concreta esigenza funzionale all'adempimento del mandato.
  • L'inosservanza del vincolo di destinazione impresso dal proprietario alle somme consegnate al mandatario integra un'interversione del possesso e può configurare appropriazione indebita quando il mandatario muti il titolo della disponibilità e utilizzi le somme per finalità proprie.
  • Ai fini del fumus dell'autoriciclaggio non è necessario che la condotta renda assolutamente impossibile identificare la provenienza delittuosa del denaro; è sufficiente un'attività concretamente idonea anche soltanto a ostacolare gli accertamenti sulla provenienza.
  • Il trasferimento di denaro verso una società estera di trading, tramite un conto di appoggio estero, privo di causale e non accompagnato dall'indicazione dei contratti sottostanti, può costituire una condotta dissimulatoria idonea a integrare il fumus dell'autoriciclaggio, anche se il denaro resta formalmente riferibile all'autore del reato presupposto.
  • La disponibilità delle somme depositate su un conto intestato a un terzo non può essere desunta automaticamente dalla sola esistenza di una delega ad operare; tuttavia, la delega, valutata insieme ad ulteriori elementi fattuali — quali la sua revoca durante il procedimento, i rapporti patrimoniali tra le parti, la situazione economica del titolare e le modalità delle operazioni — può fondare un giudizio di ragionevole probabilità sulla disponibilità autonoma delle somme da parte del delegato.
  • Nel giudizio di cassazione avverso un provvedimento cautelare reale, la censura di omessa motivazione fondata sul mancato esame di documenti è generica se non ne vengono illustrati il contenuto specifico e la concreta decisività; la mera indicazione della tipologia dei documenti non consente il controllo di legittimità.
  • Nel ricorso per cassazione contro un provvedimento di sequestro preventivo non è consentito dedurre una mera rivalutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti sotto forma di violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento sia non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieAppropriazione indebitaImpugnazioniSequestro
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConfiscaInutilizzabilità della prova

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