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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20855/2021 del 26/05/2021

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L’imputato, amministratore di una società dal 22 dicembre 2009 al 2 novembre 2011, era stato condannato dal GUP del Tribunale di Gela il 14 marzo 2018; la Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza del 4 marzo 2019, aveva confermato la condanna. Le imputazioni indicate nel testo riguardavano l’indebita compensazione in continuazione, negli anni 2010, 2011 e 2012 (capo 5), la dichiarazione infedele in continuazione, per le dichiarazioni del 30 settembre 2010 e del 30 settembre 2011 (capo 6), e la bancarotta fraudolenta, in concorso, in relazione al fallimento dichiarato il 21 maggio 2013. Il ricorso, presentato il 16 settembre 2019, articolava cinque motivi: (1) violazione dei diritti di difesa e del giusto processo per la mancata acquisizione nel fascicolo del procedimento separato degli atti d’indagine del procedimento originario; (2) inutilizzabilità degli atti utilizzati per la decisione, non ostesi alla difesa, con riferimento anche alla richiesta di integrazione probatoria nel rito abbreviato; (3) illogico diniego delle attenuanti generiche, motivato con l’aggravante fallimentare nonostante fosse stata esclusa la bancarotta documentale; (4) illogico diniego delle attenuanti generiche sulla base dell’importo distratto, contestato dalla difesa come superiore alla somma riferibile al periodo di amministrazione dell’imputato; (5) violazione delle regole sulla continuazione, per l’aumento applicato al capo 11 benché, secondo il ricorrente, tale reato fosse quello più grave e avesse costituito la base di calcolo della pena. La decisione riportata esamina e accoglie il primo motivo, relativo all’incompletezza del fascicolo e alla conseguente carenza della motivazione e delle garanzie difensive. Il testo disponibile si interrompe durante la statuizione conclusiva e non consente di determinare l’esito degli altri motivi né di riportare integralmente il dispositivo.

La decisione

La Corte ritiene fondato il primo motivo e annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame sul punto, a un’altra sezione della Corte d’appello di Caltanissetta. Dagli atti esaminati emergeva che il procedimento separato non conteneva tutti gli atti d’indagine del procedimento originario, ma in sostanza l’ordinanza cautelare e parte degli atti esecutivi; il fascicolo originario risultava composto da 9.442 pagine, contro le 215 annotate per quello separato. La Corte d’appello non aveva verificato adeguatamente quali atti fossero stati effettivamente disponibili al giudice del rito abbreviato e alla difesa, né aveva chiarito se l’imputato avesse impugnato la misura cautelare e avuto accesso agli atti posti a suo fondamento. La conoscenza dell’ordinanza cautelare non equivale necessariamente alla conoscenza degli atti d’indagine poi utilizzabili nel giudizio. La mancata trasmissione degli atti non determina, di per sé, nullità della richiesta di rinvio a giudizio, ma incide sull’utilizzabilità degli atti non trasmessi; nel caso concreto la carenza poteva inoltre riflettersi sulla motivazione, apparente se fondata senza autonoma cognizione e valutazione del compendio probatorio, e sulla tutela effettiva del diritto di difesa. Il testo della sentenza fornito si interrompe dopo la formula di annullamento con rinvio sul primo motivo e non riporta il trattamento degli altri motivi né il dispositivo completo.

Norme richiamate

  • art. 416, comma 2, c.p.p.

    Tale convincimento riposa sulla considerazione che la disposizione di cui all'art. 416, comma 2, cod. proc. pen. - a differenza di quanto si verifica nella fase cautelare - individui un vero e proprio obbligo, per il pubblico ministero, di trasmettere al giudice dell'udienza preliminare tutti gli atti che hanno costituito l'approdo delle indagini preliminari e che concorrono a formare il fascicolo processuale.

    Il pubblico ministero deve trasmettere al giudice dell’udienza preliminare tutti gli atti d’indagine che concorrono a formare il fascicolo processuale; l’omissione può incidere sull’utilizzabilità degli atti non trasmessi e sulla decisione fondata su di essi.

  • art. 415-bis c.p.p.

    Sotto altro aspetto appare evidente la violazione dei diritti difensivi dell'imputato, la cui mancata conoscenza delle fonti di prova non può che apparire conclamata qualora egli non sia stato garantito dal meccanismo cognitivo innescato dall'art. 415-bis cod. proc. pen. (in quanto, nel caso in esame, la separazione della posizione processuale era avvenuta in una fase antecedente alla notifica del predetto avviso), non essendo, per le ragioni già rappresentate, sufficiente la cognizione degli atti avvenuta in sede cautelare, fase, peraltro, che, nel caso concreto, appare anche di dubbio svolgimento.

    La garanzia di conoscenza delle fonti di prova connessa all’avviso ex art. 415-bis c.p.p. è rilevante per l’effettività della difesa; la sola conoscenza degli atti nella fase cautelare non supplisce necessariamente alla mancata ostensione degli atti d’indagine.

  • art. 441, comma 5, c.p.p.

    La Corte territoriale, infatti, non ha dato atto di aver svolto alcuna verifica circa il contenuto del fascicolo processuale delle indagini preliminari, cosa che sarebbe stata ben possibile alla stregua della disposizione di cui all'art. 442, comma 1 bis, cod. proc. pen., relativamente alla individuazione degli atti utilizzabili a seguito di richiesta di rito abbreviato, essendosi limitata a richiamare il provvedimento di stralcio.

    Nel rito abbreviato, la verifica degli atti effettivamente disponibili e utilizzabili è necessaria per valutare le deduzioni difensive concernenti l’incompletezza del fascicolo; la decisione non può limitarsi a richiamare il provvedimento di stralcio.

  • art. 442, comma 1-bis, c.p.p.

    La Corte territoriale, infatti, non ha dato atto di aver svolto alcuna verifica circa il contenuto del fascicolo processuale delle indagini preliminari, cosa che sarebbe stata ben possibile alla stregua della disposizione di cui all'art. 442, comma 1 bis, cod. proc. pen., relativamente alla individuazione degli atti utilizzabili a seguito di richiesta di rito abbreviato, essendosi limitata a richiamare il provvedimento di stralcio.

    La disposizione consente di individuare gli atti utilizzabili nel rito abbreviato; la verifica della loro effettiva presenza nel fascicolo è necessaria quando sia contestata la mancata trasmissione di atti d’indagine.

  • art. 191 c.p.p.

    Nel caso in esame non si può ritenere che ci si trovi in presenza di prove acquisite in violazione di divieti stabiliti dalla legge - o almeno detta circostanza non è dedotta dalla difesa - ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., e, quindi, può escludersi la sussistenza di inutilizzabilità patologica, ma questo non risolve certamente il problema che, a ben vedere, si sposta sul piano della motivazione del provvedimento impugnato.

    L’inutilizzabilità patologica ex art. 191 c.p.p. presuppone l’acquisizione della prova in violazione di un divieto legale; l’assenza di tale violazione non esclude però che la mancata disponibilità degli atti determini un distinto vizio della motivazione e una lesione delle garanzie difensive.

  • art. 291 c.p.p.

    Ed infatti, occorre ricordare che, in base al combinato disposto degli artt. 291 e 309 cod. proc. pen. e 100 disp. att. cod. proc. pen., al giudice del riesame vanno trasmessi gli atti necessari per decidere sull'impugnazione, ossia quelli presentati dal pubblico ministero a fondamento della sua richiesta.

    Nella fase cautelare sono trasmessi al giudice del riesame gli atti presentati dal pubblico ministero a fondamento della richiesta, non necessariamente l’intero materiale d’indagine poi utilizzabile nel giudizio.

  • art. 309 c.p.p.

    Ed infatti, occorre ricordare che, in base al combinato disposto degli artt. 291 e 309 cod. proc. pen. e 100 disp. att. cod. proc. pen., al giudice del riesame vanno trasmessi gli atti necessari per decidere sull'impugnazione, ossia quelli presentati dal pubblico ministero a fondamento della sua richiesta.

    L’accesso agli atti nella procedura di riesame cautelare riguarda gli atti presentati a sostegno della richiesta cautelare e non prova, di per sé, che la difesa abbia avuto conoscenza di tutti gli atti d’indagine successivamente utilizzabili.

  • art. 100 disp. att. c.p.p.

    Ed infatti, occorre ricordare che, in base al combinato disposto degli artt. 291 e 309 cod. proc. pen. e 100 disp. att. cod. proc. pen., al giudice del riesame vanno trasmessi gli atti necessari per decidere sull'impugnazione, ossia quelli presentati dal pubblico ministero a fondamento della sua richiesta.

    La trasmissione nella fase del riesame riguarda gli atti necessari alla decisione e presentati dal pubblico ministero; tale insieme può essere più ristretto rispetto al complesso degli atti d’indagine.

  • art. 130 disp. att. c.p.p.

    Tale convincimento si evince anche da ulteriori disposizioni normative, quali quella contenuta nell'art. 130 disp. att. cod. proc. pen., oltre che dalla disciplina in tema di atti introduttivi dell'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 419, comma 3, cod. proc. pen., sulle attività di indagini svolte dopo la richiesta di rinvio a giudizio; nonché dalla disciplina sulla formazione del fascicolo del dibattimento, come individuata dagli artt. 431 e 433 cod. proc. pen.

    La disposizione è richiamata quale elemento sistematico a sostegno dell’obbligo di assicurare la completezza del materiale trasmesso al giudice dell’udienza preliminare.

  • art. 419, comma 3, c.p.p.

    Tale convincimento si evince anche da ulteriori disposizioni normative, quali quella contenuta nell'art. 130 disp. att. cod. proc. pen., oltre che dalla disciplina in tema di atti introduttivi dell'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 419, comma 3, cod. proc. pen., sulle attività di indagini svolte dopo la richiesta di rinvio a giudizio; nonché dalla disciplina sulla formazione del fascicolo del dibattimento, come individuata dagli artt. 431 e 433 cod. proc. pen.

    La disciplina degli atti introduttivi dell’udienza preliminare è richiamata come conferma sistematica dell’esigenza che gli atti rilevanti delle indagini siano portati a conoscenza del giudice.

  • art. 431 c.p.p.

    Tale convincimento si evince anche da ulteriori disposizioni normative, quali quella contenuta nell'art. 130 disp. att. cod. proc. pen., oltre che dalla disciplina in tema di atti introduttivi dell'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 419, comma 3, cod. proc. pen., sulle attività di indagini svolte dopo la richiesta di rinvio a giudizio; nonché dalla disciplina sulla formazione del fascicolo del dibattimento, come individuata dagli artt. 431 e 433 cod. proc. pen.

    La disciplina di formazione del fascicolo dibattimentale è richiamata quale ulteriore riscontro sistematico dell’importanza della corretta individuazione e trasmissione degli atti processuali.

  • art. 433 c.p.p.

    Tale convincimento si evince anche da ulteriori disposizioni normative, quali quella contenuta nell'art. 130 disp. att. cod. proc. pen., oltre che dalla disciplina in tema di atti introduttivi dell'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 419, comma 3, cod. proc. pen., sulle attività di indagini svolte dopo la richiesta di rinvio a giudizio; nonché dalla disciplina sulla formazione del fascicolo del dibattimento, come individuata dagli artt. 431 e 433 cod. proc. pen.

    La disciplina di formazione del fascicolo è richiamata come parte del quadro sistematico che impone di distinguere gli atti effettivamente acquisiti e disponibili per la decisione.

  • art. 6, § 1, CEDU

    L'art. 6 § 1 CEDU impone, infatti, che l'accusa riveli alla difesa tutte le prove di cui è in possesso, siano esse a carico o a discarico dell'indagato.

    Il diritto a un equo processo richiede, in linea generale, che la difesa possa conoscere le prove possedute dall’accusa, tanto a carico quanto a discarico, fatte salve eventuali limitazioni bilanciate da garanzie procedurali adeguate.

  • art. 6, § 3, lett. b), CEDU

    L'adeguatezza delle informazioni rese deve essere valutata in relazione all'art. 6 § 3 lett. b) CEDU, che garantisce a chiunque il diritto di avere il tempo e le facilitazioni necessarie per preparare la propria difesa, così come alla luce del più generale diritto ad un equo processo, tutelato dall'art. 6 § 1 CEDU.

    La conoscibilità degli atti e delle informazioni pertinenti deve essere valutata anche rispetto al diritto dell’accusato di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la difesa.

Massime di principio

  • L’omessa trasmissione al giudice dell’udienza preliminare degli atti d’indagine che avrebbero dovuto confluire nel fascicolo non comporta, in assenza di una specifica previsione, la nullità della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto che dispone il giudizio; gli atti non trasmessi, tuttavia, non possono essere trattati come se fossero stati ritualmente acquisiti e disponibili per la decisione.
  • Nel giudizio abbreviato, la conoscenza dell’ordinanza cautelare o degli atti selezionati per la fase cautelare non dimostra necessariamente che la difesa abbia conosciuto tutti gli atti d’indagine utilizzabili nel giudizio, poiché il materiale trasmesso per decidere sulla misura può essere scelto discrezionalmente e non coincidere con l’intero fascicolo investigativo.
  • Quando la difesa deduce specificamente l’incompletezza del fascicolo e la mancata ostensione delle fonti di prova, il giudice deve verificare quali atti fossero effettivamente disponibili al momento della decisione e se fossero stati tempestivamente accessibili alla difesa; la motivazione deve rispondere alla specificità dell’eccezione.
  • Il giudice del rito abbreviato deve compiere un’autonoma valutazione del compendio probatorio e non può sostituirla con la sintesi degli atti contenuta nel provvedimento cautelare, elaborata per una fase con finalità e criteri valutativi differenti.
  • La motivazione può risultare apparente quando manca la previa cognizione e valutazione critica degli atti che dovrebbero sorreggere la decisione, risolvendosi in un’affermazione priva di un effettivo percorso logico-probatorio.
  • L’inutilizzabilità patologica presuppone che la prova sia stata acquisita in violazione di un divieto legale o con modalità incompatibili con principi fondamentali e tali da compromettere gravemente e irrimediabilmente la difesa; la mancata trasmissione degli atti può invece porre, anche autonomamente, questioni di utilizzabilità, motivazione e rispetto del diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieProveRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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