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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41566/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (indagato)

La controversia

L’indagato ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Catania, sezione del riesame, del 29 aprile 2021, che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP il 12 aprile 2021. Le provvisorie contestazioni riguardavano la partecipazione a un’associazione dedita al traffico di stupefacenti, cessioni di droga aggravate in concorso, la partecipazione a un’associazione volta a commettere reati di corruzione e a introdurre indebitamente telefoni ai detenuti, i reati-fine di accesso indebito a dispositivi di comunicazione da parte di detenuti e la corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio. Secondo la ricostruzione cautelare, tra settembre 2020 e gennaio 2021 due detenuti avrebbero diretto dall’interno del carcere un’attività di commercio di droga e telefoni, avvalendosi di collaboratori esterni e dell’intermediazione dell’agente, che avrebbe introdotto i beni illeciti in cambio di compensi. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis), c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il riesame avesse richiamato l’ordinanza genetica senza un vaglio autonomo e che le dichiarazioni dei detenuti fossero de relato e prive di riscontri; ha contestato l’interpretazione delle intercettazioni, l’identificazione di lui quale soggetto evocato, l’individuazione della droga come oggetto delle consegne e la prova dell’effettiva esecuzione dei piani, nonché l’attendibilità e il riscontro delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia. 2) Vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, contestando il pericolo di reiterazione in ragione dell’incensuratezza e dell’impossibilità attuale di riprendere l’attività nel medesimo contesto, nonché l’omessa motivazione sull’inadeguatezza di misure meno afflittive. 3) Violazione dell’art. 74 d.P.R. 309/1990 e vizio di motivazione, negando l’intraneità all’associazione e lamentando l’omessa considerazione delle censure e delle ipotesi alternative difensive. 4) Violazione dell’art. 125, comma 3, c.p.p. e vizio di motivazione, per asserita motivazione apparente e adesione apodittica all’ordinanza genetica.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili il primo, il terzo e il quarto motivo. Ha ritenuto generiche o meramente reiterative le contestazioni sulla motivazione per relationem e sul quadro indiziario, rilevando che il riesame aveva svolto valutazioni proprie e che l’ordinanza genetica e quella impugnata formavano un unico apparato argomentativo. Ha considerato non specifiche le contestazioni sulle dichiarazioni, sulle intercettazioni e sull’associazione; ha inoltre precisato che l’interpretazione delle conversazioni intercettate è questione di fatto riservata al giudice di merito, sindacabile in cassazione, tra l’altro, in caso di travisamento decisivo e incontestabile, non ravvisato. Il secondo motivo è stato accolto limitatamente alla scelta della misura: la motivazione sulle esigenze cautelari e sul pericolo di reiterazione è stata giudicata congrua, ma non è stata adeguatamente giustificata la totale inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La Corte ha quindi annullato l’ordinanza e rinviato al Tribunale di Catania, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, c.p.p., per nuovo esame e per le conseguenti determinazioni. La responsabilità penale non è stata decisa nel merito.

Norme richiamate

  • art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis), c.p.p.

    Del resto, l'estensione dell'obbligo motivazionale dipende dal livello di specificità delle questioni prospettate, sicché, non è precluso al giudice del gravame, ed è esaustivo dell'obbligo motivazionale, a fronte di doglianze non articolate in termini specifici, non analitiche, né diffuse, far propria l'ordinanza genetica dichiarando di condividerla, anche riproducendo le argomentazioni di rilievo, così da dimostrare di averne preso contezza.

    L’obbligo di motivazione del provvedimento cautelare va commisurato alla specificità delle doglianze: in presenza di censure generiche il giudice del riesame può condividere e riprodurre le argomentazioni dell’ordinanza genetica, purché dimostri di averle considerate.

  • art. 192 c.p.p.

    In relazione alle dichiarazioni accusatorie di Palla e Smiroldo, di contenuto particolarmente qualificante quanto alla ricostruzione delle diverse attività del sodalizio, viene precisato dai Giudici del riesame che si tratta di dichiarazioni che non necessitano di riscontri estrinseci, perché provenienti da soggetti che mai sono stati indagati per i fatti per cui si procede, né per fatti con quelli connessi, sicché non hanno pregio le deduzioni difensive in ordine alla pretesa violazione dell'art. 192 cod proc. pen.

    Nel caso esaminato, le dichiarazioni dei detenuti non erano soggette alla regola dei riscontri estrinseci invocata dalla difesa, poiché i dichiaranti non erano indagati per i fatti oggetto del procedimento né per fatti connessi.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    L'ordinanza fa buon governo di un principio ormai acquisito in forza del quale, ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, è necessaria la presenza di tre elementi fondamentali, quali: a) l'esistenza di un gruppo, i componenti del quale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti; b) l'organizzazione di attività personali e di beni economici per il perseguimento del fine illecito comune, con l'assunzione dell'impegno di apportarli anche in futuro per attuare il piano permanente criminoso; c) sotto il profilo soggettivo, l'apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita.

    L’associazione finalizzata al narcotraffico richiede un gruppo consapevolmente orientato alla commissione di una serie indeterminata di reati, un’organizzazione di persone e risorse con impegno anche futuro e un contributo individuale apprezzabile e non episodico, idoneo a dare stabilità al sodalizio.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    La difesa prospetta un'eccezione di violazione di legge non consentita, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, per il quale è inammissibile il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità.

    Non è possibile aggirare i limiti del sindacato sulla motivazione deducendo come violazione di legge processuale la violazione dell’art. 192 c.p.p. o degli obblighi motivazionali, quando la censura riguarda in realtà l’omessa o erronea valutazione delle prove.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    In sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile.

    La diversa lettura delle intercettazioni è proponibile in cassazione soltanto in presenza di un travisamento della prova, consistente nell’indicazione difforme del contenuto reale e caratterizzato da decisività e incontestabilità.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    A seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

    Fuori dalle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere, il giudice deve motivare specificamente perché gli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico, non siano idonei a soddisfare le esigenze cautelari.

  • art. 309, comma 7, c.p.p.

    Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catania, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc.

    La Corte ha disposto il rinvio al Tribunale competente per il riesame, affinché svolga un nuovo esame sul profilo relativo all’adeguatezza della misura cautelare.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Alla cancelleria sono demandati gli adempimenti di cui all' art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.

    La disposizione è richiamata per demandare alla cancelleria gli adempimenti conseguenti alla decisione.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem del provvedimento cautelare e del riesame è legittima se, avuto riguardo al grado di specificità delle doglianze, il giudice dimostra di aver preso in considerazione le questioni e le argomentazioni richiamate; le censure generiche non impongono una risposta analitica a contestazioni non specificamente articolate.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le doglianze già sottoposte al giudice del riesame e da questo puntualmente disattese, senza formulare una critica argomentata alla decisione impugnata.
  • L’interpretazione del linguaggio delle conversazioni intercettate, anche se criptico o cifrato, è una valutazione di fatto riservata al giudice di merito quando sia sorretta da un percorso logico e da massime di esperienza; in cassazione una lettura alternativa è scrutinabile in presenza di travisamento decisivo e incontestabile.
  • L’associazione finalizzata al narcotraffico presuppone un gruppo consapevolmente diretto alla commissione di una serie indeterminata di reati, un’organizzazione di persone e risorse con impegno a contribuire anche in futuro e un apporto individuale apprezzabile e non episodico che sostenga la stabilità del sodalizio. La consapevolezza e la partecipazione associativa possono essere desunte da comportamenti significativi di attiva e stabile partecipazione, senza necessità di un’esplicita dichiarazione di volontà associativa.
  • In assenza di una presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere, il giudice deve motivare specificamente l’inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Gli elementi che giustificano le esigenze cautelari non dimostrano automaticamente, senza una valutazione ulteriore, l’inadeguatezza della misura meno afflittiva.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiStupefacentiMisure cautelariProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

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