Cassazione Penale, Sentenza n. 36212/2021 del 06/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'indagato ha impugnato l'ordinanza del 15 settembre 2020 del Tribunale del riesame di Milano, che aveva confermato il rigetto, da parte del GIP di Milano, dell'istanza di revoca del sequestro preventivo di un immobile. Il sequestro era disposto nell'ambito di indagini per violazioni edilizie e paesaggistiche. Con un unico motivo il ricorrente ha lamentato l'omessa valutazione del deposito sismico, sostenendo di aver integrato la documentazione il 18 gennaio 2019 dopo le osservazioni comunali del 19 dicembre 2018. Ha riferito che la SCIA presentata il 29 marzo 2018 era diretta al consolidamento statico dell'edificio, eseguito dalla società mediante posa di colonne e travi in acciaio; ha inoltre affermato di avere presentato il 19 novembre 2019 una domanda di compatibilità paesaggistica, ancora pendente presso la Soprintendenza. Ha contestato la revoca comunale del titolo edilizio, disposta il 22 agosto 2019 per asserita inottemperanza alle richieste documentali del 5 marzo 2019, e ha chiesto il dissequestro per eseguire lavori urgenti. La Corte ha rilevato che il motivo non si confrontava con la precedente ordinanza cautelare del Tribunale del riesame del 20 febbraio 2020, che aveva determinato una preclusione, e che la domanda di edilizia convenzionata diretta costituiva l'unico elemento sopravvenuto, ma si trovava ancora allo stadio iniziale e non autorizzava attività edilizia.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. La censura non si confrontava con la preclusione cautelare già formatasi in seguito all'ordinanza del Tribunale del riesame del 20 febbraio 2020; la nuova domanda amministrativa era ancora nella fase iniziale e non consentiva lavori. Quanto alla necessità di mettere in sicurezza l'edificio, la decisione impugnata aveva osservato che, secondo la stessa prospettazione difensiva, non occorreva revocare il sequestro, potendo essere richiesta al pubblico ministero l'autorizzazione alla rimozione temporanea dei sigilli. La Corte ha inoltre rilevato che, in materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è consentito per violazione di legge e che non ne ricorreva una. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001
Con ordinanza in data 15 settembre 2020 il Tribunale del riesame di Milano ha confermato il decreto in data 7 luglio 2020 del Giudice per le indagini preliminari di Milano che aveva rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo dell'immobile sito in Milano, procedimento nell'ambito del quale Giovanni Martino è indagato in relazione ai reati previsti dagli art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, fatto commesso in data antecedente e prossima al 2 settembre 2019, e dagli art. 71, 72, 95 d.P.R. n. 380 del 2001 e 181, cohima 1, d.lgs. n. 42 del 2004, fatti commessi in data 9 aprile 2018.
La disposizione è indicata quale titolo di reato per il quale l'indagato era sottoposto a indagini; la sentenza non ne sviluppa un'interpretazione sostanziale.
Con ordinanza in data 15 settembre 2020 il Tribunale del riesame di Milano ha confermato il decreto in data 7 luglio 2020 del Giudice per le indagini preliminari di Milano che aveva rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo dell'immobile sito in Milano, procedimento nell'ambito del quale Giovanni Martino è indagato in relazione ai reati previsti dagli art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, fatto commesso in data antecedente e prossima al 2 settembre 2019, e dagli art. 71, 72, 95 d.P.R. n. 380 del 2001 e 181, cohima 1, d.lgs. n. 42 del 2004, fatti commessi in data 9 aprile 2018.
La disposizione è menzionata quale titolo di reato oggetto delle indagini, senza che la Corte ne interpreti gli elementi costitutivi.
Con ordinanza in data 15 settembre 2020 il Tribunale del riesame di Milano ha confermato il decreto in data 7 luglio 2020 del Giudice per le indagini preliminari di Milano che aveva rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo dell'immobile sito in Milano, procedimento nell'ambito del quale Giovanni Martino è indagato in relazione ai reati previsti dagli art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, fatto commesso in data antecedente e prossima al 2 settembre 2019, e dagli art. 71, 72, 95 d.P.R. n. 380 del 2001 e 181, cohima 1, d.lgs. n. 42 del 2004, fatti commessi in data 9 aprile 2018.
La disposizione è menzionata quale titolo di reato oggetto delle indagini, senza che la Corte ne interpreti gli elementi costitutivi.
Con ordinanza in data 15 settembre 2020 il Tribunale del riesame di Milano ha confermato il decreto in data 7 luglio 2020 del Giudice per le indagini preliminari di Milano che aveva rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo dell'immobile sito in Milano, procedimento nell'ambito del quale Giovanni Martino è indagato in relazione ai reati previsti dagli art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, fatto commesso in data antecedente e prossima al 2 settembre 2019, e dagli art. 71, 72, 95 d.P.R. n. 380 del 2001 e 181, cohima 1, d.lgs. n. 42 del 2004, fatti commessi in data 9 aprile 2018.
La disposizione è menzionata quale titolo di reato oggetto delle indagini, senza che la Corte ne interpreti gli elementi costitutivi.
art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42/2004
Con ordinanza in data 15 settembre 2020 il Tribunale del riesame di Milano ha confermato il decreto in data 7 luglio 2020 del Giudice per le indagini preliminari di Milano che aveva rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo dell'immobile sito in Milano, procedimento nell'ambito del quale Giovanni Martino è indagato in relazione ai reati previsti dagli art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, fatto commesso in data antecedente e prossima al 2 settembre 2019, e dagli art. 71, 72, 95 d.P.R. n. 380 del 2001 e 181, cohima 1, d.lgs. n. 42 del 2004, fatti commessi in data 9 aprile 2018.
La disposizione è menzionata quale titolo di reato oggetto delle indagini, senza che la Corte ne interpreti gli elementi costitutivi.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
La Corte pone a carico del ricorrente la somma di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende, ritenendo non esclusa la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
La decisione è immune da censure, non ravvisandosi la violazione di legge, unico vizio che consente di ricorrere per cassazione la misura cautelare reale.
In materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso per violazione di legge; nel caso concreto la Corte non ha ravvisato tale vizio.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo a una misura cautelare reale, il ricorso per cassazione è consentito per violazione di legge; una censura che non individua tale vizio non può condurre all'annullamento del provvedimento.
- La richiesta di revoca di una misura cautelare reale non può essere accolta sulla base di una domanda amministrativa sopravvenuta che si trovi ancora allo stadio iniziale e non abiliti allo svolgimento dell'attività edilizia.
- Se le esigenze di messa in sicurezza possono essere soddisfatte mediante autorizzazione del pubblico ministero alla rimozione temporanea dei sigilli, esse non rendono di per sé necessario il dissequestro del bene.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando non risulti che il ricorrente sia incorso senza colpa nella causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 nov 2021Cassazione Penale, Sentenza n. 39332/2021 del 03/11/2021
- Sentenza penale · 2 set 2021Cassazione Penale, Sentenza n. 32768/2021 del 02/09/2021
- Sentenza penale · 15 nov 2021Cassazione Penale, Sentenza n. 41566/2021 del 15/11/2021
- Sentenza penale · 3 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 14/2022 del 03/01/2022
- Sentenza penale · 3 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13/2022 del 03/01/2022
- Sentenza penale · 3 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12/2022 del 03/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →