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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13717/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

A un istituto bancario era stato notificato un avviso di pagamento TARI per un immobile adibito a filiale bancaria. La contribuente aveva impugnato l’atto sostenendo che la delibera comunale di determinazione delle tariffe TARI per il 2021 fosse illegittima perché adottata in violazione dei criteri del D.P.R. 158/1999 e perché aveva collocato la categoria "banche e istituti di credito" su livelli tariffari sproporzionati rispetto ad altre categorie con maggiore produzione di rifiuti. La CTP aveva accolto il ricorso e disapplicato la delibera tariffaria. In appello, la società concessionaria e il Comune avevano sostenuto la legittimità della tariffa e la discrezionalità tecnica dell’ente; il giudice di secondo grado aveva invece riformato la decisione, ritenendo che non servisse motivazione analitica e che la maggiore tariffa per le banche fosse giustificata dalla maggiore affluenza. L’istituto bancario ha quindi ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione delle norme sulla motivazione degli atti e sulla determinazione delle tariffe, lamentando che la Corte territoriale avesse escluso l’obbligo di motivare la delibera tariffaria nonostante la necessità di spiegare i rapporti tra le tariffe; 2) violazione delle norme sulla TARI e del metodo normalizzato, deducendo che la delibera avesse applicato coefficienti e tariffe irragionevoli e sproporzionati, con un trattamento deteriore per le banche rispetto ad attività con maggiore produzione di rifiuti, senza adeguata giustificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto corretta in astratto l’affermazione per cui le delibere tariffarie comunali sono atti generali non soggetti a motivazione analitica, ma ha censurato la sentenza impugnata perché non aveva esaminato il profilo decisivo dedotto dalla banca, cioè la manifesta irragionevolezza e sproporzione interna del sistema tariffario, con tariffe per le banche più gravose rispetto a categorie cui erano attribuiti coefficienti di produttività dei rifiuti maggiori. La Corte ha affermato che, pur potendo i Comuni muoversi entro la discrezionalità tecnica e nei limiti consentiti dal regime TARI, la tariffa deve comunque rispettare proporzionalità, ragionevolezza e coerenza rispetto alla potenziale produzione di rifiuti. Poiché la Corte territoriale aveva fondato la decisione su valutazioni generiche e non aveva affrontato tale specifica censura ai fini dell’eventuale disapplicazione, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    L’eccezione di inammissibilità per omessa indicazione degli atti è stata respinta perché gli atti risultavano sufficientemente individuati ai fini del controllo di legittimità.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Non è stata ravvisata inammissibilità, poiché il ricorso non si limitava a chiedere una diversa rivalutazione del merito, ma poneva questioni di diritto sui limiti della discrezionalità comunale e sul sindacato del giudice tributario.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura è stata ritenuta infondata perché diretta non a un riesame del fatto ma a contestare l’erronea qualificazione giuridica e l’interpretazione delle norme applicate.

  • art. 65, comma 2, d.lgs. 507/1993

    È richiamato dalle parti, ma la Corte precisa che nel caso concreto non è la norma decisiva, trattandosi della TARSU e non della TARI.

  • art. 69, comma 2, d.lgs. 507/1993

    È richiamato come base dell’asserito obbligo di motivazione, ma la Corte sposta il fuoco sull’art. 1, commi 651 e 652, L. 147/2013 in materia TARI.

  • art. 3, comma 2, l. 241/1990

    Le delibere tariffarie comunali sono atti amministrativi generali e, come tali, sono sottratte all’obbligo di motivazione analitica.

  • art. 13 l. 241/1990

    Richiamato tra le norme sulla motivazione, ma la Corte valorizza la natura generale dell’atto tariffario e la sua sottrazione alla motivazione analitica.

  • art. 3, comma 2, d.p.r. 158/1999

    È norma di riferimento per la graduazione tariffaria nel metodo normalizzato, da coordinare con i criteri di proporzionalità e ragionevolezza.

  • art. 6, commi 1 e 2, d.p.r. 158/1999

    Richiamato dalla ricorrente per censurare la determinazione delle tariffe entro il metodo normalizzato.

  • art. 1, commi 651 e 652, l. 147/2013

    La tariffa TARI deve essere commisurata ai criteri del D.P.R. 158/1999 o, in alternativa, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti, nel rispetto del principio chi inquina paga; è consentita una modulazione dei coefficienti nei limiti previsti, ma sempre coerente con la proporzionalità del prelievo.

  • art. 7, comma 5, d.lgs. 546/1992

    Era stato utilizzato in primo grado per la disapplicazione della delibera comunale, istituto che la Corte di cassazione non esclude in astratto ma richiede di valutare in concreto la legittimità e la ragionevolezza dell’atto.

Massime di principio

  • Le delibere comunali di determinazione delle tariffe TARI sono atti amministrativi generali e non richiedono una motivazione analitica, ma ciò non esime dal rispetto dei criteri normativi che governano la commisurazione del tributo.
  • Nel giudizio tributario il giudice può disapplicare l’atto regolamentare o tariffario illegittimo, ma deve scrutinare specificamente i profili di irragionevolezza e incoerenza dedotti dalla parte, senza arrestarsi a formule generiche sulla discrezionalità tecnica dell’ente.
  • La discrezionalità dell’ente locale nella costruzione delle tariffe TARI incontra il limite della proporzionalità rispetto alla potenziale produzione di rifiuti e del principio "chi inquina paga"; non è coerente un prelievo più gravoso per categorie con coefficienti di produttività inferiori rispetto ad altre categorie più impattanti, salvo adeguata giustificazione.
  • In cassazione è ammissibile la censura che denunci un errore di sussunzione o di interpretazione della disciplina tariffaria, anche se il fatto storico è pacifico, quando il ricorso contesti la qualificazione giuridica della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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