Cassazione Civile, Ordinanza n. 17658/2024 del 26/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina da licenziamenti intimati a una pluralità di dipendenti in relazione a un conflitto insorto in azienda e a una successiva iniziativa collettiva sindacale. La Corte d'appello aveva già dichiarato illegittimi i licenziamenti per insussistenza della giusta causa e del giustificato motivo soggettivo, ordinando reintegrazione e risarcimento. La società, soccombente in quel giudizio, aveva proposto revocazione della sentenza d'appello deducendo la scoperta di un documento che, a suo dire, sarebbe stato decisivo: un'annotazione di polizia giudiziaria relativa a un diverbio tra lavoratori, in cui si sarebbe fatto riferimento all'uso di un oggetto contundente. La Corte d'appello ha rigettato la revocazione ritenendo che il documento non fosse decisivo, perché la ratio decidendi della sentenza revocanda non poggiava sull'effettivo possesso o uso del tirapugni, ma sulla legittimità dello sciopero indetto dal sindacato per la tutela dell'integrità psico-fisica degli iscritti e, quindi, sulla conseguente insussistenza di un lecito motivo di recesso. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 329 c.p.p. e dell'art. 395, n. 3, c.p.c., sostenendo di non aver potuto acquisire prima il documento per il vincolo del segreto delle indagini preliminari; 2) violazione degli artt. 1362 ss. c.c., dell'art. 357 c.p.p., dell'art. 479 c.p. e dell'art. 41 T.U.L.P.S., lamentando che la Corte d'appello avrebbe erroneamente svalutato il contenuto fidefacente dell'annotazione di p.g. e confuso "oggetto contundente" con "tirapugni"; 3) violazione degli artt. 27 e 40 Cost. e dell'art. 395, n. 3, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nell'escludere la rilevanza del tirapugni e nel non considerare che lo sciopero, essendo formalmente proclamato dal sindacato per la tutela dell'integrità psico-fisica degli iscritti, non richiedeva ulteriori verifiche sull'effettività dell'interesse collettivo. La Suprema Corte ha però ritenuto preliminarmente infondato il terzo motivo, confermando che la questione decisiva non era il tirapugni, ma la legittimità dello sciopero e la conformità della decisione impugnata ai principi generali sul diritto di sciopero; ha poi ribadito che, ai fini della revocazione per documento decisivo, il documento deve essere idoneo a determinare un diverso convincimento del giudice su circostanze di fatto risolutive, mentre l'annotazione di polizia giudiziaria poteva avere eventuale rilievo penale ma non era decisiva ai fini della legittimità dello sciopero e dei licenziamenti. Il ricorso è stato quindi respinto; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati; è stato inoltre dato atto del raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso della società contro la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato la revocazione della precedente decisione di merito. Ha confermato che il documento invocato non aveva carattere decisivo ai fini dell'art. 395, n. 3, c.p.c., perché la sentenza da revocare si fondava sulla legittimità dello sciopero proclamato dal sindacato e non sulla concreta prova dell'uso del tirapugni. Non sono state liquidate spese in favore degli intimati, che non si sono costituiti, ed è stato disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c.
Per la revocazione serve un documento ritrovato dopo la sentenza che sia astrattamente idoneo a condurre a una decisione diversa, incidendo su circostanze di fatto risolutive non esaminate dal giudice.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il vincolo di segreto sulle indagini preliminari e l'impossibilità di acquisire prima il documento.
Invocati per contestare l'interpretazione del contenuto dell'annotazione di polizia giudiziaria.
Richiamato quale fonte del valore dell'annotazione di polizia giudiziaria.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'attendibilità della documentazione di polizia giudiziaria.
art. 41 T.U.L.P.S.
Richiamato in relazione agli obblighi della polizia giudiziaria nell'esercizio delle funzioni pubbliche.
art. 27 Cost.
Invocato dalla ricorrente nel tentativo di contestare la rilevanza del documento rispetto ai fatti posti a base dei licenziamenti.
art. 40 Cost.
La Corte ribadisce che il diritto di sciopero, in mancanza di legge attuativa, incontra solo i limiti derivanti da posizioni soggettive concorrenti di rango prioritario o almeno paritario.
Norma applicata nel giudizio di merito per qualificare l'illegittimità dei licenziamenti e disporre la reintegrazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini della revocazione per scoperta di documento decisivo, non basta che il documento sia successivo o non precedentemente acquisito: esso deve essere idoneo, in concreto e in astratto, a determinare un diverso esito della controversia, incidendo su un fatto decisivo della ratio decidendi.
- La decisività del documento va valutata in rapporto alla motivazione effettiva della sentenza da revocare: se la decisione si fonda su una diversa e autonoma ragione giuridica, il documento relativo a un fatto collaterale o solo penalmente rilevante non è sufficiente.
- Il diritto di sciopero, in assenza di una disciplina legislativa attuativa, è soggetto soltanto ai limiti derivanti da diritti o interessi costituzionalmente protetti concorrenti di rango prioritario o almeno paritario; la sola contestazione dell'effettività del fatto materiale sottostante, se non incide sulla ratio della legittimità dello sciopero, non giustifica il recesso del datore di lavoro.
- Nel giudizio di revocazione, la parte che invoca il documento nuovo deve dimostrarne la concreta rilevanza decisiva rispetto alla statuizione impugnata; un documento che possa assumere valore solo in un diverso contesto giudiziario, ad esempio penale, non integra il presupposto dell'art. 395, n. 3, c.p.c.
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