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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17576/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una dipendente pubblica, già funzionario dell'ente e incaricata temporaneamente di funzioni dirigenziali quale direttore facente funzioni, volta a ottenere per l'anno 2013 anche la retribuzione di risultato connessa all'incarico svolto di fatto. Il tribunale aveva accolto la domanda ritenendo applicabile l'art. 52, comma 5, del d.lgs. 165/2001; la corte d'appello ha invece riformato la decisione, escludendo il diritto al compenso di risultato perché non risultavano dedotti e provati i presupposti richiesti dalla disciplina di settore, in particolare il corretto svolgimento dell'iter valutativo, l'assegnazione degli obiettivi e le altre condizioni normative per l'erogazione del premio. La ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) errata interpretazione della sentenza della Corte costituzionale n. 17/2014 e violazione dell'art. 36 Cost. e dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, sostenendo che le mansioni superiori svolte di fatto comportassero la corresponsione anche della retribuzione di risultato; 2) violazione della normativa regionale e del regolamento sul sistema di valutazione, censurando la tesi secondo cui mancavano gli obiettivi per effetto della durata minima annuale e della previsione contrattuale; 3) omesso esame di fatti decisivi relativi all'effettivo svolgimento della procedura valutativa e alla valutazione dell'OIV; 4) error in procedendo per avere la corte d'appello dichiarato assorbiti gli altri motivi senza pronunciarsi sulle controdeduzioni della dipendente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d'appello fosse sorretta da una pluralità di rationes decidendi, tutte idonee a reggere il rigetto della domanda, e che il ricorso non le avesse attinte in modo specifico e completo. Ha inoltre affermato che, in tema di retribuzione di risultato, il lavoratore può pretendere l'esatto adempimento della procedura valutativa o, eventualmente, il risarcimento del danno, ma non può chiedere al giudice di sostituirsi all'amministrazione nella valutazione o di riconoscere direttamente il premio in assenza dei presupposti procedurali e sostanziali previsti. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non denunciava un vero "fatto" decisivo omesso, ma una serie di deduzioni e argomentazioni; il quarto è stato dichiarato inammissibile per difetto di specifica indicazione e localizzazione degli atti processuali rilevanti. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001

    L'assegnazione a mansioni superiori non comporta automaticamente il diritto alla retribuzione di risultato; essa può dare luogo alla differenza di trattamento economico solo nei limiti dei presupposti di legge e di fatto per l'emolumento richiesto.

  • art. 36 Cost.

    Invocato dalla ricorrente a sostegno del diritto alla giusta retribuzione per le mansioni svolte di fatto, ma non ritenuto decisivo ai fini del riconoscimento automatico del premio di risultato.

  • art. 20, comma 8, legge reg. n. 77/1999

    Richiamato come norma che impone l'indicazione degli obiettivi nel contratto di conferimento dell'incarico; la sua mancanza è stata considerata ostativa all'erogazione del premio.

  • art. 3, comma 2, lett. c), legge reg. n. 6/2011

    Richiamato come fonte del requisito della durata almeno annuale dell'arco temporale di riferimento per gli obiettivi, requisito ritenuto non rispettato nel caso concreto.

  • art. 7 legge reg. n. 6/2011

    Richiamato in relazione al mancato recepimento della proposta endoprocedimentale dell'OIV sul premio di risultato.

  • art. 30 legge n. 87/1953

    Richiamato nella motivazione d'appello come parametro per gli effetti delle decisioni di incostituzionalità.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    La censura di error in procedendo è inammissibile se non rispetta gli oneri di specifica indicazione e allegazione degli atti rilevanti imposti dal codice di rito.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo e non può essere fondato su argomentazioni, deduzioni difensive o materiale istruttorio in generale.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve indicare specificamente i fatti processuali e riportare le parti essenziali degli atti rilevanti, anche quando si denunci un error in procedendo.

  • art. 369, n. 4, c.p.c.

    Il ricorrente deve depositare e rendere conoscibili gli atti processuali rilevanti ai fini del motivo di ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve censurare specificamente ciascuna di esse; l'omessa impugnazione di una sola ratio rende comunque inammissibile o comunque irrilevante il ricorso.
  • In materia di retribuzione di risultato del pubblico dipendente incaricato di funzioni dirigenziali, il diritto non sorge in modo automatico per il solo svolgimento di fatto delle mansioni, ma presuppone il rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali previste dalla disciplina applicabile, compresa l'assegnazione degli obiettivi e l'espletamento della valutazione.
  • Il lavoratore può chiedere l'esatto adempimento della procedura valutativa o, in alternativa, il risarcimento del danno eventualmente patito, anche da perdita di chance, ma non può domandare al giudice di sostituirsi all'amministrazione nel giudizio valutativo discrezionale.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede la mancata considerazione di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non la mancata valutazione di argomentazioni difensive, di singoli elementi istruttori o dell'intero compendio probatorio.
  • La denuncia di error in procedendo impone al ricorrente un onere di specifica indicazione e localizzazione degli atti processuali rilevanti; non è sufficiente un mero rinvio generico per relationem al fascicolo o alle deduzioni di parte.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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